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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28891/2022

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oy12,W)q ORDINANZA sul ricorso 16927-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 255/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 16927/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] iinuto che: qenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], avverso lego di condono IRPEF ed altro, anni di imposta 2006-2007-2008- :. , ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

CTR, dopo aver riportato la giurisprudenza e la normativa in materia venti sismici del 1990 in Sicilia, ha rigettato l'appello, sia con rimento alla decorrenza del termine decadenziale, da ricollegarsi alla :l :a di entrata in vigore della

I. 31/2008, sia con riferimento "alla residua ,lianza dell'appellante secondo cui l'art. 9 co. 17

I. 289/02 non -- rerebbe nei confronti dei sostituiti", ritenendo ininfluente lo ius )erveniens di cui all'art. 16 octies

I. 123 del 2017 sulla questione del :l al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990". .:pntribuente è rimasto intimato. t: risiderato che: il primo motivo del ricorso, l'Ufficio lamenta la nullità per 'ravisamento dei fatti e conseguente vizio della motivazione, ai sensi ,311'art.36, comma 2, del D.Lgs 546/1992, nonché dell'art. 132 c.p.c. e Cost., in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la ,.:FR distorto la fattispecie devoluta al suo giudizio di gravame, quale ..:rmante l'oggetto del processo, derivante dal diniego di condono in ateria di danni da eventi vulcanici verificatisi nell'anno 2002. 2, CDn il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione ell'art.112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. per vere la CTR omesso di valutare il motivo di impugnazione proposto in ppello. 3 1 motivi, suscettibili di essere trattati congiuntamente sono fondati, nei Errnini di cui in motivazione.

1. Risulta invero evidente che il giudice tributario di appello ha ompletamente travisato la fattispecie concreta devoluta al suo giudizio i al gravame principale formante l'oggetto del processo derivante dal ,—niego del condono in riferimento agli eventi sismici del 2002. 2 In particolare la CTR ha confuso i termini della vicenda controversa, ':?.cendo menzione di fattispecie diversa rispetto a quella trattata, sciplinata da altra normativa e connotata da diversi elementi gnificativi.

Infatti nel caso in esame l'oggetto della controversia ivardava il diniego di condono per danni conseguenti agli eventi ulcanici del 2002, mentre nella sentenza impugnata si fa unica -enzione al sisma del dicembre 1990 e della percentuale di esonero dal agamento delle imposte nella misura del 90%. bn è peraltro in dubbio che il processo riguardi la indicata diversa -::t.tispecie, ciò ricavandosi inequivocabilmente dallo stralcio dell'appello -oposto, riportato per autosufficienza dee ricorso per cassazione. trettanto evidente è che il giudice tributario di appello non ha neanche ,aminalmente fatto riferimento alla fattispecie concretamente devoluta pe.11e premesse in fatto.

Già dall'incipit della sentenza emerge l'erronea Londuzione al reale oggetto del ricorso: "ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] -'tonino nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso il rifiuto tacito rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-92, facendo pplicazione dell'art.9, comma 17 L. 289/2002".

Sulla base di queste crate premesse, ha poi applicato la normativa afferente al sisma del 990 in Sicilia.

