CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 29222/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22102/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore speciale, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] edELISA CARUCCI; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANZARO n. 406/2023,depositata il 29/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA] e la GEDI-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, resa pubblica in data 29 marzo 2023, che, in accoglimento del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Crotone, li ha condannati al pagamento, in favore del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (attore in primo grado), della somma di euro 40.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da esso patito in conseguenza dell’articolo giornalistico, a firma del Crosetti, pubblicato il 7 giugno 2016 nella sezione relativa allo sport del quotidiano “La Repubblica” e dal titolo “Un meteorite sui dinosauri”, all’interno del quale il giornalista, nell’esporre “una critica generale nei confronti dei protagonisti del calcio italiano, ponendoli a confronto con quelli cinesi”, affermava: “Questi manager di Nanchino, tipi da 25 miliardi di dollari di fatturato, dovranno confrontarsi con Lotito e il Viperetta, oppure con l’ultimo arrivato [OSCURATO:PERSONA], il presidente del Crotone in odore di ‘ndrangheta”. 2. –Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. – I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 della legge n. 47/1948, per aver la Corte territoriale erroneamente affermato l’inapplicabilità dell’“esimente di cui all’art. 51 c.p.”, reputando, in contrasto con i principi giurisprudenziali in tema di diffamazione a mezzo stampa, “non rispettato il requisito della verità nell’ambito di una espressione di natura critica”, mancando di considerare anche il “contesto notiziale nel quale quell’inciso” (“in odore di ‘ndrangheta”) “era inserito, volto a evocare fatti pregressi che avevano interessato il sig. [OSCURATO:PERSONA]” e che erano stati sufficientemente dimostrati in giudizio “nella loro esistenza”, anche documentalmente. 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 della legge n. 47/1948, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto “non rispettato il requisito della continenza nell’ambito di una espressione di natura critica”, fornendo una motivazione “approssimativa e superficiale, più che altro sorretta, a stento, dalla precedente statuizione sull’assenza del requisito della verità” (sebbene anch’essa da reputarsi errata), mentre i principi giurisprudenziali della materia imponevano “di valutare la sussistenza del requisito della continenza in maniera diversa e meno rigorosa nel caso in cui si abbia in esame un articolo che oltre a fornire notizie di cronaca contenga soprattutto espressioni critiche dell’autore, come nel caso in esame”. 3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 della legge n. 47/1948, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto “non rispettato il requisito della pertinenza”, soffermandosi piuttosto sul requisito della “veridicità” del fatto e non su quello dell’interesse pubblico alla sua conoscenza, sussistente in ragione della rilevanza del tema trattato, concernente il “mondo del calcio”, considerato il ruolo che il [OSCURATO:PERSONA] “ha ricoperto nell’ambito della vita sociale, economica e sportiva” del Paese. 3.1. – I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 3.1.1. – E ’ principio consolidato che, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l’uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l’informazione di stampa non deve trasmodare in argumenta ad hominem, né assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l’oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (tra le molte: Cass. n. 9746/2000; Cass. n. 20140/2005; Cass. n. 22042/2016; Cass. n. 25420/2017; Cass. n. 12370/2018; Cass. n. 9799/2019; Cass. n. 27592/2019; Cass. n. 38215/2021; Cass. n. 6179/2023; Cass. n. 11514/2023; Cass. n. 19204/2023; Cass. n. 21651/2023; Cass. n. 4955/2024). In particolare, il diritto di critica può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ed ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati, per l’appunto, i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Il diritto di critica, dunque, non si concreta in una mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi e, tuttavia, per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. A tal riguardo, il limite della verità putativa esonera da responsabilità civile quando i fatti, al momento in cui vennero appresi dall’autore, apparivano verosimili, sia sul piano oggettivo, perché non manifestamente implausibili, sia sul piano soggettivo, in quanto l’autore abbia compiuto ogni sforzo diligente ed esigibile, secondo la previsione dell’art. 1176, secondo comma, c.c., per accertare la verità degli stessi attraverso un serio lavoro di ricerca, abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite e non abbia sottaciuto, anche solo colposamente, fatti collaterali idonei a privare di senso o a modificare il senso dei fatti narrati. Né, infine, è dato riconoscere come sussistente il requisito della verità oggettiva allorquando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l’esercizio del diritto di critica essere connotato anche dall’astensione dall’impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti. 2.1.2. –Ciò premesso in iure, occorre, pertanto, dare conto - ai fini della verifica di correttezza del giudizio di sussunzione che si impone in forza delle censure di error in iudicando proposte dai ricorrenti - della motivazione “in fatto” adottata dalla Corte territoriale, la quale, a fondamento della decisione, ha osservato (pp. 8/10 della sentenza di appello) che: a) «con l’inciso “in odore di ‘ndrangheta”, il giornalista altro non ha fatto se non alludere, palesemente e in maniera chiaramente denigratoria, all’appartenenza dell’imprenditore e ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso o, comunque, ad una sua stretta vicinanza alle cosche calabresi”, essendo l’espressione utilizzata «chiaramente riferita a persone (nel caso specifico, il [OSCURATO:PERSONA]) di cui si sospetta siano coinvolte nelle attività dell’organizzazione criminale di tipo mafioso denominata “‘ndrangheta”»; b) il “fatto” non è, però, corrispondente “alla verità”: b.1) sebbene risulta dagli atti che il [OSCURATO:PERSONA] “sia stato protagoniste di alcune vicende giudiziarie, non vi è alcun elemento, o, in ogni caso, non ne è stata fornita prova, da cui desumere l’appartenenza a una certa vicinanza dell’appellante alla mafia; mentre, al contrario, l’imprenditore ha dato prova di essere stato assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa”; b.2 ) se, quindi, il giornalista avesse avuto soltanto l’intenzione “di alludere, a scopo informativo, alle vicende giudiziarie dell’appellante, sarebbe stato opportuno un maggiore approfondimento della questione all’interno dello scritto”; b.3 ) la difesa del Crosetti ha fatto esplicito riferimento “all’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso il decreto del Tribunale di Crotone, di rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]” e se il convincimento del giornalista in ordine al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse “in odore di ‘ ndrangheta” fosse derivato “proprio da siffatto provvedimento” – di cui non vi è “cenno alcuno” nell ’ articolo del 7 giugno 2016 – “non vi è dubbio che difetterebbe comunque il requisito della verità della notizia che, allorquando si è stata mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso”, che, nella specie, “dava ampiamente conto – sia pure per avversarla – della tesi del Tribunale di Crotone, secondo cui l’atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] non è in alcun modo riconducibile alla volontà di offrire un contributo, sia pur occasionale, finalizzato alla conservazione o al rafforzamento dell’organizzazione criminale …, ma aveva come unico obiettivo quello di potere svolgere, senza rischi di tipo ritorsivo, la prova attività imprenditoriale … e del fatto che, nel parallelo giudizio di merito, il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal delitto di associazioni di tipo mafioso”; c) l’inciso è tale, quindi, da “fuorviare un qualunque lettore medio che si attinge alla lettura” e ciò “tanto più in ragione del fatto che la frase diffamatoria … si trova all’interno di un articolo in cui l’argomento principale non ha nulla a che vedere con la frase riportata”, sicché “non solo l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto viene meno in ragione della non veridicità dello stesso, ma, in ogni caso, non sussiste neanche in considerazione dell’intero scritto nel quale si posiziona, un articolo prettamente calcistico posto nella sezione Sport del quotidiano”; d) la “parola ‘ndranghetista (equivalente a quella di mafioso) assume in Calabria, per le vicende storiche e recenti di questa regione, appartenenti alla categoria del notorio, un carattere offensivo e oltraggioso”, quale espressione che «va giudicata infamante, difetto del requisito della veridicità, in quanto nulla autorizzava giornalista a definire “in odore di ‘ndrangheta” il [OSCURATO:PERSONA] e stante il superamento del limite della continenza»; d.1) infatti, “indicare [OSCURATO:PERSONA] come soggetto sospettato di essere coinvolto nelle attività di una delle più agguerrite organizzazioni criminali esistenti sul territorio in assenza di qualsiasi elemento di verità a sostegno di siffatta asserzione - ed anzi in presenza di una sentenza assolutoria passata in giudicato - e senza alcuna giustificazione, risulta essere gravemente disonorevole e solo spregiativo, trasmodando in una mera aggressione del soggetto criticato”. 2.1.3. – Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la motivazione della Corte territoriale non è scalfita dalle doglianze di parte ricorrente. Il giudice di appello, infatti, ha evidenziato puntualmente e in modo plausibile le ragioni dell’insussistenza, anzitutto, del requisito della verità, anche putativa, del fatto presupposto oggetto della critica, mettendo in risalto come l’espressione “in odore di ‘ndrangheta” – da intendersi come “indizio”, “sentore” o “sospetto” di mafiosità o di collusione con la mafia e, segnatamente, di coinvolgimento o, comunque, di vicinanza all’organizzazione criminale di tipo mafioso denominata “‘ndrangheta”- non corrispondesse “alla verità”, in assenza di elementi che dimostrassero la appartenenza o la collusione o, ancora, la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] alla ‘ndrangheta. A tal riguardo, la Corte territoriale non solo ha verificato, sul piano oggettivo, che i fatti anzidetti si palesavano, quindi, inverosimili, ma ha anche escluso che il giornalista potesse avvalersi, sul piano soggettivo, della verità putativa di detti fatti, in assenza di un serio lavoro di ricerca e approfondimento, nei limiti della diligenza esigibile “quam suis”, ai sensi dell ’ art. 1176, secondo comma, c.c. Sotto tale duplice profilo, il giudice di secondo grado, in primo luogo, ha posto in rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Inoltre, quanto all’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso il decreto del Tribunale di Crotone che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha evidenziato, in armonia con l’orientamento di questa Corte sopra richiamato – là dove, in particolare, è richiesto di dar conto chiaramente della fonte da cui sono tratte le informazioni e di non tacere fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati, nonché di astenersi dall’impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti - , che il giornalista non solo non aveva affatto indicato la fonte dalla quale avrebbe tratto i fatti sostanzianti l’espressione rivolta al [OSCURATO:PERSONA], ma neppure si era mantenuto fedelmente nell’alveo del “contenuto” complessivo dell’atto giudiziario [cfr. pp. 8/9 della sentenza di appello e relativa sintesi alla lett. b.3) del § 2.12., che precede]. Ciò che, invece, sarebbe stato in ogni caso necessario anche a voler tener conto, ai fini del requisito della verità putativa, della pur diversa valenza della vicenda relativa alla misura di prevenzione (calibrata, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, su “indizi”), rispetto a quella, definita, di assoluzione dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa interessanti il [OSCURATO:PERSONA]. Non colgono, dunque, nel segno le censure di parte ricorrente là dove reputano sufficienti per l’applicazione dell’esimente dell’art.51 c.p. l’esistenza “vicende storiche aventi una eco mafiosa che, seppur giudiziariamente rilevatesi infondate o superate, avevano nel tempo interessato il sig. [OSCURATO:PERSONA]” (p. 16 del ricorso) e ciò ancor più considerando che il giudizio espresso dal giornalista non era riferito al passato, bensì al momento presente, come chiaramente rivela l’obiettivo tenore dell’espressione utilizzata. Né sono pertinenti le critiche che – invero contraddittoriamente