CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45084/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 16/01/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile "[OSCURATO:PERSONA]" che ha concluso riportandosi alle note scritte depositate; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa, contestato al capo A) della imputazione, perché estinto per prescrizione ed ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di peculato. Quanto al delitto di peculato, all'imputato, direttore del [OSCURATO:PERSONA] procreazione ed età evolutiva presso l'Università di Pisa, è contestato, svolgendo attività c.d. di intramuraria allargata presso la Clinica di [OSCURATO:PERSONA] in Pisa e presso altre strutture convenzionate, di essersi fatto corrispondere personalmente i proventi delle visite mediche svolte, piuttosto che indirizzare i pazienti presso le receptions addette ai pagamenti, e di avere omesso di versare la percentuale spettante all'Azienda ospedaliera Pisana sull'onorario percepito. Quanto alla truffa, all'imputato, che aveva optato ed era stato autorizzato a svolgere attività c.d. di intramoenia allargata in determinate sedi, è contestato di avere con artifici e raggiri indotto in errore l'Azienda ospedaliera dell'Università di Pisa in relazione all'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale ed all'ottemperanza dell'obbligo di esclusività conseguente alla opzione esercitata per l'esercizio di attività intramuraria, con conseguente conseguimento di un proprio profitto illecito, consistito nell'avere incassato, oltre ai proventi dell'attività privata svolta, una somma mensile a titolo di indennità di esclusività ed il riconoscimento economico in forza della carica ricoperta di dirigente medico con incarichi di sovrastruttura, incarico spettante solo ai medici svolgenti attività intramoenia (fatto commesso sino al 2011) 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge e, segnatamente, dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla omessa o errata applicazione dei criteri di valutazione della colpevolezza dell'imputato in ordine alla declaratoria di estinzione del reato di truffa per prescrizione. Si sostiene che, essendo stata esercitata l'azione civile nel processo, la Corte di appello, in ossequio ai principi affermati dalla sentenza "Tettamanti" delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avrebbe dovuto pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., sull'azione civile e dunque sarebbe stata obbligata a compiere una valutazione approfondita e completa del compendio probatorio senza essere "legata" ai canoni di economicità processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato se non risulti la prova della innocenza ictu °culi. Si aggiunge che nel caso di specie vi sarebbero peraltro evidenze che avrebbero comunque imposto - anche ictu oculi - il proscioglimento nel merito per insussistenza del fatto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, quanto al ritenuto reato di peculato e alla omessa applicazione dell'art. 323 cod. pen., nonché vizio di motivazione e travisamento della prova. Ricostruiti i limiti di deducibilità del vizio di travisamento della prova in caso di c.d, doppia conforme, si assume che una serie di atti e risultanze indicati nel motivo di appello sarebbero stati ignorati dalla Corte che, conseguentemente, sarebbe incorsa nel medesimo vizio di travisamento che aveva inficiato il ragionamento del Tribunale, il quale aveva ritenuto che l'imputato, sostituendosi all'Azienda ospedaliera nel riscuotere le somme pagate dai pazienti, si sarebbe trovato in possesso di denaro, almeno in parte, pubblico e che dette somme sarebbero state possedute per ragioni di ufficio, dovendosi per ragioni d'ufficio intendersi anche il possesso derivante da prassi e consuetudini invalse in un determinato ufficio. Secondo infatti i Giudici di merito, i professionisti in regime di intramoenia allargata avrebbero continuato - per prassi o consuetudine - a ricevere personalmente pagamenti tramite i bollettari ed a riversarli all'azienda; le somme in esame sarebbero state riscosse personalmente dall'imputato in violazione della delibera del direttore generale dell'azienda - che vietava l'uso dei bollettari - e comunque in virtù di prassi legate all'esercizio di detti bollettari, e quindi possedute per ragioni di ufficio. Secondo i Giudici, il ricorso tollerato ai bollettari comportava la legittimazione alla riscossione diretta da parte del professionista delle somme dalle pazienti; si sarebbe trattato di una prassi superata solo nel 2010, quando si adottò una delibera con cui si eliminava il ricorso ai bollettari: dunque, la disponibilità del denaro sarebbe riconducibile a ragioni d'ufficio. Secondo il ricorrente, invece, i pagamenti delle visite avrebbero dovuto essere eseguiti direttamente presso la struttura ospedaliera e quella della Corte di appello sarebbe una ricostruzione smentita dalle prove acquisite: si fa riferimento alle testimonianze dei dirigenti e di altri professionisti (Gasparri, Gerali, Moreno, Madonna) - secondo cui i pazienti dovevano essere indirizzati presso la struttura- e delle pazienti, nonché alle convezioni stipulate e si evidenzia come non potrebbe essere attribuita decisiva valenza né alla lettera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si precisava che non era consentito al professionista di percepire direttamente il pagamento, e neppure al testo di una convenzione stipulata tra l'Azienda e la società che gestiva la struttura medica - relativa al periodo marzo- dicembre del 2009- in cui si sarebbe fatto riferimento alla circostanza che le tariffe per le prestazioni potessero essere riscosse mediante l'utilizzo dei bollettari intestati alla stessa [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, nell'ambito di una valutazione parziale delle risultanze probatorie, avrebbe valorizzato solo le testimonianze funzionali a confermare la tesi accusatoria, incorrendo nel vizio di travisamento della prova. Non sarebbe affatto esistita l'invocata prassi, atteso che sia prima -con i bollettari- che successivamente -dopo il 2010 - il pagamento sarebbe stato una prerogativa della Struttura ospedaliera; del reato di peculato, dunque, non sussisterebbe un elemento costitutivo, atteso che l'imputato non aveva la disponibilità del denaro per ragioni del suo ufficio. Le condotte poste in essere da Genazzani sarebbero relative ad una disponibilità di denaro senza legittimazione e dunque al più riconducibili al reato di abuso d'ufficio.2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 3. È stata presentata una memoria nell'interesse della costituita parte civile con cui si chiede il rigetto del ricorso perché articolato su motivi infondati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso fondato nei limiti in cui si dirà in motivazione. 2. Il primo motivo di ricorso è in parte fondato. 2.1.Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. In particolare, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Le Sezioni unite hanno tuttavia affrontato il tema della interferenza della disciplina contemplata nell'art. 578 cod. proc. pen. rispetto a quella prevista dall'art. 129 cod. proc. pen. e chiarito che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. deve coordinarsi con la presenza della parte civile nel processo e con la esistenza di una pronuncia di una condanna in primo grado; in tali casi, il giudice dell'appello, pur prendendo atto della causa estintiva del reato verificatasi nel corso del giudizio di impugnazione, è tuttavia tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., sull'azione civile. Ne consegue, argomentano le Sezioni unite, che il giudice d'appello deve compiere "una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi .. e non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di appello...non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, né le esigenze di economia processuale (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129 comma 2, cod. proc. pen.), possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito" ([OSCURATO:PERSONA]. U., n. 35490 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Tettamanti, Rv. 244274). 2.2. Rispetto a tale quadro di riferimento, deve dunque essere verificato se la Corte di appello abbia fatto un corretta applicazione dei principi indicati. Quanto ai fatti contestati alla lettera a) del capo di imputazione relativo al delitto di truffa - attività compiuta presso il Centro di [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari- secondo la prospettazione d'accusa, recepita dai Giudici di merito, la componente ingannatoria della condotta sarebbe consistita nell'avere l'imputato utilizzato i bollettari relativi alle visite domiciliari per incontrare privatamente i clienti in strutture non convenzionate; assume il ricorrente che la Corte, da una parte, avrebbe omesso di valutare i numerosi elementi comprovanti la inattendibilità delle dichiarazioni del teste Bizzari (direttore generale) poste a fondamento del ritenuto uso non autorizzato di tali bollettari, e, dall'altra, non avrebbe tenuto conto di una serie di argomenti logici sviluppati nell'atto di appello e, in particolare, del fatto che l'Azienda ospedaliera che, a dire del teste, non aveva autorizzato l'uso di quei bollettari, avesse poi tollerato l'uso improprio ed incassato i proventi delle visite compiute dall'imputato, che non potevano essere considerate domiciliari, non essendo state mai previamente autorizzate. Dunque mancherebbe, rispetto al reato di truffa, l'elemento della induzione in errore. Non diversamente, quanto all'attività compiuta presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] - Baielli di Siena (lett. b) del capo di imputazione), la Corte ha ritenuto di valorizzare la circostanza che la convenzione, in essere sino al luglio del 2007, non fosse stata rinnovata e, dunque, che l'imputato, ponendo in essere un'attività non autorizzata, avesse indotto in errore l'Azienda ospedaliera in ordine al rispetto del vincolo di esclusività; assume l'imputato invece che dal mancato rinnovo della convenzione non avrebbe potuto farsi discendere la prova della induzione in errore, considerando che anche per dette visite l'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sempre vista consegnare le somme dell'attività intramoenia svolta da Genazzani. Sul punto la motivazione sarebbe viziata per non avere la Corte fatto riferimento al fatto che l'imputato, con una lettera del dicembre del 2007, avesse lui stesso informato l'azienda che, in assenza della messa a disposizione di luoghi idonei per la sua attività lavorativa, avrebbe continuato a svolgere detta attività presso i luoghi fino a qual momento utilizzati. Dunque, si assume, l'esercizio dell'attività non autorizzata non poteva indurre in errore l'azienda che, invece, ne era stata posta previamente a conoscenza e continuò - dal 2007 al 2009.. a incassare i proventi.2.3. Si tratta di un motivo- in questa parte- infondato, ai limiti della inammissibilità, perché, da un lato, tende a sollecitare una diversa valutazione del significato delle prove assunte, e, quindi, a sollecitare un nuova ricostruzione fattuale, preclusa in questa sede, e, dall'altra, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, finendo per evidenziare profili strutturali di genericità La Corte di appello, con una motivazione priva di illogicità evidenti, ha chiarito, richiamando evidenze probatorie, che: - l'imputato in entrambi i casi esercitò la sua attività senza autorizzazione; in particolare, quanto ai fatti di cui alla lett. b), l'imputato, incurante, continuò ad esercitare l'attività nonostante avesse ricevuto una comunicazione espressa sin dal luglio del 2007, con cui l'Azienda gli intimò di restituire i bollettari; - il ricorrente utilizzò per la sua attività non autorizzata bollettari "per visite donniciliari", che avevano dunque una diversa funzione, e sulla base dell'uso di quei bollettari, ricevette, per un'attività non autorizzata, somme di denaro che non aveva diritto di conseguire. Quei bollettari, ha spiegato la Corte, non potevano essere utilizzati perché quelle eseguite da Genazzani non erano visite domiciliari; l'assunto difensivo, secondo cui l'Azienda avrebbe dovuto sapere che quei bollettari fossero utilizzati per visite non domiciliari- atteso che quelle domiciliari avrebbero dovuto essere previamente autorizzate e, nel caso di specie, detta autorizzazione non sarebbe stata rilasciata (pag. 8 ricorso)- è sfornito di prova, non essendo stato chiarito come in concreto operasse l'Azienda in ordine alle visite domiciliari e, in particolare, se e come fosse verificata l'effettività di quanto indicato nel bollettario nonché la corrispondenza di quanto indicato nel detto bollettario con la intervenuta previa autorizzazione. Dunque, correttamente si è ritenuta sussistente la prova dell'attività decettiva compiuta dall'imputato, della induzione in errore e del conseguimento del profitto ingiusto. 2.4. A diverse considerazioni deve invece pervenirsi per quel che concerne i fatti indicati nella lettere c) -d) della imputazione relativa al reato di truffa. 2.4.1. Quanto al cartellino presenze ed alla partecipazione a congressi e convegni, l'assunto accusatorio è che l'imputato, attraverso il cartellino presenze, avrebbe attestato di essere in servizio o impegnato in attività congressuali, mentre invece sarebbe stato intento ad esercitare attività intramoenia durante l'orario di lavoro; secondo il ricorrente, ove pure si volesse ragionare con l'accusa, il reato sarebbe stato configurabile solo nel caso in cui dalla condotta fosse derivato per l'azienda un danno conseguente al computo nel c.d. saldo orario - e quindi nella retribuzione - delle ore di lavoro attestate falsamente dal cartellino. In realtà, si aggiunge, dall'istruttoria sarebbe emerso in modo certo, da una parte, che per un dipendente dell'azienda ospedaliera - operante anche all'interno dell'università- vi fosse un obbligo orario di sole 24 ore alla settimana per attività assistenziali, e, dall'altra, che il saldo orario per i professori dovesse essere calcolato su base annuale. Occorreva dunque verificare se ed in che misura quelle indicazioni non veritiere apposte sul cartellino avessero cagionato all'azienda un danno in ordine alla retribuzione per ore non lavorate ma per fare ciò, si argomenta, si sarebbe dovuto verificare se detti episodi avessero inciso sul calcolo annuo. Detto calcolo non sarebbe mai stato compiuto e, con riferimento al calcolo settimanale di 24 ore di lavoro, il "debito" di ore sarebbe stato ampiamente onorato dall'imputato. 2.4.2. Il motivo di ricorso è fondato. Si tratta di fatti in cui non si contesta a Genazzani un uso ingannevole del bollettario per conseguire un profitto in ordine all'espletamento di un'attività non autorizzata, quanto, piuttosto, di avere attestato nel cartellino giustificativo, nelle giornate indicate nella imputazione: a) di essere stato impegnato in attività congressuale, con conseguente riconoscimento di orario giornaliero lavorativo pari a sei ore e venti minuti, laddove invece si sarebbe trovato a Cagliari per svolgere un attività diversa; b) di essersi trovato a lavoro a Pisa, mentre invece era a Siena, intento a svolgere attività medica non autorizzata. Secondo i Giudici di merito, l'imputato, inducendo in errore l'Azienda ospedaliera, avrebbe conseguito un profitto ingiusto, costituito dalle somme corrisposte in ragione dell'attività lavorativa compiuta solo apparentemente durante l'orario di lavoro, ma in realtà non posta in essere (così il Tribunale chiaramente a pagg. 9-10). Ciò che tuttavia la Corte di appello non ha affatto chiarito è se, per effetto delle false attestazioni di cui si è detto, il tempo di lavoro documentato falsamente fu computato nel calcolo delle ore per le quali la retribuzione fu corrisposta ovvero se il ricorrente prestò attività lavorativa settimanale per le 24 ore previste anche a prescindere da quelle ore in cui fu falsamente attestata la sua presenza sul luogo di lavoro. Sul punto la sentenza è silente. Ne deriva che non essendo stata affatto raggiunta la prova del danno del contestato reato per i fatti in questione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 3. È fondato anche il secondo motivo, relativo al reato di peculato. 3.1. Secondo le sentenze di merito il reato peculato sarebbe configurabile perché l'imputato, pubblico ufficiale, si sarebbe appropriato di somme di denaro di cui avrebbe avuto la disponibilità per ragioni dell'ufficio, riscosse nell'espletamento delle visite eseguite nell'ambito della sua attività professionale c.d. di intramoenia allargata.Genazzani, come detto, piuttosto che invitare i suoi assistiti a corrispondere il corrispettivo delle visite mediche da lui eseguite presso le "reception" addette ai pagamento, si sarebbe fatto corrispondere denaro utilizzando i bollettari di cui disponeva e non avrebbe versato all'[OSCURATO:PERSONA] le somme a questa spettanti. Secondo la Corte di appello: - avendo l'imputato eseguito le prestazioni sanitarie in regime di intramoenia, vi sarebbe stata una legittimazione "quantomeno implicita" di questi alla riscossione direttamente dal paziente delle somme; - la riscossione diretta da dette somme sarebbe avvenuta "secondo una prassi tollerata" dall'Azienda almeno fino a quando, con delibera del 22.3.2010, si stabilì che le somme dovessero essere corrisposte presso gli sportelli dell'azienda ospedaliera; - in ragione di una convenzione tra l'Azienda sanitaria e la [OSCURATO:SOCIETA]., almeno per un certo periodo - fino al 31.12.2009- l'imputato sarebbe stato espressamente autorizzato a riscuotere direttamente dai pazienti le somme, poi non versate all'Azienda, dovute a titolo di corrispettivo per le visite compiute.. Sulla base di tali elementi la Corte ha ritenuto che l'imputato si sia appropriato di somme di cui aveva la disponibilità "per ragione del suo ufficio". 3.2. Sul tema esiste un consolidato orientamento di legittimità secondo cui in tema di peculato, nella nozione di possesso o di detenzione qualificati dalla ragione dell'ufficio o del servizio sarebbe ricompreso non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458; Sez. 6, n. 12368 dei 17/10/2012, Medugno, Rv. 255998). Il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non sarebbe solo quello che rientra nella specifica competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, perchè le "ragioni di ufficio o di servizio" avrebbero come riferimento un rapporto - fondato anche sulla prassi o su consuetudini invalse in un determinato ufficio- che consenta ai soggetti indicati negli artt. 357 e 358 cod. pen. di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità materiale della cosa, trovando nella loro pubblica funzione o servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 9890 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palladini, Rv. 199153). Dunque, si assume, sarebbe irrilevante per la consumazione del reato che l'agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo detto possesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando la disponibilità sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso. (Sez.6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263278) Si tratta di principi che devono essere esplicitati. La ragione dell'ufficio o di servizio, che qualifica il possesso o la disponibilità del denaro, presuppone che tra l'agente ed il possesso vi sia non un semplice collegamento di fatto o occasionale, ma un nesso giuridico funzionale, un nesso di dipendenza tra il possesso e l'ufficio o il servizio esercitato. Perché possa integrarsi il delitto di peculato, occorre che il possesso abbia un titolo di legittimazione che rinvenga la propria causa nella ragione funzionale, in quanto il possesso non deve derivare da un affidamento contrario ad un espresso divieto di legge, o da un atto illecito, atteso che, se così fosse, le condotte appropriative non troverebbero più la loro "causa" nella ragione funzionale, ma ne rappresenterebbero una palese violazione di essa. Ai fini della integrazione del delitto di peculato, il pubblico ufficiale, ovvero l'incaricato di pubblico servizio, deve appropriarsi del denaro o della cosa mobile di cui dispone per una ragione legata all'esercizio di poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta al soggetto di tenere nei confronti della cosa quei comportamenti uti dominus in cui consiste l'appropriazione, dovendosi ritenere invece incompatibile con la presenza della ragione funzionale un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu personae, ovvero scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva, cioè un affidamento senza alcuna relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta. (Sez. 6, n. 35988 del 21/05/2015, Berti, Rv. 264578; Sez. 6, n. 34884 del 07/03/2007, dep. 14/09/2007, Rv. 237693). 3.3. La Corte non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. La Corte di appello, nell'ambito di una ricostruzione fattuale oggettivamente poco chiara in quanto compiuta su base probatoria parziale, cioè sulla base solo di alcune risultanze istruttorie, senza spiegare perché non avrebbero valenza dimostrativa le prove a discarico - nemmeno citate dai Giudici di merito- non ha spiegato affatto: a) se ed in che limiti dal 2006 al 2011 fosse legittimo per il medico che esercitava attività c.d. intramoenia allargata farsi consegnare direttamente dalle pazienti il corrispettivo delle prestazioni mediche; b) se ed in che limiti vi fosse dipendenza funzionale tra l'attività dell'imputato e la disponibilità di quelle somme. 4. La sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello applicherà i principi indicati, ricostruirà compiutamente i fatti sulla base di una compiuta e completa valutazione degli elementi probatori acquisti e verificherà se ed in che termini sia configurabile nella specie il delitto di peculato. La Corte procederà inoltre a rideterminare il danno derivante dal capo A). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di truffa, limitatamente alla condotta relativa alle annotazioni sul