CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 21070/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso è stato tardivamente proposto, in data 5 luglio 2024, essendo spirato il 4 luglio 2024 il termine per l'impugnazione della sentenza; che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 6 marzo 2024, con un termine per il deposito della motivazione di 60 giorni, scaduto il 5 maggio 2024, e che da tale ultima data devono essere computati 60 giorni complessivi per l'impugnazione (trovando applicazione, per la sentenza pronunciata in assenza dell'imputato, l'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.), giungendosi così al 4 luglio 2024. Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.