con le stesse premesse e argomentazioni sviluppate a supporto del primo motivo in termini di sussistenza dell’esimente del diritto di critica – sostengono che il giornalista non sarebbe stato tenuto “ogni volta (a) raccontare anche le questioni presupposte e probabilmente già note al pubblico interessato” in quanto “l’articolo de quo non è articolo di critica ma di approfondimento” (p. 16 del ricorso): ciò che, a maggior ragione, avrebbe richiesto l’indicazione della fonte e del puntuale contenuto dell’atto giudiziario da cui si traeva il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse “in odore di ‘ndrangheta”. Quanto, poi, al requisito della continenza, la sentenza impugnata dà adeguato conto del tenore insinuante e allusivo dell’espressione utilizzata nell’articolo giornalistico, ponendone in risalto il tenore “offensivo e oltraggioso”, dal significato inequivocabile di “mafioso”, idonea, quindi, anche perché non altrimenti “accompagnata da una spiegazione precisa e pregnante di ciò a cui il giornalista sembrava voler alludere”, a “fuorviare un qualunque lettore medio che si attinge alla lettura”. Si tratta, dunque, di una motivazione che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, si pone ben al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (art. 111, sesto comma, Cost.), giacché intelligibile e congruamente argomentata, e che, là dove dà conto della precipua valenza diffamatoria della frase “in odore di ‘ndrangheta”, esprime un apprezzamento in concreto di detta espressione come lesiva dell’altrui reputazione, che, come tale, si sottrae al sindacato di questa Corte, del resto circoscritto, a tal riguardo, al vizio di omesso esame di fatto storico decisivo di cui al vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non dedotto dai ricorrenti. Infine, anche con riferimento al requisito dell’interesse pubblico alla conoscenza del “fatto” –e al di là del rilievo per cui la relativa verifica di sussistenza risulta comunque irrilevante, ai fini dell’applicazione dell’esimente del diritto di critica, una volta consolidatosi (come nel caso) il giudicato sull’assenza dei requisiti della verità, anche solo putativa, del fatto e della continenza -, la motivazione della sentenza resiste alle censure di parte ricorrente, le quali non ne colgono sino in fondo la ratio. La Corte territoriale, infatti, non si è limitata a dare risalto al carattere “prettamente calcistico” dell’articolo “posto nella Sezione Sport del quotidiano”, ma ha apprezzato, segnatamente, che l’espressione diffamatoria si trovava “all’interno di un articolo in cui l’argomento principale non ha nulla a che vedere con la frase riportata” e ciò coerentemente con il tenore proprio del tema trattato dall’articolo giornalistico, ossia quello del raffronto tra la forza “economica” degli investitori cinesi nel calcio italiano e quella di taluni presidenti delle società di calcio italiane. 4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente “ritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale in via presuntiva in carenza di ogni allegazione avversaria, senza avere … svolto una preventiva valutazione (preliminare) circa la sussistenza del nesso di causalità immediata e diretto tra il danno non patrimoniale lamentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo censurato”. 4.1. –Il motivo è infondato. Giova rammentare che, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, per cui la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (tra le altre: Cass. n. 25420/2017; Cass. n. 4005/2020; Cass. n. 8861/2021). Nella specie, la Corte territoriale si è attenuta al principio anzidetto, reputando provato il danno risarcibile (danno- conseguenza) all’onore e alla reputazione del [OSCURATO:PERSONA] in forza delle allegazioni dal medesimo veicolate già con l’atto introduttivo del presente giudizio e facendo ricorso alla prova presuntiva, dando rilievo alla “posizione professionale e sociale rivestita” dal [OSCURATO:PERSONA] “(presidente del Crotone ed imprenditore commerciale)”, alla “sua notorietà in ambito locale proprio in ragione del ruolo di presidente della squadra di calcio”, e al fatto di essere stato esposto, a seguito dell’articolo giornalistico a firma del Crosetti, “al rischio di vedersi attribuire dai lettori il giudizio, assolutamente negativo, di soggetto sospettato di essere coinvolto nelle attività di una delle più agguerrite organizzazioni criminali presenti sul territorio”. Non si tratta, dunque, di una valutazione che “cela un meccanismo automatico” circa la sussistenza del danno, come sostenuto dai ricorrenti (p. 21 ricorso), bensì del congruo ricorso alla prova per presunzioni in base ad indici fattuali, forniti dalle allegazioni attoree, affatto pertinenti al caso concreto, rimasti, peraltro, esenti da idonea contestazione in questa sede. 5. - Con il quinto mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., “delle tabelle di Milano” e dell’art. 8 della legge n. 47/1948, per aver la Corte territoriale, pur affermando di operare una quantificazione del risarcimento del danno alla luce delle tabelle milanesi, fatto incongrua applicazione dei criteri dalle stesse posti, richiamandoli solo in parte (ossia, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima) e mancando di considerare che: a) si era trattato di un solo episodio “diffamatorio”; b) era stata concessa, oltre al risarcimento, anche la pubblicazione della sentenza; c) non vi era prova sulla “elevata intensità” dell’elemento psicologico dell’autore dell’articolo giornalistico; d ) il [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto in procedimenti penali (“reputazione già compromessa”); e) vi era “assenza di risonanza mediatica”. 5.1. –Il motivo è fondato per quanto di ragione. 5.1.1. - Varrà, anzitutto, osservare che la liquidazione del non patrimoniale causato da diffamazione a mezzo stampa, o con altri mezzi di comunicazione di massa, presuppone una valutazione necessariamente equitativa, della quale il giudice del merito deve, però, esplicitare i criteri seguiti, che non devono palesarsi come manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero tali che l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. n. 13153/2017). In definitiva, una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, si pone in violazione non solo della legge processuale (art. 132 c.p.c.), ma anche dell’art. 1226 c.c., perché ciò che difetta è non solo la motivazione, ma anche la valutazione (Cass. n. 22272/2018; Cass. n. 18795/2021) e tale valutazione deve dare conto anche del profilo della quantificazione del danno sotto il profilo dell’“inferenza degli importi riconosciuti dai dati presupposti” (Cass. n. 33005/2021). In siffatto contesto va, altresì, considerato che, ove per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa si utilizzi la “tabella di Milano” (come, nella specie), si impone al giudice di dar conto, nella motivazione, dell’effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate. A tal fine, occorre fare riferimento precipuo ai parametri oggettivi ivi previsti, tra cui: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l’esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l’intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l’entità delle conseguenze sull’attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato (Cass. n. 18217/2023; Cass. n. 8248/2024). 5.1.2. – La Corte territoriale ha liquidato il danno in favore del [OSCURATO:PERSONA] nell’importo di euro 40.000,00, facendo riferimento alle tabelle milanesi in rapporto ai soli criteri della “indubbia notorietà del diffamato e del diffamante”, “della capillare diffusione della notizia” (per essere “l’articolo … stato pubblicato su un quotidiano di rilevanza nazionale e poi esteso anche ad altri”), “delle qualità personali dell’offeso in relazione alla professione dell’imprenditore svolta”. La sentenza impugnata, tuttavia, non ha preso in considerazione alcuna, tra quelli pertinenti alla vicenda sostanziale, gli altri criteri innanzi ricordati siccome valorizzati dalla tabella milanese, della quale ha pur assunto di fare applicazione, né fornisce una qualche puntualizzare in ordine alle concrete modalità dell’effettuata quantificazione, mancando di esplicitare – anche in riferimento agli elementi pur considerati (sebbene in modo parziale) - il peso effettivo e proporzionale dei dati presupposti dai quali ha inferito l’importo risarcitorio. 6. –Va, dunque, accolto il quinto motivo di ricorso e rigettati i restanti motivi. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché provveda ad una nuova delibazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale patito dal [OSCURATO:PERSONA]. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese