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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14214/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1170 - resistente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimata -avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il23/09/2025 R.G.N. 5683/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale NDumoertot r.e gistro generale 19754/2025Numero sezionale 1170/2026TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritNtuem.e ro di raccolta generale 14214/2026Rilevato che: Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi alTribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la datricedi lavoro [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:PERSONA] spa (con sedelegale in Milano) per sentirle condannare in solido, ai sensidell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, al pagamento dei creditiretributivi.[OSCURATO:PERSONA] spa è subappaltatrice di [OSCURATO:PERSONA] spa per l’attivitàdi logistica svolta presso il magazzino di proprietà dellacommittente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sito in MonticelliD’Ongina, nel circondario del Tribunale di Piacenza.2. [OSCURATO:PERSONA] spa ha preliminarmente eccepito l’incompetenza perterritorio del Tribunale di Milano individuando quali giudiciterritorialmente competenti il Tribunale di Piacenza, luogo ove illavoratore ha svolto la propria attività presso il citato magazzinodi proprietà della committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,o alternativamente il Tribunale di Roma, ove ha sede legale laAmex spa.3.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza pronunciata all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato la propria incompetenza perterritorio essendo competenti il Tribunale di Piacenza o quello diRoma.4.

Avverso l’ordinanza il lavoratore ha proposto regolamentonecessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva, ai sensi dell’art. 47 c.p.c.5.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensidell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso.Considerato che:1.

Il ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale di Milano perviolazione degli artt. 33 e 413 c.p.c. e sostiene, richiamandoprecedenti di legittimità, che tra la domanda proposta Nvuemerrsoo re gistro generale 19754/2025Numero sezionale 1170/2026l’appaltatore e quella verso il committente in solidarietàN eumxe rao drit r.a ccolta generale 14214/202629, d.lgs.276 del 2003, ricorre un’ipotesi di connessione chDeat a pubblicazione 14/05/2026consente l’instaurazione del giudizio dinanzi al giudicecompetente per l’una o per l’altra causa.2.

Il ricorso è fondato.2.1.

Come costantemente statuito da questa Corte, il secondocomma dell'art. 413 c.p.c. prevede tre fori esclusivi,alternativamente concorrenti tra loro: quello in cui è sorto ilrapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza cui illavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento dellafine del rapporto, senza attribuire valore determinante esclusivoal luogo di prestazione dell'attività lavorativa e senza che i dueultimi criteri possano intendersi compendiati unitamente inquello di svolgimento della prestazione (Cass. n. 1190 del 1999;Cass. n. 7989 del 2001; Cass. n. 3387 del 2003).

La lettera dellalegge, si è statuito, non consente l'unificazione degli ultimi duefori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. n.13530 del 2012; n. Cass. 24695 del 2010).2.2.

Si è osservato che i tre fori speciali esclusivi alternativiprevisti dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., che direttamenteregolano la competenza ove sia proposta un'unica causa dilavoro relativa ad un determinato rapporto, non sono utilmenteinvocabili in presenza di più cause di lavoro tra loro strettamenteconnesse.

Difatti, pur a prescindere da ipotesi di contitolarità odi rapporti plurisoggettivi, è comunque configurabile unacondizione di comunanza di cause che costituisce motivo ditrattazione congiunta, tale cioè da comportare l'instaurazione diun unico giudizio davanti al giudice territorialmente competenterelativamente ad una delle due cause connesse.

Si è cosìaffermato che, in fattispecie astrette da un vincolo di più intensaconnessione, sono inapplicabili i criteri di competenzaterritoriale per le cause di lavoro facenti riferimento al siNnugmeorolo re gistro generale 19754/2025Numero sezionale 1170/2026rapporto e il cumulo soggettivo risulta piuttosto riconduNcuimbeirloe d i ora ccolta generale 14214/2026comunque assimilabile (non tanto all'ipotesi della merDaat a pubblicazione 14/05/2026connessione oggettiva o per titolo di cui all'art. 33 c.p.c.,quanto) alle ipotesi previste dall'art. 31 e ss. c.p.c., che siritengono idonee a derogare anche ai fori speciali di cui all'art.413 c.p.c.., così da consentire l'instaurazione di un unicogiudizio davanti al giudice territorialmente competente per unadelle due cause connesse (così Cass. n. 17513 del 2014).2.3.

I requisiti appena descritti sono stati ravvisati nell'ipotesi incui si faccia valere nei confronti del committente edell'appaltatore la responsabilità solidale ex art. 29, d.lgs. n.276 del 2003.2.4.

In particolare, nell’esaminare la questione di competenzaper territorio nei casi in cui il lavoratore agisce control'appaltatore e il committente, facendo valere la responsabilitàsolidale ai sensi dell'art. 29 ci., questa Corte, con orientamentocostante, ha ritenuto che il ricorrente possa adire il giudice delluogo ove si trova la dipendenza aziendale a cui è addetto ancheper la domanda proposta nei confronti del committente,dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confrontidell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, inanalogia con le ipotesi più intense di connessione ex art. 31 ss.c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori specialiinderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti algiudice territorialmente competente per l'una o l'altra dellecause connesse (cfr. Cass. n. 18384 del 2013; Cass. n. 17513del 2014; Cass. n. 326 del 2016; Cass. n. 3086 del 2017; Cass.n. 4878 del 2021; Cass. n. 30449 del 2022; Cass. 30198 del2025).2.5.

Analogamente, e in base ai principi di diritto richiamati,deve ritenersi che il lavoratore che agisca ai sensi del citato art.Numero registro generale 19754/202529 possa rivolgersi al giudice del luogo ove si trova l’aziendaN umero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 14214/2026committente, a prescindere dal luogo di prestazione dell'attivitDàat a pubblicazione 14/05/2026lavorativa, allo scopo di instaurare un unico giudizio davanti algiudice territorialmente competente per l'una o l'altra dellecause connesse.2.6.

Nel caso in esame, risulta legittimamente radicata lacompetenza territoriale presso il tribunale di Milano, quale luogoove ha sede legale la [OSCURATO:PERSONA] spa, citata qualeresponsabile in solido nella veste di subcommittente dell’appaltocui era addetto il lavoratore.2.7.

In accoglimento del ricorso, deve quindi essere dichiaratala competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dellavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta neltermine di legge; il giudice innanzi al quale la causa saràriassunta dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spesedella presente fase di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza per territoriodel Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzial quale il procedimento deve essere riassunto nel termine dilegge.Rimette la liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva.Così deciso nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1170 - resistente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimata -avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il23/09/2025 R.G.N. 5683/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale NDumoertot r.e gistro generale 19754/2025Numero sezionale 1170/2026TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritNtuem.e ro di raccolta generale 14214/2026Rilevato che: Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi alTribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la datricedi lavoro [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:PERSONA] spa (con sedelegale in Milano) per sentirle condannare in solido, ai sensidell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, al pagamento dei creditiretributivi.[OSCURATO:PERSONA] spa è subappaltatrice di [OSCURATO:PERSONA] spa per l’attivitàdi logistica svolta presso il magazzino di proprietà dellacommittente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sito in MonticelliD’Ongina, nel circondario del Tribunale di Piacenza.2. [OSCURATO:PERSONA] spa ha preliminarmente eccepito l’incompetenza perterritorio del Tribunale di Milano individuando quali giudiciterritorialmente competenti il Tribunale di Piacenza, luogo ove illavoratore ha svolto la propria attività presso il citato magazzinodi proprietà della committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,o alternativamente il Tribunale di Roma, ove ha sede legale laAmex spa.3. Il Tribunale di Milano, con ordinanza pronunciata all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato la propria incompetenza perterritorio essendo competenti il Tribunale di Piacenza o quello diRoma.4. Avverso l’ordinanza il lavoratore ha proposto regolamentonecessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva, ai sensi dell’art. 47 c.p.c.5. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensidell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso.Considerato che:1. Il ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale di Milano perviolazione degli artt. 33 e 413 c.p.c. e sostiene, richiamandoprecedenti di legittimità, che tra la domanda proposta Nvuemerrsoo re gistro generale 19754/2025Numero sezionale 1170/2026l’appaltatore e quella verso il committente in solidarietàN eumxe rao drit r.a ccolta generale 14214/202629, d.lgs.276 del 2003, ricorre un’ipotesi di connessione chDeat a pubblicazione 14/05/2026consente l’instaurazione del giudizio dinanzi al giudicecompetente per l’una o per l’altra causa.2. Il ricorso è fondato.2.1. Come costantemente statuito da questa Corte, il secondocomma dell'art. 413 c.p.c. prevede tre fori esclusivi,alternativamente concorrenti tra loro: quello in cui è sorto ilrapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza cui illavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento dellafine del rapporto, senza attribuire valore determinante esclusivoal luogo di prestazione dell'attività lavorativa e senza che i dueultimi criteri possano intendersi compendiati unitamente inquello di svolgimento della prestazione (Cass. n. 1190 del 1999;Cass. n. 7989 del 2001; Cass. n. 3387 del 2003). La lettera dellalegge, si è statuito, non consente l'unificazione degli ultimi duefori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. n.13530 del 2012; n. Cass. 24695 del 2010).2.2. Si è osservato che i tre fori speciali esclusivi alternativiprevisti dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., che direttamenteregolano la competenza ove sia proposta un'unica causa dilavoro relativa ad un determinato rapporto, non sono utilmenteinvocabili in presenza di più cause di lavoro tra loro strettamenteconnesse. Difatti, pur a prescindere da ipotesi di contitolarità odi rapporti plurisoggettivi, è comunque configurabile unacondizione di comunanza di cause che costituisce motivo ditrattazione congiunta, tale cioè da comportare l'instaurazione diun unico giudizio davanti al giudice territorialmente competenterelativamente ad una delle due cause connesse. Si è cosìaffermato che, in fattispecie astrette da un vincolo di più intensaconnessione, sono inapplicabili i criteri di competenzaterritoriale per le cause di lavoro facenti riferimento al siNnugmeorolo re gistro generale 19754/2025Numero sezionale 1170/2026rapporto e il cumulo soggettivo risulta piuttosto riconduNcuimbeirloe d i ora ccolta generale 14214/2026comunque assimilabile (non tanto all'ipotesi della merDaat a pubblicazione 14/05/2026connessione oggettiva o per titolo di cui all'art. 33 c.p.c.,quanto) alle ipotesi previste dall'art. 31 e ss. c.p.c., che siritengono idonee a derogare anche ai fori speciali di cui all'art.413 c.p.c.., così da consentire l'instaurazione di un unicogiudizio davanti al giudice territorialmente competente per unadelle due cause connesse (così Cass. n. 17513 del 2014).2.3. I requisiti appena descritti sono stati ravvisati nell'ipotesi incui si faccia valere nei confronti del committente edell'appaltatore la responsabilità solidale ex art. 29, d.lgs. n.276 del 2003.2.4. In particolare, nell’esaminare la questione di competenzaper territorio nei casi in cui il lavoratore agisce control'appaltatore e il committente, facendo valere la responsabilitàsolidale ai sensi dell'art. 29 ci., questa Corte, con orientamentocostante, ha ritenuto che il ricorrente possa adire il giudice delluogo ove si trova la dipendenza aziendale a cui è addetto ancheper la domanda proposta nei confronti del committente,dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confrontidell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, inanalogia con le ipotesi più intense di connessione ex art. 31 ss.c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori specialiinderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti algiudice territorialmente competente per l'una o l'altra dellecause connesse (cfr. Cass. n. 18384 del 2013; Cass. n. 17513del 2014; Cass. n. 326 del 2016; Cass. n. 3086 del 2017; Cass.n. 4878 del 2021; Cass. n. 30449 del 2022; Cass. 30198 del2025).2.5. Analogamente, e in base ai principi di diritto richiamati,deve ritenersi che il lavoratore che agisca ai sensi del citato art.Numero registro generale 19754/202529 possa rivolgersi al giudice del luogo ove si trova l’aziendaN umero sezionale 1170/2026Numero di raccolta generale 14214/2026committente, a prescindere dal luogo di prestazione dell'attivitDàat a pubblicazione 14/05/2026lavorativa, allo scopo di instaurare un unico giudizio davanti algiudice territorialmente competente per l'una o l'altra dellecause connesse.2.6. Nel caso in esame, risulta legittimamente radicata lacompetenza territoriale presso il tribunale di Milano, quale luogoove ha sede legale la [OSCURATO:PERSONA] spa, citata qualeresponsabile in solido nella veste di subcommittente dell’appaltocui era addetto il lavoratore.2.7. In accoglimento del ricorso, deve quindi essere dichiaratala competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dellavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta neltermine di legge; il giudice innanzi al quale la causa saràriassunta dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spesedella presente fase di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza per territoriodel Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzial quale il procedimento deve essere riassunto nel termine dilegge.Rimette la liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva.Così deciso nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026La PresidenteAdriana Doronzo
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