CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 20098/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14/16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a mergine del controricorso; Ric. 2019 n. 00006 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -2- -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 19/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato l’8 marzo 2017 presso il Tribunale di Perugia, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per la consulenza tecnica resa dalla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di opposizione a precetto rubricato sub R.G. n. 4545/2014. L’opponente deduceva di aver stipulato, in data 24 ottobre 1994, un contratto di mutuo fondiario ventennale con [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) dal valore di Lire 100.000.000, pari ad eu ro 51.645,49, garantito da un’ipoteca su un immobile sito in Perugia, alla Via del Ranuncolo n. 51. Al mutuo fondiario era stato applicato un tasso di interesse variabile ed il rimborso era disciplinato da un piano di ammortamento che prevedeva il pagamento di 40 rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi. Ric. 2019 n. 00006 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -3- Deduceva la ricorrente che, nonostante il pagamento di euro 61.132,99, le era stato richiesto mediante precetto da [OSCURATO:SOCIETA]. (soggetto legittimato a tutelare in giudizio il credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) il pagamento di ulteriori Euro 64.788,01. Aveva, quindi, proposto opposizione a precetto, dopo aver inutilmente offerto – sulla base di una stima di parte – il pagamento di euro 15.000,00 a titolo di saldo del credito residuo. Nel corso del giudizio di opposizione il Tribunale incaricò la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], in qualità di CTU, di accertare l’eventuale usurarietà del tasso di interesse applicato al credito fondiario ed i rapporti di dare ed avere tra le parti. Avendo l’ausiliaria prestato giuramento il 26 maggio 2016, le operazioni peritali avrebbero dovuto terminare entro il successivo 15 giugno, ma la CTU ottenne una proroga di 90 giorni del termine per il deposito dell’elaborato preliminare, cui sarebbe seguito un termine di ulteriori 20 giorni per permettere alle parti di proporre osservazioni e di ulteriori quindici per il deposito della periziadefinitiva. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] depositava però la propria perizia preliminare soltanto il 15 dicembre 2016 e la relazione definitiva il 3 gennaio 2017. Il Tribunale, tuttavia, liquidava il corrispettivo in complessivi euro 3.000,00, ed avverso il relati vo decreto la ricorrente proponeva opposizione, domandandone la riduzione. Ric. 2019 n. 00006 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -4- Il Tribunale con ordinanza n. 5474/2018, in parziale accoglimento dell’opposizione, riduceva il compenso liquidato in euro 2.250,00, e cioè in misura pari ad un quarto per il riscontrato ritardo nel deposito dell’elaborato peritale. 2. Avverso l’ordinanza n. 5474/2018, depositata in data 19 luglio 2018, interpone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso a sua volta illustrato da memorie. 3. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 1 e 2 dell’allegato al D.M. del 30 maggio 2002, in relazione agli artt. 10 e 14 c.p.c. In particolare, la ricorrente deduce che il compenso per la CTU sia stato calcolato sulla base di uno scaglione di valore errato, avuto invece riguardo all’effettivo valore della controversia. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe errato nell’inquadrare lo scaglione in base alla cifra precettata, perché avrebbe dovuto ridurlo alla luce dell’offerta di pagamento fatta dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 15.000,00. Conseguentemente, la somma controversa sarebbe stata di euro 49.788,01, determinando l’applicazione di uno scaglione inferiore. La ricorrente deduce inoltre che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare, progressivamente, più scaglioni, bensì uno soltanto (quello individuato, appunto, nel motivo di ricorso sulla base del Ric. 2019 n. 00006 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -5- valore determinato alla luce dell’ammontare ancora residuo del debito). Con il secondo motivo di ricorso, invece, la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, secondo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Nel merito, la ricorrente sostiene che il giudice dell’opposizione abbia errato ad applicare la riduzione del compenso per ritardo nell’espletamento dell’incarico prevista dall’art. 52, secondo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella misura solo di un quarto, dovendosi invece procedere alla riduzione per un terzo, come previsto dalla norma indicata in rubrica. Nel medesimo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] inoltre deduce l’erroneità della liquidazione, in prime cure, di un importo superiore alla media, ma inferiore ai massimi previsti dallo scaglione, ritenendolo erroneo alla luce dell’asserita incompletezza della prestazione fornita dalla CTU (la quale non avrebbe, invero, risposto alle osservazioni del proprio CTP). 4. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto. Deve essere infatti disattesa la censura per cui la somma in base alla quale calcolare il compenso del CTU consistesse nella somma precettata, previa deduzione di quanto corrisposto in corso di causa dall’odierna ricorrente. Il quesito posto alla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], infatti, demandava alla CTU di accertare “se siano stati superati i tassi soglia” ed in tal caso di quantificare “il dare e avere tra le parti”. Ric. 2019 n. 00006 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -6- Il CTU, dunque, ha dovuto comunque effettuare i propri calcoli in base alle emergenze del rapporto di mutuo intercorso tra le parti, e che aveva determinato la richiesta della somma precettata, così che, anche a voler tenere conto di quanto offerto in corso di causa (somma che però non risulta poi effettivamente versata, potendo al più la mancata accettazione dell’offerta rilevare sul diverso piano della regolazione