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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2026

Cassazione n. 11104/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 7 febbraio 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 commi 1 e 2 cod. pen., con riferimento all'art. 339 comma 2 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale (quanto alla presenza delle cartucce nella pistola) — non è deducibile in quanto presuppone un apprezzamento in fatto ed è stato dedotto per la prima volta in questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11 104 -26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3138/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38443/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 7 febbraio 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 commi 1 e 2 cod. pen., con riferimento all'art. 339 comma 2 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale (quanto alla presenza delle cartucce nella pistola) — non è deducibile in quanto presuppone un apprezzamento in fatto ed è stato dedotto per la prima volta in questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -  che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 7 febbraio 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 commi  1  e 2 cod. pen., con riferimento all'art. 339 comma 2 cod. pen.; -  che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale (quanto alla presenza delle cartucce nella pistola) — non è deducibile in quanto presuppone un apprezzamento in fatto ed è stato dedotto per la prima volta in questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:           11 104 -26 [OSCURATO:PERSONA]           - Presidente -     Ord. n. sez. 3138/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                  -  Relatore  -      R.G.N. 38443/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -  che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 7 febbraio 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 commi  1  e 2 cod. pen., con riferimento all'art. 339 comma 2 cod. pen.; -  che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale (quanto alla presenza delle cartucce nella pistola) — non è deducibile in quanto presuppone un apprezzamento in fatto ed è stato dedotto per la prima volta in questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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