CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla bancarotta documentale e l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari applicate a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (in relazione ad un veicolo detenuto in locazione finanziaria) e documentale (per avere tenuto le scritture in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita), ascrittigli quale amministratore di fatto, prima, e anche di diritto, poi, della srl [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 4 ottobre 2012, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue. Il curatore era riuscito a reperire solo parte della contabilità, in deposito presso il commercialista della società. La contabilità così acquisita non aveva però consentito di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita. L'imputato, poi, si era reso sostanzialmente irreperibile. La vettura posseduta dalla società in base ad un contratto di leasing non era stata consegnata. Era pertanto evidente come l'imputato non avesse inteso consentire la ricostruzione delle vicende societarie, non provvedendo a depositare la relativa documentazione, una condotta che concretava il delitto contestato all'imputato, la bancarotta fraudolenta documentale, punibile a titolo di dolo generico. Quanto alla bancarotta patrimoniale, era pacifica l'avvenuta distrazione del veicolo, anche considerando il suo rilevante valore residuo. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo ed il secondo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 216 legge fall., ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La condotta contestata, infatti, era quella di avere tenuto le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio della fallita e del movimento degli affari, non istituendole affatto dal 2008 al 2012. La Corte aveva affermato che l'avere, l'imputato, consegnato al curatore la minima parte delle scritture concretava quel dolo generico che consentiva di configurare il contestato delitto.Un'affermazione che non era in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità. Al più si sarebbe dovuta ritenere l'ipotesi gradata della bancarotta documentale semplice. 2.2. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 216 legge fall., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta distrattiva. Il bene in oggetto era detenuto dalla fallita a solo titolo di locazione finanziaria e non era così entrata a far parte del patrimonio della fallita. 2.3. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 133 cod. pen., ed il difetto di motivazione in relazione alla misura delle pene accessorie che erano state determinate in applicazione dell'art. 37 cod. pen., in quantità identica alla pena principale, piuttosto che ai sensi dell'art. 133 cod. pen. come, invece, indicato dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 28910 del 2019. 3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta documentale, essendo stata ritenuta la condotta che necessitava della prova del dolo specifico, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alle censure spese sul ritenuto delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Nel resto il ricorso è inammissibile. 1. Il più recente ma ormai consolidato orientamento di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta documentale è nel senso che la seconda ipotesi prevista dall'art. 216, comma 1 n. 2, legge fall. - la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della impresa o della società fallita — ricorra nel solo caso in cui le scritture stesse siano decettive e non quando le stesse non siano state, in tutto o in parte, consegnate (nella quale evenienza, sussistendo il dolo specifico di danno ai creditori, può ricorrere la prima ipotesi, conseguente all'avvenuta loro sottrazione, distruzione od occultamento). Si è infatti affermato, con un indirizzo ori consolidato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Si è così inteso precisare che la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale si concreta solo quando sia accertata la tenuta dei libri contabili o delle altre scritture, consegnate in tutto o in parte al curatore, in modo complessivamente fraudolento, così da determinare, proprio per la loro decettività, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari della fallita. E' pertanto solo questa l'ipotesi punita a titolo di dolo generico. Quando invece la consegna dei libri e delle scritture sia del tutto omessa o solo parziale (senza che, in quest'ultimo caso, le stesse siano state fraudolentemente tenute), potrà ricorrere la sola prima ipotesi dell'art. 216, comma 1 n. 2, legge fall., se sia sostenuta dal previsto dolo specifico, di danno ai creditori. 1.1. Se ne deduce così l'omessa motivazione della Corte territoriale sul punto, avendo, questa, dedotto la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, a titolo di dolo generico, dalla mera mancata consegna di alcuni libri o scritture contabili e quindi in dissonanza da quanto sopra precisato. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata sul punto. Annullamento che determina l'assorbimento in esso del quarto motivo di ricorso attinente alla durata delle pene accessorie fallimentari. 2. E', invece, manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, speso sulla configurabilità della bancarotta patrimoniale in riferimento ad un bene, un'autovettura, posseduto dalla fallita a titolo di locazione finanziaria. Si è, infatti, costantemente affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di bene pervenuto all'impresa a seguito di contratto di "leasing", qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa o che comporti per quest'ultima un onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione integra il reato poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente (da ultimo: Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Farruggio, Rv. 272992; Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212; Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469). Tanto più considerando che, come nel caso di specie, il bene distratto, un'autovettura BMW serie 5, conservava un non irrilevante valore economico. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di To