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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35851/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rep.

Dominicana) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. d), del Trattato di estradizione concluso con la Repubblica Dominicana in data 13 febbraio 2019, ratificato con I. n. 78 del 2021, rilevato che nei confronti del ricorrente era stata concessa l'estradizione per fatti diversi da quelli per cui si procedeva e anteriori alla consegna, su istanza della difesa, ha disposto la sospensione del procedimento, ex art. 721 cod. proc. pen, mandando al Procuratore generale, che ne aveva fatto istanza, di richiedere al Ministro della giustizia, ex art. 720, comma 1 cod. proc. pen., di inoltrare alla Repubblica Dominicana la richiesta di estradizione suppletiva nei confronti del ricorrente.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciando un unico motivo di annullamento per violazione di legge, in relazione all'art. 720 cod. proc. pen., e difetto di motivazione.

Si deduce che il presupposto della richiesta di estradizione di cui all'art. 720, comma 1, cod. proc. pen., è l'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale che deve essere eseguito; del pari, il presupposto della richiesta di estensione dell'estradizione, secondo l'art 721, eR51.bis cod. proc. pen., è l'esistenza di una ordinanza di custodia cautelare.

Nel caso di specie tali disposizioni sarebbero state violate, in quanto nessun provvedimento restrittivo è stato emesso, in difetto di gravi indizi di colpevolezza, poiché il giudizio di appello è stato instaurato a seguito di ricorso presentato dalla Procura della Repubblica avverso la sentenza di assoluzione del ricorrente pronunciata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

2. L'art. 721 cod. proc. pen., relativo al principio di specialità, stabilisce, al comma 1, che «la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa».

Da tale norma si ricava l'inesistenza di preclusioni alla celebrazione di un giudizio per fatto diverso da quello per cui è stata concessa l'estradizione e anteriore alla stessa; il divieto, infatti, attiene solo alla limitazione della libertà personale per quel fatto.

Il principio di specialità, cioè, non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato che ottenga, per altri reati, l'estradizione, ma pone solo delle limitazioni collegate con la necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica nel territorio nazionale dell'estradato, per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna.In linea generale, al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva (Sez. 1, n. 1975 del 11/03/1999, Rv. 213294 - 01).

3. L'art. 721, comma 1, si applica solo nei rapporti con gli Stati con cui non sia stato stipulato un accordo internazionale che contenga una apposita disciplina della materia, in forza della prevalenza delle convenzioni internazionali imposta dall'art. 696, comma 3, cod. proc. pen.

Per tale evenienza, il comma 2 dell'art. 721 citato prevede che «quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere».

Tale disposizione introduce la regola della sospensione del processo nei casi in cui l'azione penale sia stata esercitata ma, in forza di previsioni convenzionali o delle condizioni apposte al singolo provvedimento di estradizione, l'ambito di operatività della clausola di specialità si estenda fino a divenire limite all'esercizio dell'azione penale per fatti diversi da quello che ha motivato l'estradizione.

In tali casi, in cui prevalgono le disposizioni del trattato o le singole clausole apposte al provvedimento di estradizione, il principio di specialità opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio.

L'art. 721, comma 3, stabilisce, infine, che «avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

Il ricorso non ha effetto sospensivo».

4. Nei rapporti con la Repubblica Dominicana il procedimento di estradizione è regolato dal Trattato concluso in data 13 febbraio 2019, ratificato con I. n. 78 del 2021.

Il principio di specialità è disciplinato dall'art. 6, che stabilisce che «la persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della libertà personale né punita nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, né può essere estradata da tale [OSCURATO:PERSONA] a uno Stato terzo, salvo che: a) abbia consentito espressamente, alla presenza di un difensore e di un interprete, ove necessario; b) abbia lasciato il territorio della [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente; c) non abbia lasciato il territorio della [OSCURATO:PERSONA] entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha avuto la libertà di farlo; d) se la [OSCURATO:PERSONA] richiesta presta il suo consenso in conformità alla legislazione nazionale.

Il consenso può essere prestato quando il reato per il quale è richiesta l'estensione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformità al presente Trattato».

Tale disposizione è chiara nel senso che il principio di specialità determina, in riferimento a fatti anteriori a quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, una preclusione alla limitazione della libertà personale, sia con misura cautelare in corso di processo ("misura di restrizione o di privazione della libertà personale") che in esecuzione di sentenza di condanna ("né punita").

Non preclude, invece, l'esercizio della giurisdizione penale nella fase di cognizione.

5. L'estradizione del ricorrente è stata disposta con decreto n. 55.24 del Presidente della Repubblica Dominicana; tale decreto condiziona la consegna alla circostanza che «il cittadino [OSCURATO:PERSONA] in nessun caso venga giudicato per fatti diversi da quelli che motivano la sua estradizione».

Nel caso di specie, quindi, è la condizione apposta al provvedimento di estradizione a estendere alla fase di cognizione il principio di specialità, precludendo la celebrazione di un processo per fatti anteriori alla consegna, diversi da quelli per cui è stata concessa l'estradizione.

6. Risulta dall'ordinanza impugnata che il processo nei confronti del ricorrente, per fatti diversi e anteriori a quelli per cui l'estradizione è stata concessa, si è concluso in primo grado con l'assoluzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Pubblico ministero ha proposto impugnazione e il giudizio di appello è pendente dal 2020.

Nelle more, il 03/03/2024, il ricorrente è stato estradato dalla Repubblica Dominicana.

Espressamente richiesto, ha negato il consenso alla prosecuzione del giudizio, non rinunciando al principio di specialità, per cui la Corte di appello ha correttamente disposto la sospensione del processo ex art. 721, comma 2, cod. proc. pen, mandando la Procura generale di inoltrare istanza di estradizione suppletiva.

7. Il ricorso avverso tale ordinanza è stato presentato ai sensi dell'art. 721, comma 3, cod. proc. pen.

In esso, però, non vengono dedotti profili di censura relativi alla sospensione del procedimento, ma unicamente vizi di violazione di legge dell'atto di impulso alla richiesta di estradizione suppletiva.

La stessa intestazione del ricorso fa inequivoco riferimento alla «decisione di mandare alla Procura generale per richiedere al Ministro della Giustizia di inoltrare alla Repubblica dominicana la richiesta di consenso a procedere».

Si tratta di motivi non consentiti, in quanto il richiamato art. 721, comma 3, ammette il ricorso per cassazione unicamente avverso l'ordinanza di sospensione del processo, che, nel caso di specie, la difesa ha richiesto e di cui non si duole.

Il ricorso, cioè, attiene unicamente all'impulso alla richiesta di estradizione suppletiva, atto che non è di per sé impugnabile, fermo restando che la richiesta di estradizione, se e quando presentata, dovrà soddisfare tutti i requisiti previsti dalla norma generale (art. 721-bis cod. proc. pen.) e da quella convenzionale (art. 8 del Trattato di estradizione ratificato con I. n. 78 del 2021).

8. La peculiarità della fattispecie impone l'adozione di una pronuncia di rigetto, e non di inammissibilità, del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rep. Dominicana) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. d), del Trattato di estradizione concluso con la Repubblica Dominicana in data 13 febbraio 2019, ratificato con I. n. 78 del 2021, rilevato che nei confronti del ricorrente era stata concessa l'estradizione per fatti diversi da quelli per cui si procedeva e anteriori alla consegna, su istanza della difesa, ha disposto la sospensione del procedimento, ex art. 721 cod. proc. pen, mandando al Procuratore generale, che ne aveva fatto istanza, di richiedere al Ministro della giustizia, ex art. 720, comma 1 cod. proc. pen., di inoltrare alla Repubblica Dominicana la richiesta di estradizione suppletiva nei confronti del ricorrente. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciando un unico motivo di annullamento per violazione di legge, in relazione all'art. 720 cod. proc. pen., e difetto di motivazione. Si deduce che il presupposto della richiesta di estradizione di cui all'art. 720, comma 1, cod. proc. pen., è l'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale che deve essere eseguito; del pari, il presupposto della richiesta di estensione dell'estradizione, secondo l'art 721, eR51.bis cod. proc. pen., è l'esistenza di una ordinanza di custodia cautelare. Nel caso di specie tali disposizioni sarebbero state violate, in quanto nessun provvedimento restrittivo è stato emesso, in difetto di gravi indizi di colpevolezza, poiché il giudizio di appello è stato instaurato a seguito di ricorso presentato dalla Procura della Repubblica avverso la sentenza di assoluzione del ricorrente pronunciata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 2. L'art. 721 cod. proc. pen., relativo al principio di specialità, stabilisce, al comma 1, che «la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa». Da tale norma si ricava l'inesistenza di preclusioni alla celebrazione di un giudizio per fatto diverso da quello per cui è stata concessa l'estradizione e anteriore alla stessa; il divieto, infatti, attiene solo alla limitazione della libertà personale per quel fatto. Il principio di specialità, cioè, non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato che ottenga, per altri reati, l'estradizione, ma pone solo delle limitazioni collegate con la necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica nel territorio nazionale dell'estradato, per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna.In linea generale, al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva (Sez. 1, n. 1975 del 11/03/1999, Rv. 213294 - 01). 3. L'art. 721, comma 1, si applica solo nei rapporti con gli Stati con cui non sia stato stipulato un accordo internazionale che contenga una apposita disciplina della materia, in forza della prevalenza delle convenzioni internazionali imposta dall'art. 696, comma 3, cod. proc. pen. Per tale evenienza, il comma 2 dell'art. 721 citato prevede che «quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere». Tale disposizione introduce la regola della sospensione del processo nei casi in cui l'azione penale sia stata esercitata ma, in forza di previsioni convenzionali o delle condizioni apposte al singolo provvedimento di estradizione, l'ambito di operatività della clausola di specialità si estenda fino a divenire limite all'esercizio dell'azione penale per fatti diversi da quello che ha motivato l'estradizione. In tali casi, in cui prevalgono le disposizioni del trattato o le singole clausole apposte al provvedimento di estradizione, il principio di specialità opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio. L'art. 721, comma 3, stabilisce, infine, che «avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo». 4. Nei rapporti con la Repubblica Dominicana il procedimento di estradizione è regolato dal Trattato concluso in data 13 febbraio 2019, ratificato con I. n. 78 del 2021. Il principio di specialità è disciplinato dall'art. 6, che stabilisce che «la persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della libertà personale né punita nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, né può essere estradata da tale [OSCURATO:PERSONA] a uno Stato terzo, salvo che: a) abbia consentito espressamente, alla presenza di un difensore e di un interprete, ove necessario; b) abbia lasciato il territorio della [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente; c) non abbia lasciato il territorio della [OSCURATO:PERSONA] entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha avuto la libertà di farlo; d) se la [OSCURATO:PERSONA] richiesta presta il suo consenso in conformità alla legislazione nazionale. Il consenso può essere prestato quando il reato per il quale è richiesta l'estensione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformità al presente Trattato». Tale disposizione è chiara nel senso che il principio di specialità determina, in riferimento a fatti anteriori a quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, una preclusione alla limitazione della libertà personale, sia con misura cautelare in corso di processo ("misura di restrizione o di privazione della libertà personale") che in esecuzione di sentenza di condanna ("né punita"). Non preclude, invece, l'esercizio della giurisdizione penale nella fase di cognizione. 5. L'estradizione del ricorrente è stata disposta con decreto n. 55.24 del Presidente della Repubblica Dominicana; tale decreto condiziona la consegna alla circostanza che «il cittadino [OSCURATO:PERSONA] in nessun caso venga giudicato per fatti diversi da quelli che motivano la sua estradizione». Nel caso di specie, quindi, è la condizione apposta al provvedimento di estradizione a estendere alla fase di cognizione il principio di specialità, precludendo la celebrazione di un processo per fatti anteriori alla consegna, diversi da quelli per cui è stata concessa l'estradizione. 6. Risulta dall'ordinanza impugnata che il processo nei confronti del ricorrente, per fatti diversi e anteriori a quelli per cui l'estradizione è stata concessa, si è concluso in primo grado con l'assoluzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Pubblico ministero ha proposto impugnazione e il giudizio di appello è pendente dal 2020. Nelle more, il 03/03/2024, il ricorrente è stato estradato dalla Repubblica Dominicana. Espressamente richiesto, ha negato il consenso alla prosecuzione del giudizio, non rinunciando al principio di specialità, per cui la Corte di appello ha correttamente disposto la sospensione del processo ex art. 721, comma 2, cod. proc. pen, mandando la Procura generale di inoltrare istanza di estradizione suppletiva. 7. Il ricorso avverso tale ordinanza è stato presentato ai sensi dell'art. 721, comma 3, cod. proc. pen. In esso, però, non vengono dedotti profili di censura relativi alla sospensione del procedimento, ma unicamente vizi di violazione di legge dell'atto di impulso alla richiesta di estradizione suppletiva. La stessa intestazione del ricorso fa inequivoco riferimento alla «decisione di mandare alla Procura generale per richiedere al Ministro della Giustizia di inoltrare alla Repubblica dominicana la richiesta di consenso a procedere». Si tratta di motivi non consentiti, in quanto il richiamato art. 721, comma 3, ammette il ricorso per cassazione unicamente avverso l'ordinanza di sospensione del processo, che, nel caso di specie, la difesa ha richiesto e di cui non si duole. Il ricorso, cioè, attiene unicamente all'impulso alla richiesta di estradizione suppletiva, atto che non è di per sé impugnabile, fermo restando che la richiesta di estradizione, se e quando presentata, dovrà soddisfare tutti i requisiti previsti dalla norma generale (art. 721-bis cod. proc. pen.) e da quella convenzionale (art. 8 del Trattato di estradizione ratificato con I. n. 78 del 2021). 8. La peculiarità della fattispecie impone l'adozione di una pronuncia di rigetto, e non di inammissibilità, del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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