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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20493/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 624, cod. pen.; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 54, cod. pen.; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto, in considerazione della loro assoluta genericità, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso debba conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in 3.000,00 euro; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 624, cod. pen.; rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 54, cod. pen.; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto, in considerazione della loro assoluta genericità, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso debba conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in 3.000,00 euro; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 apr
Sentenza Cassazione n. 20493/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris