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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 33784/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14738/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- e sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- entrambi contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenticon separati controricorsi - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.201/2023 depositata il 12/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che nessuna delle due partiricorrenti abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione quanto ad entrambi i ricorsi.

Condanna solidalmente le ricorrenti difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito.Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 01/12/2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14738/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- e sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- entrambi contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenticon separati controricorsi - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.201/2023 depositata il 12/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che nessuna delle due partiricorrenti abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione quanto ad entrambi i ricorsi. Condanna solidalmente le ricorrenti difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito.Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 01/12/2023.
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