3. Sussistono pertanto le violazioni di legge denunciate, in quanto alle errate premesse -di interpretazione della fattispecie astratta e di ussunzione in essa della fattispecie concreta- deriva poi sicuramente il jre evidenziato vizio motivazionale assoluto della sentenza impugnata, ,osto che la CTR si è limitata ad una rassegna giurisprudenziale, senza I I a dire rispetto alle questioni, di diritto e di merito, che erano state • broposte con l'atto di appello, richiamate e puntualmente trascritte per ,stratto nel ricorso in pieno rispetto del principio di autosufficienza.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio al .udice a quo per nuovo esame, oltre a provvedere alla liquidazione elle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. ha Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cgrte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione tAi-cktk U. 4.-t. ? rr:LsA2L9 2 t skA:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oy12,W)q ORDINANZA sul ricorso 16927-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 255/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 16927/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] iinuto che: qenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], avverso lego di condono IRPEF ed altro, anni di imposta 2006-2007-2008- :. , ha rigettato l'appello dell'Ufficio. CTR, dopo aver riportato la giurisprudenza e la normativa in materia venti sismici del 1990 in Sicilia, ha rigettato l'appello, sia con rimento alla decorrenza del termine decadenziale, da ricollegarsi alla :l :a di entrata in vigore della I. 31/2008, sia con riferimento "alla residua ,lianza dell'appellante secondo cui l'art. 9 co. 17 I. 289/02 non -- rerebbe nei confronti dei sostituiti", ritenendo ininfluente lo ius )erveniens di cui all'art. 16 octies I. 123 del 2017 sulla questione del :l al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990". .:pntribuente è rimasto intimato. t: risiderato che: il primo motivo del ricorso, l'Ufficio lamenta la nullità per 'ravisamento dei fatti e conseguente vizio della motivazione, ai sensi ,311'art.36, comma 2, del D.Lgs 546/1992, nonché dell'art. 132 c.p.c. e Cost., in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la ,.:FR distorto la fattispecie devoluta al suo giudizio di gravame, quale ..:rmante l'oggetto del processo, derivante dal diniego di condono in ateria di danni da eventi vulcanici verificatisi nell'anno 2002. 2, CDn il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione ell'art.112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. per vere la CTR omesso di valutare il motivo di impugnazione proposto in ppello. 3 1 motivi, suscettibili di essere trattati congiuntamente sono fondati, nei Errnini di cui in motivazione. 1. Risulta invero evidente che il giudice tributario di appello ha ompletamente travisato la fattispecie concreta devoluta al suo giudizio i al gravame principale formante l'oggetto del processo derivante dal ,—niego del condono in riferimento agli eventi sismici del 2002. 2 In particolare la CTR ha confuso i termini della vicenda controversa, ':?.cendo menzione di fattispecie diversa rispetto a quella trattata, sciplinata da altra normativa e connotata da diversi elementi gnificativi. Infatti nel caso in esame l'oggetto della controversia ivardava il diniego di condono per danni conseguenti agli eventi ulcanici del 2002, mentre nella sentenza impugnata si fa unica -enzione al sisma del dicembre 1990 e della percentuale di esonero dal agamento delle imposte nella misura del 90%. bn è peraltro in dubbio che il processo riguardi la indicata diversa -::t.tispecie, ciò ricavandosi inequivocabilmente dallo stralcio dell'appello -oposto, riportato per autosufficienza dee ricorso per cassazione. trettanto evidente è che il giudice tributario di appello non ha neanche ,aminalmente fatto riferimento alla fattispecie concretamente devoluta pe.11e premesse in fatto. Già dall'incipit della sentenza emerge l'erronea Londuzione al reale oggetto del ricorso: "ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] -'tonino nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso il rifiuto tacito rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-92, facendo pplicazione dell'art.9, comma 17 L. 289/2002". Sulla base di queste crate premesse, ha poi applicato la normativa afferente al sisma del 990 in Sicilia. 3. Sussistono pertanto le violazioni di legge denunciate, in quanto alle errate premesse -di interpretazione della fattispecie astratta e di ussunzione in essa della fattispecie concreta- deriva poi sicuramente il jre evidenziato vizio motivazionale assoluto della sentenza impugnata, ,osto che la CTR si è limitata ad una rassegna giurisprudenziale, senza I I a dire rispetto alle questioni, di diritto e di merito, che erano state • broposte con l'atto di appello, richiamate e puntualmente trascritte per ,stratto nel ricorso in pieno rispetto del principio di autosufficienza. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio al .udice a quo per nuovo esame, oltre a provvedere alla liquidazione elle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. ha Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cgrte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione tAi-cktk U. 4.-t. ? rr:LsA2L9 2 t skA:
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