CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 17387/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 05/07/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di truffa e appropriazione indebita, condannandolo anche alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna alle spese in favore delle parti civili, le quali, conoscendo l'intervenuto accordo tra le parti - in quanto intervenuto prima dell'udienza con deposito della richiesta di patteggiamento assentita dal Pubblico ministero nella cancelleria del giudice da parte della segreteria del Pubblico ministero in uno a tutto il fascicolo delle indagini preliminari - non avrebbero potuto neanche essere ammesse al processo e, comunque, non avrebbe potuto essere disposta in danno del ricorrente la condanna alle spese in loro favore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 Collegio condivide e ribadisce il principio di diritto secondo il quale, in tema di patteggiamento, non è preclusa al danneggiato la costituzione di parte civile in udienza preliminare, anche se la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero siano già stati formalizzati, posto che essa, a differenza dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen. fissata nel caso di richiesta e consenso formalizzati in fase di indagini, può avere epiloghi diversi da quelli solo dell'accoglimento o del rigetto della richiesta stessa, sicchè è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in favore di detta parte le spese di costituzione (Sez. 3, n. 32768 del 06/07/2022, G., Rv. 283518). Le ragioni sottese a tale pronuncia - che si pone in consapevole contrasto con le due, pressoché sovrapponibili, decisioni di legittimità che avevano affermato il contrario principio con riferimento proprio all'udienza preliminare (Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, Gaetani, Rv. 279979; Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, Amico, Rv. 279115) - colgono nel segno allorché sottolineano, in motivazione, oltre alla scansione temporale delle incombenze connesse alla celebrazione dell'udienza preliminare ed ai suoi possibili, diversi epiloghi, anche che, diversamente opinando, si introdurrebbe una causa di esclusione della costituzione di parte civile non prevista dall'ordinamento, un onere per la persona offesa di conoscenza degli atti del fascicolo delle indagini preliminari da rinnovarsi fino alla sua trasmissione al giudice, una valutazione, caso per caso, della formale conoscenza in capo alla persona offesa della richiesta di patteggiamento non ancorata a parametri facilmente individuabili. 2. Il caso in esame, peraltro, non meriterebbe diverso apprezzamento neanche volendo accedere alla opposta tesi giuridica, dal momento che, per quel che risulta dagli atti - che il Collegio ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - l'istanza di patteggiamento era stata avanzata al Giudice per le indagini preliminari il 14.12.2021 e assentita dal PM il 17.12.2021, quando, nella stessa data, l'organo della pubblica accusa aveva trasmesso al Giudice per le indagini preliminari il fascicolo delle indagini, senza che risulti in alcun modo che in questo brevissimo arco temporale la persona offesa potesse avere avuto contezza della istanza di definizione del procedimento con il rito speciale. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio d 09.02.2023 Il Consigliere estensore Il P•nte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C