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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27810/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. reso in data 4 giugno 2020.

2. Ritenuto che il motivo dedotto devolve censure inammissibili in sede di legittimità in quanto non scandite dalla necessaria specificità, rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 2 e 3 del provvedimento oggetto di ricorso, nonché pag. 5 e 6) e che, comunque, le critiche non sono consentite in sede di legittimità, in quanto denunciano presunto difetto di motivazione, indicata come apparente, smentito dalla lettura del provvedimento censurato. 2.1.Rilevato che l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di leggel sicché in sede di legittimità può essere fatta valere, oltre all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

2.2. Considerato che, nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con il clan di riferimento, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza dell'applicazione, in proroga, della misura in oggetto (cfr. richiamo alle informative degli organi preposti e riferimento ai dati processuali, sia in relazione alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado, nonostante il regime più severo in atto, di mantenere collegamenti con la parte del clan ancora operativa).3.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. reso in data 4 giugno 2020. 2. Ritenuto che il motivo dedotto devolve censure inammissibili in sede di legittimità in quanto non scandite dalla necessaria specificità, rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 2 e 3 del provvedimento oggetto di ricorso, nonché pag. 5 e 6) e che, comunque, le critiche non sono consentite in sede di legittimità, in quanto denunciano presunto difetto di motivazione, indicata come apparente, smentito dalla lettura del provvedimento censurato. 2.1.Rilevato che l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di leggel sicché in sede di legittimità può essere fatta valere, oltre all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 2.2. Considerato che, nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con il clan di riferimento, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza dell'applicazione, in proroga, della misura in oggetto (cfr. richiamo alle informative degli organi preposti e riferimento ai dati processuali, sia in relazione alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado, nonostante il regime più severo in atto, di mantenere collegamenti con la parte del clan ancora operativa).3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 27810/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris