CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA]– intimata –e nei confronti diAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;- controricorrente e ricorrente incidentale adesiva -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria n. 2992/07/2017, depositata il 27.10.2017;nonchésul ricorso iscritto al n. 35392/2018 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 35173/2018Numero sezionale 4832/2026Numero di raccolta generale 20408/2026Data pubblicazione 17/06/2026Agenzia delle entrate – Riscossione e Agenzia delle entrate,rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso laquale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;– ricorrenti –Contro[OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria n. 2993/07/2017, depositata il 27.10.2017;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 307/01/2009, accoglievail ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamenton. 094200700121751300000, emessa ai sensi dell’art. 60 del d.P.R.n. 633 del 1972, per IVA relativa all’anno d’imposta 1985, pari adeuro 13.794,37, e per sanzioni pari ad euro 4.795,60, notificatale aseguito di rettifica, parzialmente confermata dal giudice di appello cherideterminava l’imponibile evaso in 41.267.000 delle vecchie lire esanzioni al minimo;- il primo giudice riteneva nulla la cartella di pagamento impugnataper la mancata indicazione del responsabile del procedimento;- con la sentenza n. 2992/07/2017, la CTR della Calabria rigettaval’appello proposto avverso la suddetta sentenza dall’Agenzia delleentrate osservando, per quanto ancora qui interessa, che:- la decisione di primo grado andava confermata con riferimento allafondatezza della censura riguardante la mancata indicazione, a penadi nullità, nella cartella del responsabile del procedimento, comechiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 377 del 2007;Numero registro generale 35173/2018Numero sezionale 4832/2026Numero di raccolta generale 20408/2026Data pubblicazione 17/06/2026- era fondata anche l’eccezione sulla violazione del diritto di difesa delcontribuente per quanto riguardava la rilevante somma richiesta conl’atto di riscossione a titolo di sanzioni e di interessi, avendo l’Agenziadelle entrate svolto, con riferimento all’operato proprio e dell’agenteper la riscossione, argomentazioni di stile, sprovviste di concretezza,limitandosi ad affermare che le sanzioni e gli interessi applicati eranoquelli previsti dalla norma e regolarmente riportati nella cartellaformata secondo il modello ministeriale, senza mettere il contribuentenelle condizioni di conoscere le modalità di calcolo così da poterneeventualmente confutare i criteri;- l’Agenzia delle entrate – Riscossione (ADER) proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi;- l’Agenzia delle entrate si costituiva e proponeva ricorso incidentaleadesivo;- la contribuente rimaneva intimata;- con altra sentenza n. 2992/07/2017, la CTR della Calabria rigettava,con le medesime argomentazioni, l’appello proposto dall’ADERavverso la stessa sentenza della CTP n. 307/01/2009;- l’ADER e l’Agenzia delle entrate proponevano ricorso per cassazione,affidato a tre motivi;- la contribuente rimaneva intimata;- i due giudizi, riguardanti ricorsi (del tutto sovrapponibili) controdistinte sentenze di appello, pronunciate con riferimento allamedesima sentenza di primo grado, avente ad oggetto la stessacartella di pagamento, vanno riuniti.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di entrambi i ricorsi le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Agenziadelle entrate deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt.36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008, 7della l. n. 212 del 2000 e della l. n. 241 del 1990, in relazione all’art.Numero registro generale 35173/2018Numero sezionale 4832/2026Numero di raccolta generale 20408/2026Data pubblicazione 17/06/2026360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenutoerroneamente che la cartella impugnata fosse nulla per la mancataindicazione del responsabile del procedimento, senza considerare chel’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007 si applica, perespressa disposizione contenuta nel secondo periodo dello stessocomma 4-ter, ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione adecorrere dal 1° giugno 2008, con espressa precisazione che “lamancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle dipagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causadi nullità delle stesse”, e il ruolo alla base della cartella impugnata erastato affidato all’agente della riscossione in data anteriore al28.01.2008 (data della notifica della cartella di pagamento);- il motivo è fondato;- questa Corte ha più volte affermato che le cause di nullità degli attitributari sono tassative e che l'indicazione del responsabile delprocedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria, previstodall'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, non è richiesta a pena dinullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelledi pagamento dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007 n.248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, e con riguardoalle sole cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti dellariscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 (Sez. U, Sentenza n.11722 del 14/05/2010; n. 13747/2013; Cass. n. 8138/2016; Cass. n.18964/2018; Cass. n. 12687/2019);- come hanno precisato le Sezioni Unite nella sentenza n.11722/2010 cit., infatti, la disposizione di cui all’art.36, comma 4-terdel d.l. n. 248/2007 è stata ritenuta costituzionalmente legittimadalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 27 febbraio 2009,con la quale è stato affermato che: "La L. n. 212 del 2000, art. 7,comma 2, stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e deiNumero registro generale 35173/2018Numero sezionale 4832/2026Numero di raccolta generale 20408/2026Data pubblicazione 17/06/2026concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, tral'altro, il responsabile del procedimento. Come affermato da questaCorte con l'ordinanza n. 377 del 2007, la previsione è volta adassicurare la trasparenza amministrativa, l'informazione del cittadinoe il suo diritto di difesa. La L. n. 212 del 2000, peraltro, non precisagli effetti della violazione dell'obbligo indicato: essa, in particolare, adifferenza di quanto fa con riferimento ad altre disposizioni, noncommina la nullità per la violazione della disposizione indicata. Nè lanullità, in mancanza di un'espressa previsione normativa, può dedursidai principi di cui all'art. 97 Cost. o da quelli del diritto tributario edell'azione amministrativa. Deve, pertanto, escludersi che,anteriormente all'emanazione della disposizione impugnata, allamancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse lanullità della cartella di pagamento. Questa è stata infatti esclusa, afronte di notevoli incertezze dei giudici di merito, dalla Corte dicassazione. La disposizione impugnata, di conseguenza, non contieneuna norma retroattiva. Essa dispone per il futuro, comminando lanullità per le cartelle di pagamento prive dell'indicazione delresponsabile del procedimento. Stabilisce, poi, un termine a partiredal quale opera la nullità e chiarisce che essa non si estende alperiodo anteriore. Dunque, la nuova disposizione non contieneneppure una sanatoria di atti già emanati, perché la loro nullitàdoveva essere esclusa già in base al diritto anteriore";- nella motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento allasentenza della Corte costituzionale n. 377/2007, ma detta pronunciaha dichiarato solo la manifesta infondatezza della questione dilegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge27 luglio 2000, n. 212 “nella parte in cui prevede che gli atti deiconcessionari della riscossione «devono tassativamente indicare» –fra l’altro – il responsabile del procedimento, in riferimento agliNumero registro generale 35173/2018Numero sezionale 4832/2026Numero di raccolta generale 20408/2026Data pubblicazione 17/06/2026articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione”, affermando che“l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle dipagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere uninutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenzadell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (ancheai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanziadel diritto di difesa”. La sanzione della nullità è stata, quindi, postasolo con d.l. n. 248/2007 ma operante per cartelle notificate dopol’[OSCURATO:DATA_NASCITA];- la CTR ha errato nel ritenere nulla la cartella impugnata, posto che,essendo stata questa notificata in data 28.01.2008, come risulta dallesentenze impugnate, la consegna del ruolo all’agente della riscossioneè stata necessariamente antecedente al 1° giugno 2008;- con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si deduce la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. per extrapetizione e degli artt. 56 d.lgs. n.546 del 1992, 364 cod. proc. civ. ovvero 324 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essersi laCTR pronunciata in entrambe le sentenze impugnate in ordine allamotivazione della cartella di pagamento con riguardo al quantumdell’imposta, delle sanzioni e degli interessi, sebbene l’appellatacontribuente si fosse costituita solo nel giudizio istaurato con atto diappello proposto dall’Agenzia delle entrate (N. 1699/2010 R.G.),deciso con la sentenza n. 2992/07/2017, pur avendo concluso per ilrigetto di entrambi gli appelli, senza peraltro proporre appelloincidentale in ordine alle suindicate censure o comunque nonriproponendole nelle controdeduzioni depositate in appello, ma solonella memoria illustrativa;- il motivo è fondato;- secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.19/10/2012, n. 17950; Cass. 18/12/2014, n. 26830; Cass.Numero registro generale 35173/2018Numero sezionale 4832/2026Numero di raccolta generale 20408/2026Data pubblicazione 17/06/202622/06/2016, n. 12937; Cass. 30/09/2020, n. 20815; Cass.05/09/2022, n. 26008) nel processo tributario la volontàdell’appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, diriproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcunaimpugnazione incidentale, deve essere espressa non solo in modo“specifico” come richiede l’art. 56, d.lgs. n. 546/1992 (cfr. da ultimoCass. 19/09/2024, n. 25239, secondo cui la riproposizione non puòessere affidata a formule di mero stile o di contenuto generico, ad.es. mediante il richiamo al complessivo contenuto degli atti del primogrado; Cass. sez. 5, n. 18363 del 2025), ma anche tempestivamente,ossia, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni da depositarenel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicché tale volontàdi riproposizione non può essere manifestata in un atto successivo,come la memoria illustrativa;- come è stato condivisibilmente affermato anche recentemente daquesta Corte (Cass. n. 32051 del 2025), infatti, nel processotributario, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/92, l’appellato, che siarisultato totalmente vincitore in primo grado è tenuto a riproporre lequestioni processuali e di merito - che non siano rilevabili d’ufficio -rimaste assorbite dalla pronuncia di prime cure non solospecificatamente ma anche tempestivamente nei termini di cui all’art.23 del d.lgs. n. 546/92;- la CTR si è pronunciata sulla questione relativa alla asseritamancanza di motivazione della cartella impugnata, con riferimento alcalcolo degli interessi e delle sanzioni, senza verificare se tale censurafosse stata tempestivamente proposta dalla contribuente appellatanelle controdeduzioni depositate in appello in entrambi i giudizipromossi avverso la sentenza di primo grado;- con il terzo motivo di entrambi i ricorsi si deduce, in viasubordinata, la violazione degli artt. 25, commi 2 e 2-bis del d.P.R. n.Numero registro generale 35173/2018Numero sezionale 4832/2026Numero di raccolta generale 20408/2026Data pubblicazione 17/06/2026602 del 1973, 1 e 6 del D.M. n. 321/99, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenereillegittima la cartella impugnata perché la motivazione non contenevail dettaglio dei calcoli relativi alle sanzioni e agli interessi, non avendoconsiderato che gli elementi da indicare nella cartella esattoriale sonoprevisti in via generale dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e neirelativi decreti attuativi, nei quali non è prescritto di esplicitare ildettaglio dei calcoli eseguiti per pervenire alle somme poste inriscossione;- l’esame del motivo rimane assorbito dall’accoglimento dei primi duemotivi di ricorso;- in conclusione, in accoglimento del primo e del secondo motivo deiricorsi riuniti, assorbito il terzo, le sentenze impugnate vanno cassate,con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCalabria per nuovo esame e per la liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, riunito al ricorso n. 35173/2018 R.G. il ricorso n.35392/2018 R.G., accoglie il primo e il secondo motivo dei ricorsiriuniti e dichiara assorbito il terzo; cassa le sentenze impugnate inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida