CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 06554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1500/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 787/2019 pubblicata il 19/11/2019, R.G. n. 492/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Firenze, pronunziando in sede di reclamo, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento intimato in data 26.1.2016 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società esercente attività di autotrasporto in concessione, a [OSCURATO:PERSONA] e condannato la società datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori ed al il versamento dei contributi previdenziali ; 1.1. il giudice del reclamo ha ritenuto non provato dalla società il fatto contestato - comportante, ai sensi dell'art. 53 allegato A) al r.d. n. 148/1931, la destituzione -, costituito dall'essersi il Sarti, addetto alla biglietteria, alla gestione della cassa ed alla riscossione delle multe effettuate a bordo degli autobus, scientemente appropriato della somma di € 41,70, importo corrispondente ad una multa consegnatogli da un collega; ha in particolare ritenuto che la mancata contabilizzazione dell'incasso, pur risultando registrato nel sistema informatico il relativo verbale, non fosse dipesa dalla volontà del Sarti di appropriarsi della somma ma piuttosto da una serie di errori ed omissioni, in parte imputabili a negligenza dello stesso lavoratore, in parte a difetti del sistema informatico, e che la azienda non avesse provato il fatto decisivo ai fini della contestazione, ossia che la sera del giorno in cui il Sarti aveva ricevuto in consegna l'incasso della multa la somma non fosse presente nella cassa aziendale; 2. per la cassazione della decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso sulla base di due motivi; l'intimato ha resistito con controricorso illustrato con memoria; parte ricorrente ha depositato memoria tardiva ( il 25 novembre 2022); Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere fatto ricadere sull'azienda la prova - negativa- della mancata presenza del danaro nella cassa aziendale nel giorno della consegna al Sarti; 2. con il secondo motivo di ricorso denunzia nullità del procedimento in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., omesso esame di fatto controverso e decisivo e violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ; contesta la affermazione del giudice del reclamo circa la riferibilità della mancata contabilizzazione dell'incasso non alla volontà del Sarti di appropriarsi della somma ma, in parte, a disfunzioni del sistema, circostanza quest'ultima che assume sfornita di riscontro; censura inoltre il ragionamento presuntivo che aveva indotto il giudice ad escludere il dolo del dipendente, rappresentata dalla possibilità in futuro di venire scoperto avendo rilasciato ricevuta al collega; 3. il primo motivo di ricorso è infondato in quanto per consolidato orientamento di questa Corte, in tema di licenziamento per giusta causa è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore, mentre spetta a quest'ultimo la prova di una esimente (v. tra le altre, Cass. n. 11206/2015, Cass. n. 4368/2009). La decisione della Corte distrettuale risulta pertanto corretta nell'avere posto a carico della società datrice di lavoro la dimostrazione della condotta dolosa di impossessamento da parte del dipendente della somma ricevuta dal collega quale incasso relativo ad una multa; 2. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili; in primo luogo, la denunzia di violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. non risulta coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale tale violazione non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio d'ufficio, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 2700/2016) laddove la censura in esame, per come concretamente articolata, risulta direttamente intesa ad un diverso apprezzamento della prova testimoniale, come non consentito in sede di legittimità; 2.1. il motivo che denunzia il vizio di motivazione della sentenza impugnata non è articolato in conformità dell'insegnamento di questa Corte (v. per tutte, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), risultando a tal fine dirimente la considerazione che il giudice del reclamo ha dimostrato di prendere in esame, la possibilità che il file fosse stato lasciato aperto anche per negligenza del dipendente e ciò nonostante ha escluso sulla base delle altre emergenze acquisite che la mancata contabilizzazione dell'incasso fosse dipesa da una volontà del dipendente di appropriarsi della somma; 2.2. è inammissibile la ulteriore censura che investe il ragionamento presuntivo del giudice del reclamo per avere questi tratto la convinzione dell'assenza della volontà del dipendente di appropriarsi della somma consegnatagli dalla considerazione che la allegazione al verbale di contestazione della multa, di una ricevuta relativa ad una multa precedentemente effettuata, peraltro nominativa, mentre quella consegnata dal collega al Sarti era anonima, comportava la possibilità per il dipendente di essere facilmente scoperto, come in effetti avvenuto; la inferenza tratta dalla circostanza considerata in relazione all'assenza dell'elemento intenzionale in capo al dipendente non presenta alcuna incongruità ed illogicità di talché non risulta censurabile in sede di legittimità. Come chiarito da questa Corte con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (,Cass. n. 22366/2021); 3. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto; 4. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza nella misura di cui al dispositivo, che tiene conto, rispetto alle richieste formulate con la nota spese depositata dal procuratore della parte controricorrente, del ridotto numero dei motivi e della limitata complessità delle questioni trattate; 5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a