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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 46332/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 10/03/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Brescia in data 28/11/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 120 di multa per il reato di truffa aggravata in concorso.

Gli imputati, tramite difensore, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cod. pen. in relazione all'art. 641 cod. pen., illogicità della motivazione sul punto (primo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen. (secondo motivo).

I ricorsi sono inammissibili per aspecificità delle doglianze.

Con riferimento al primo motivo, evidenzia il Collegio come il ricorrente abbia reiterato la medesima questione già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha chiarito come la condotta fraudolenta non è stata realizzata mediante una mera dissimulazione dello stato d'insolvenza, ma grazie alla simulazione di una sicura solvibilità e di disponibilità di denaro artificiosamente create per indurre [OSCURATO:PERSONA] e convincerlo ad accettare, anche in vista del pagamento dei tendaggi, di cambiare i 15.000 euro, condotta pacificamente in grado di integrare gli artifizi e raggiri tipici della truffa.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte d'appello ha riconosciuta la ricorrenza dell'aggravante de qua in ragione del danno patito dalla persona offesa, stimabile in circa 20.000,00 euro: trattasi di valutazione in fatto che, per la sua insindacabilità, non è censurabile nella presente sede di legittimità.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 10/03/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Brescia in data 28/11/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 120 di multa per il reato di truffa aggravata in concorso. Gli imputati, tramite difensore, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cod. pen. in relazione all'art. 641 cod. pen., illogicità della motivazione sul punto (primo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen. (secondo motivo). I ricorsi sono inammissibili per aspecificità delle doglianze. Con riferimento al primo motivo, evidenzia il Collegio come il ricorrente abbia reiterato la medesima questione già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha chiarito come la condotta fraudolenta non è stata realizzata mediante una mera dissimulazione dello stato d'insolvenza, ma grazie alla simulazione di una sicura solvibilità e di disponibilità di denaro artificiosamente create per indurre [OSCURATO:PERSONA] e convincerlo ad accettare, anche in vista del pagamento dei tendaggi, di cambiare i 15.000 euro, condotta pacificamente in grado di integrare gli artifizi e raggiri tipici della truffa. Con riferimento al secondo motivo, la Corte d'appello ha riconosciuta la ricorrenza dell'aggravante de qua in ragione del danno patito dalla persona offesa, stimabile in circa 20.000,00 euro: trattasi di valutazione in fatto che, per la sua insindacabilità, non è censurabile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
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