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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43958/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 1g novembre 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 56, 110, 629 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la Corte di appello non aveva dato conto di quanto contestato nei motivi di appello, ove si era rilevato che non vi era prova che Cirone avesse posto in essere il tentativo estorsivo, visto che la persona offesa non aveva riferito con precisione quali erano le condotte poste in essere dall'imputato. 1.2 II difensore lamenta poi la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte di appello, malgrado nell'atto di appello fossero stati indicati gli elementi idonei alla concessione del beneficio. 1.3 Il difensore rileva che la eccessiva quantificazione della pena era frutto di una illogicità del ragionamento.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce che la sentenza oggetto di ricorso era errata relativamente alla mancanza di dolo nella commissione del reato, priva di una reale motivazione in ordine alla scarsa credibilità della persona offesa ed alla configurabilità del reato: la difesa, attraverso la produzione documentale da cui si evinceva che la persona offesa Pinto non rivestiva alcuna carica all'interno della società Cogemax, aveva dimostrato che lo stesso aveva taciuto su circostanze rilevanti in merito alla commissione del reato (non avendo poi egli alcun ruolo, nessun danno patrimoniale poteva verificarsi). 2.2 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte di appello, nonostante fosse stato rilevato che l'imputato non aveva opposto alcuna resistenza al momento del fermo ed avesse tenuto una condotta collaborativa. 2.3 Il difensore rileva che chiaramente posto in violazione di legge era il ragionamento seguito dalla Corte di appello per motivare l'impossibilità di mitigare la pena inflitta dal primo giudice.

3. Propongono ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 I difensori osservano che l'atto di appello aveva sollevato la problematica relativa al concorso di persone nel reato contestato ed alla sussistenza del dolo, ma nessuna motivazione era stata resa dalla Corte di 2 C í \ appello, che non aveva spiegato in che misura Gaudiosi fosse a conoscenza dell'azione, ritenendolo responsabile solo perché presente sul luogo dei fatti. 3.2 I difensori eccepiscono che erroneamente non erano state concesse le attenuanti generiche. 3.3 I difensori lamentano l'eccessiva quantificazione della pena, visto che Gaudiosi era intervenuto solo nella fase finale della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Tutto ciò premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cirone, la Corte di appello ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado; non è poi contestato che Cirone fosse alla guida dell'autovettura a bordo della quale si trovava Barbetta, che aveva formulato la richiesta estorsiva, e che i due, unitamente a Gaudiosi, si stavano recando all'appuntamento con la persona offesa Pinto per riscuotere la somma oggetto dell'accordo estorsivo. 1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha richiamato le argomentazioni del giudice di primo grado; poichè la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è, pertanto, 3 n."1"N-r- • insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01). 1.3 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla quantificazione della pena: infatti, è principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243);

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Barbetta è inammissibile. 2.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha dato atto della piena attendibilità del racconto della persona offesa, riscontrato da quanto direttamente osservato dai rappresentanti delle forze dell'ordine (pag.11 sentenza impugnata); sul punto, la difesa propone valutazioni relative al merito della vicenda, inammissibili nella presente sede. 2.2 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello richiamato e condiviso le motivazioni del giudice di primo grado, che aveva rilevato la condotta posta in essere, indicativa di personalità violenta e prevaricatrice; sul punto si deve ribadire che la mancata concessione delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivata alla condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) 2.3 Sulla quantificazione della pena, vi è ampia motivazione nella sentenza di primo grado (richiamata dal giudice di appello) nella quale venivano evidenziati i gravi precedenti penali di Barbetta; anche tale motivazione è, pertanto, esente da censure.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, che richiama lo svolgimento dei fatti contenuto nella sentenza di primo grado, in cui si dava atto che l'autovettura condotta da Cirone,a bordo della quale vi erano Barbetta e Gaudioso, aveva seguito quella di Pinto e che, una volta fermata quest'ultima, ) Barbetta e Gaudioso avevano preteso di salire a bordo con esplicite minacce; quando Pinto era riuscito ad allontanarsi, i tre lo avevano inseguito fino a quando non erano stati fermati dalle Forze dell'Ordine. 3.2 Neppure vi è alcun confronto con la motivazione del giudice di appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (contenuta alle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata), con conseguente genericità anche del secondo motivo di ricorso. 3.3 Relativamente alla quantificazione della pena, si richiama quanto affermato relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo anche in questo caso il giudice di merito partito da una pena base prossima al minimo edittale.

In conclusione, si deve rilevare come i ricorsi propongano una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede.

Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez.

Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/010/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 1g novembre 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 56, 110, 629 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la Corte di appello non aveva dato conto di quanto contestato nei motivi di appello, ove si era rilevato che non vi era prova che Cirone avesse posto in essere il tentativo estorsivo, visto che la persona offesa non aveva riferito con precisione quali erano le condotte poste in essere dall'imputato. 1.2 II difensore lamenta poi la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte di appello, malgrado nell'atto di appello fossero stati indicati gli elementi idonei alla concessione del beneficio. 1.3 Il difensore rileva che la eccessiva quantificazione della pena era frutto di una illogicità del ragionamento. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce che la sentenza oggetto di ricorso era errata relativamente alla mancanza di dolo nella commissione del reato, priva di una reale motivazione in ordine alla scarsa credibilità della persona offesa ed alla configurabilità del reato: la difesa, attraverso la produzione documentale da cui si evinceva che la persona offesa Pinto non rivestiva alcuna carica all'interno della società Cogemax, aveva dimostrato che lo stesso aveva taciuto su circostanze rilevanti in merito alla commissione del reato (non avendo poi egli alcun ruolo, nessun danno patrimoniale poteva verificarsi). 2.2 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte di appello, nonostante fosse stato rilevato che l'imputato non aveva opposto alcuna resistenza al momento del fermo ed avesse tenuto una condotta collaborativa. 2.3 Il difensore rileva che chiaramente posto in violazione di legge era il ragionamento seguito dalla Corte di appello per motivare l'impossibilità di mitigare la pena inflitta dal primo giudice. 3. Propongono ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 I difensori osservano che l'atto di appello aveva sollevato la problematica relativa al concorso di persone nel reato contestato ed alla sussistenza del dolo, ma nessuna motivazione era stata resa dalla Corte di 2 C í \ appello, che non aveva spiegato in che misura Gaudiosi fosse a conoscenza dell'azione, ritenendolo responsabile solo perché presente sul luogo dei fatti. 3.2 I difensori eccepiscono che erroneamente non erano state concesse le attenuanti generiche. 3.3 I difensori lamentano l'eccessiva quantificazione della pena, visto che Gaudiosi era intervenuto solo nella fase finale della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Tutto ciò premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cirone, la Corte di appello ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado; non è poi contestato che Cirone fosse alla guida dell'autovettura a bordo della quale si trovava Barbetta, che aveva formulato la richiesta estorsiva, e che i due, unitamente a Gaudiosi, si stavano recando all'appuntamento con la persona offesa Pinto per riscuotere la somma oggetto dell'accordo estorsivo. 1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha richiamato le argomentazioni del giudice di primo grado; poichè la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è, pertanto, 3 n."1"N-r- • insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01). 1.3 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla quantificazione della pena: infatti, è principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); 2. Il ricorso proposto nell'interesse di Barbetta è inammissibile. 2.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha dato atto della piena attendibilità del racconto della persona offesa, riscontrato da quanto direttamente osservato dai rappresentanti delle forze dell'ordine (pag.11 sentenza impugnata); sul punto, la difesa propone valutazioni relative al merito della vicenda, inammissibili nella presente sede. 2.2 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello richiamato e condiviso le motivazioni del giudice di primo grado, che aveva rilevato la condotta posta in essere, indicativa di personalità violenta e prevaricatrice; sul punto si deve ribadire che la mancata concessione delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivata alla condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) 2.3 Sulla quantificazione della pena, vi è ampia motivazione nella sentenza di primo grado (richiamata dal giudice di appello) nella quale venivano evidenziati i gravi precedenti penali di Barbetta; anche tale motivazione è, pertanto, esente da censure. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, che richiama lo svolgimento dei fatti contenuto nella sentenza di primo grado, in cui si dava atto che l'autovettura condotta da Cirone,a bordo della quale vi erano Barbetta e Gaudioso, aveva seguito quella di Pinto e che, una volta fermata quest'ultima, ) Barbetta e Gaudioso avevano preteso di salire a bordo con esplicite minacce; quando Pinto era riuscito ad allontanarsi, i tre lo avevano inseguito fino a quando non erano stati fermati dalle Forze dell'Ordine. 3.2 Neppure vi è alcun confronto con la motivazione del giudice di appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (contenuta alle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata), con conseguente genericità anche del secondo motivo di ricorso. 3.3 Relativamente alla quantificazione della pena, si richiama quanto affermato relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo anche in questo caso il giudice di merito partito da una pena base prossima al minimo edittale. In conclusione, si deve rilevare come i ricorsi propongano una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/010/2021 I
Sentenza Cassazione n. 43958/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris