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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02942/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione consumato (capo A. della rubrica) e tentato (capi B. e C.); letta la memoria presentata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso e contestato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione; ritenuto che il primo motivo di ricorso non è utilmente deducibile in sede di legittimità in quanto ha sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio, segnatamente con riguardo all'attendibilità dei soggetti che hanno reso dichiarazioni a discarico e alla valutazione degli elementi a carico (in particolare, quanto rassegnato dall'operante [OSCURATO:PERSONA]), senza denunciare con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere addotto per il tramite di riferimenti parcellizzati o assertivi agli elementi in atti) e comunque senza confrontarsi con la motivazione che ha attribuito rilievo centrale al riconoscimento del Bianchi da parte del Tedeschi (profilo rispetto al quale non è decisivo neppure il prospettato errore da parte della Corte di merito sulle modalità di acquisizione delle deposizioni a discarico: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico poiché ha censurato la ritenuta sussistenza della contestata recidiva, argomentata dalla Corte di appello alla luce dei precedenti dell'imputato e della pericolosità da lui palesata con i fatti oggetto del presente procedimento, facendo riferimento all'ammissione del ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale (oltre che alla concessione della liberazione anticipata) senza specificare in relazione a quali reati - tra quelli per cui il Bianchi ha riportato condanna definitiva - sia stata concessa la misura alternativa alla detenzione (facendo apodittico riferimento «ai reati considerati ai fini della contestata recidiva» e mero rimando, nel corpo della memoria difensiva, al certificato del casellario), così non consentendo di individuare effettivamente i rilievi rispetto ai quali esercitare il richiesto sindacato della decisione di appello, il che esime da ogni ulteriore considerazione; rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato dal momento che, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di merito ha richiamato la gravità dei fatti e l'organizzazione dell'attività criminale palesata dalle modalità di commissione di essi oltre ai precedenti penali dell'imputato); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione consumato (capo A. della rubrica) e tentato (capi B. e C.); letta la memoria presentata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso e contestato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione; ritenuto che il primo motivo di ricorso non è utilmente deducibile in sede di legittimità in quanto ha sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio, segnatamente con riguardo all'attendibilità dei soggetti che hanno reso dichiarazioni a discarico e alla valutazione degli elementi a carico (in particolare, quanto rassegnato dall'operante [OSCURATO:PERSONA]), senza denunciare con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere addotto per il tramite di riferimenti parcellizzati o assertivi agli elementi in atti) e comunque senza confrontarsi con la motivazione che ha attribuito rilievo centrale al riconoscimento del Bianchi da parte del Tedeschi (profilo rispetto al quale non è decisivo neppure il prospettato errore da parte della Corte di merito sulle modalità di acquisizione delle deposizioni a discarico: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico poiché ha censurato la ritenuta sussistenza della contestata recidiva, argomentata dalla Corte di appello alla luce dei precedenti dell'imputato e della pericolosità da lui palesata con i fatti oggetto del presente procedimento, facendo riferimento all'ammissione del ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale (oltre che alla concessione della liberazione anticipata) senza specificare in relazione a quali reati - tra quelli per cui il Bianchi ha riportato condanna definitiva - sia stata concessa la misura alternativa alla detenzione (facendo apodittico riferimento «ai reati considerati ai fini della contestata recidiva» e mero rimando, nel corpo della memoria difensiva, al certificato del casellario), così non consentendo di individuare effettivamente i rilievi rispetto ai quali esercitare il richiesto sindacato della decisione di appello, il che esime da ogni ulteriore considerazione; rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato dal momento che, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di merito ha richiamato la gravità dei fatti e l'organizzazione dell'attività criminale palesata dalle modalità di commissione di essi oltre ai precedenti penali dell'imputato); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore d
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