delle spese tra le parti nel giudizio di opposizione a precetto) e corrispondente solo ad una parte del credito effettivamente accertato, l’indagine demandata all’ausiliario imponeva di dover calcolare l’intero ammontare del credito effettivamente dovuto in base previsioni contrattuali, così che, anche al fine di tenere conto di quanto offerto, era in ogni caso necessario determinare l’intero importo del credito originariamente dovuto, onde riscontrare in che limiti fosse residuata una ragione di credito dell’opposta, al netto di quanto la ricorrente si era dichiarata disponibile a versare. Ne deriva che correttamente il compenso dell’ausiliario è stato determinato sulla base del valore del credito spettante alla banca. Del pari è priva di fondamento la tesi di parte ricorrente secondo cui sarebbe erroneo il calcolo in base alle percentuali previste per i vari scaglioni, in misura progressiva, anziché sulla base di un’unica percentuale determinata peraltro sulla base del credito corrispondente a quanto ancora dovuto al netto dell’offerta di pagamento intervenuta in corso di causa. Ric. 2019 n. 00006 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -7- La tesi, infatti, si scontra con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai sensi del menzionato art. 2, lungi dal prevedersi che il compenso sia liquidato sull'intero valore della causa, facendo applicazione sull'intero importo delle percentuali previste in corrispondenza della somma individuata, in realtà impone un calcolo effettuato per scaglioni progressivi, applicando le percentuali di volta in volta dettate dal legislatore sugli importi ricompresi nella varie fasce di valore crescente (cfr. sulla necessità di applicare le percentuali sui vari scaglioni, Cass. n. 24128/2013; Cass. n. 19156/2017; Cass. n. 33070/2018; Cass. n. 29876/2019; Cass. n. 24958/2020). Il motivo deve essere quindi rigettato. 5. Quanto al secondo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che lo stesso è parzialmente fondato. Circa la determinazione del compenso, deve infatti rilevarsi che il giudice è anzitutto dotato di ampia discrezionalità, ed ove le sue scelte siano adeguatamente motivate esse non appaiono sindacabili. Ed invero, nell’impugnata ordinanza il Tribunale ha dato ampio conto (alle pagine 4 e seguenti) delle ragioni della liquidazione del compenso in misura superiore all’onorario medio, ma inferiore a quello massimo. Tale argomentazione appare in questa sede immune da qualsiasi censura. Oltretutto, la censura della ricorrente è stata anche mal formulata quanto al preteso difetto di completezza, in quanto nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del Ric. 2019 n. 00006 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -8- CTU non è possibile censurare eventuali vizi nell’espletamento della stessa, che ne possano determinare, trattandosi di valutazione riservata al giudice della causa cui risulta strumentale la stessa consulenza. Questa Corte ha, anche di recente, affermato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale; dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede (Cass. n. 36396/2021; Cass. n. 7294/2013; Cass. n. 3024/2011; Cass. n. 4425/1998; Cass. n. 7837/1994, a mente della quale il giudice deve accertare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti postigli dal giudice che conferì l'incarico e valutarne, quindi, la qualità e la completezza ai fini della liquidazione del compenso, applicando il parametro di stima ricollegabile, in concreto - non già in astratto - ai quesiti proposti ed alle risposte data dal consulente). La risposta data dall’ordinanza impugnata non ha quindi contravvenuto al richiamato principio (affermato altresì da Cass. n. 7499/2006; Cass. n. 5200/2017; Cass. n. Ric. 2019 n. 00006 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -9- 20970/2017), in quanto, impregiudicata la valutazione a monte di utilità della CTU disposta dal GE, quella che viene individuata come una pretesa incompletezza della perizia, per non avere tenuto conto di tutti i versamenti effettuati dall’opponente, costituisce però a ben vedere una contestazione circa la correttezza della risposta in punto di fatto, atteso che alla doglianza della parte l’ausiliario aveva replicato che le sue conclusioni tenevano conto della documentazione versata in atti. Non può quindi reputarsi che vi sia una incompletezza della relazione d’ufficio, ma deve piuttosto affermarsi che la critica si risolva nella denuncia circa il fatto che la stessa consulenza non abbia soddisfatto quelle che erano le aspettative della parte. 5.1Risulta invece fondato il motivo nella parte in cui denuncia l’errore commesso dal Giudice nell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 52, secondo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La norma, infatti, prevede che “se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato” gli onorari “sono ridotti di un terzo”. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte la misura della riduzione in parola è fissa e quindi il Tribunale avrebbe dunque dovuto ridurre il compenso da euro3.000,00 ad euro 2.000,00. La fondatezza della censura in parte qua impone quindi la cassazione dell’ordinanza, ma non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, come peraltro sollecitato Ric. 2019 n. 00006 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -10- anche dalla controricorrente, può essere decisa nel merito, dovendosi quindi, in parziale accoglimento dell’opposizione, rideterminare il compenso dovuto alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell’importo di € 2.000,00, oltre accessori. 6.Atteso il solo parziale accoglimento dell’opposizione nonché del ricorso, con il riconoscimento comunque di un compenso in misura superiore a quanto sostenuto dalla ricorrente, si ritiene che in ragione della soccombenza ricorrano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio (Cass. S.U. n. 32061/2022). Nulla invece a disporre quanto alla parte rimasta intimata. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e rigettato il primo motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito liquida in favore della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a titolo di c