CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata estorsione, ricettazione, furto già pronunciata dal Tribunale di Lucca con sentenza 8 giugno 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FORESTIERI Giovanni. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la penale responsabilità a titolo di estorsione tentata, risulta inammissibile perché proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata riqualificazione dei fatti di cui al capo B) in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risulta manifestamente infondato in quanto non è possibile individuare alla stregua degli atti di causa e del contenuto dello stesso ricorso, alcune legittima pretesa che il ricorrente vantasse o potesse essere convinto di poter vantare. 3.3. Il terzo motivo, nella parte in cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di minima entità, è inammissibile sussistendo adeguata e congrua motivazione che valorizza la presenza di una condotta plurioffensiva connotata dalla gravità delle minacce e la non esiguità della somma richiesta e dello stesso danno morale. 3.3.1. Altrettanto inammissibile il terzo motivo di ricorso nella parte in cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sussistendo ancora una volta logica e adeguata motivazione che valorizza la mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 3.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta l'eccessività degli aumenti a titolo di continuazione anche in conseguenza della possibilità che non sussiste delitto presupposto di furto risulta inammissibile sia in conseguenza dell'esiguità degli aumenti stessi (va ricordato che anche le Sezioni Unite PIZZONE hanno ritenuto che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena debba essere correlato all'entità degli stessi - Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01) sia in ragione del carattere meramente ipotetico e generico della deduzione in ordine al delitto presupposto avendo la Corte almeno implicitamente valorizzato l'ingiustificata disponibilità dei beni medesimi e la mancanza di alcuna adeguata spiegazione da parte dell'imputato medesimo. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]