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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43749/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 16 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta ig9 violazione di legge, nonché vizio motivazionale, nell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di tentata rapina impropria, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, ove viene descritta la violenza usata dall'imputata sulla persona nel tentativo di assicurarsi l'impunità, con ciò integrandosi il reato prima della restituzione del bene); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 16 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta ig9 violazione di legge, nonché vizio motivazionale, nell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di tentata rapina impropria, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, ove viene descritta la violenza usata dall'imputata sulla persona nel tentativo di assicurarsi l'impunità, con ciò integrandosi il reato prima della restituzione del bene); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris