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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42175/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è meramente ripetitivo delle stesse censure già devolute e disattese dal giudice dell'impugnazione con motivazione congrua e corretta in diritto, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

La sentenza impugnata ha congruamente argomentato l'inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatture contabilizzate e utilizzate nelle dichiarazioni fiscali in ragione di una pluralità di elementi tutti convergenti in tal senso (mancanza in capo all'emittente di una struttura organizzativa, genericità delle prestazioni indicate nelle fatture, irreperibilità del legale rappresentante dell'emittente e mancata corrispondenza tra movimenti bancari e data di registrazione delle fatture) elementi di cui il ricorrente chiede una valutazione in chiave alternativa non consenta in sede di legittimità.

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena è inammissibile perché non ci coniuga con la decisione che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha ridotto la pena inflitta in misura prossima al minimo edittale (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] l'

4. stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è meramente ripetitivo delle stesse censure già devolute e disattese dal giudice dell'impugnazione con motivazione congrua e corretta in diritto, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La sentenza impugnata ha congruamente argomentato l'inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatture contabilizzate e utilizzate nelle dichiarazioni fiscali in ragione di una pluralità di elementi tutti convergenti in tal senso (mancanza in capo all'emittente di una struttura organizzativa, genericità delle prestazioni indicate nelle fatture, irreperibilità del legale rappresentante dell'emittente e mancata corrispondenza tra movimenti bancari e data di registrazione delle fatture) elementi di cui il ricorrente chiede una valutazione in chiave alternativa non consenta in sede di legittimità. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena è inammissibile perché non ci coniuga con la decisione che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha ridotto la pena inflitta in misura prossima al minimo edittale (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] l' 4. stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42175/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris