CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 41959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale agli stessi ascritti in qualità, rispettivamente, di amministratore di diritto e di amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] srl, società dichiarata fallita il 7 luglio 2009; mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 220 legge fall. addebitato a Ciciriello, procedendo alla conseguente rimodulazione della pena principale; ha rideterminato, infine, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. legge fall, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando quattro motivi. Con il primo e il secondo si eccepisce la utilizzabilità della relazione ex art. 33 legge fall. e delle dichiarazioni in essa contenute. Con il terzo si denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile come concorrente esterno quando l'imputazione lo qualificava amministratore di fatto. Con il quarto si contesta la sussistenza vuoi del reato di bancarotta fraudolenta documentale (i fatti sarebbero più propriamente riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 217 legge fall. trattandosi di mera mancanza dei libri contabili) vuoi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (gli imputati hanno provato in maniera analitica la destinazione dei beni non rinvenuti in sede di inventario come in effetti ha riconosciuto la Corte di appello che ravvisa una differenza di appena 15mila euro e su tale dato radica l'affermazione di responsabilità senza tenere conto del valore dei beni presenti nel magazzino al momento del fallimento né degli ammanchi causati dal socio [OSCURATO:PERSONA]). 3. I ricorsi non sono inammissibili avuto riguardo alla non manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (alla luce della doppia conforme di condanna e della tipologia dei vizi denunciati), va rilevato che in data 11 marzo 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione dei reati, considerati 63 giorni di sospensione verificatisi nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 9 sentenza impugnata). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescriz