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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 49028/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 16 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 496 e 385 cod. pen (fatti commessi in Rieti in data 23 dicembre 2018); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, volto a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla particolare tenuità richiede, si, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), ma non esige, in maniera impreteribile, la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. sentenza impugnata, nella parte in cui si è correttamente e congruamente affermato che il giudizio in ordine all'offensività della condotta non potesse non tener conto della durata dell'allontanamento dell'imputato dall'abitazione, della distanza del luogo di detenzione rispetto a quello in cui l'imputato venne controllato, della mancanza di remore a commettere un secondo reato per nascondere il primo e della banalità del motivo di evasione, venendo in rilievo circostanze allarmanti, sotto i diversi profili delle modalità della condotta, dell'intensità de dolo e dei motivi a delinquere); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 16 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 496 e 385 cod. pen (fatti commessi in Rieti in data 23 dicembre 2018); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, volto a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla particolare tenuità richiede, si, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), ma non esige, in maniera impreteribile, la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. sentenza impugnata, nella parte in cui si è correttamente e congruamente affermato che il giudizio in ordine all'offensività della condotta non potesse non tener conto della durata dell'allontanamento dell'imputato dall'abitazione, della distanza del luogo di detenzione rispetto a quello in cui l'imputato venne controllato, della mancanza di remore a commettere un secondo reato per nascondere il primo e della banalità del motivo di evasione, venendo in rilievo circostanze allarmanti, sotto i diversi profili delle modalità della condotta, dell'intensità de dolo e dei motivi a delinquere); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore Il