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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31220/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha accolto l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta con la custodia cautelare dal 15.04.2019 al 7.05.2019 e successivamente agli arresti domiciliari fino al 26.10.2019, a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto ( falso materiale in atto pubblico e uso di valori bollati contraffatti) e fatto non sussiste per i reati di falsa testimonianza e falso in cambiale con sentenza del Tribunale di Trento confermata dalla Corte di appello di Trento pronunciata il 22.12.2021.

La Corte territoriale ha quindi ordinato il pagamento da parte del Ministero dell'Economia e Finanza, in favore della parte istante, di una indennità riparatoria di C 30.586,47 comprensiva anche di una somma integrativa a titolo equitativo in relazione al condizioni sulle condizioni di salute già compromesse a causa del suot stato di soggetto disabile oltre interessi legali.

2. Ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. 2.1.Con il primo ed il secondo motivo lamenta un motivazione apparente, l'omesso esame del quadro indiziario descritto nell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere del 13.04.2019 e nella successiva di rigetto del gip del 19.04.2019 e nell'ordinanza del Tribunale del riesame del 7.05.2019 che ha mantenuto l'istante agli arresti domiciliari; quadro indiziario che non è stato mai del tutto smentito dal giudice del merito che non è stato considerato né valutato dal giudice della riparazione.

Sottolinea che gli elementi posti a base dei provvedimenti cautelari avevano svolto un ruolo sinergico rispetto alla detenzione in quanto espressivi di grave imprudenza.

Ritiene, quindi, che tali comportamenti siano quantomeno indicativi di colpevole contiguità a condotte illecite altrui e siano, come tali, ostativi al riconoscimento dell'equa riparazione sia pure sotto il profilo della colpa lieve. 2.2.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all' integrazione equitativa di euro 5000,00 con cui il Giudice della riparazione ha voluto integrare il calcolo aritmetico, trattandosi nel caso di specie di effetti fisiologici della incolpevole privazione della libertà già monetizzati con l'importo previsto per legge.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Ha così argomentato "Sembra omesso il doveroso confronto, in sede di esclusione di profili di dolo o colpa grave nel comportamento del richiedente, con la motivazione dell'ordinanza genetica; tanto più, a fronte delle successive ordinanze di rigetto del GIP e del Tribunale del Riesame.

Pertanto, appare apodittica e scorretta in diritto la precisazione secondo la quale "contrariamente a quanto può inferirsi dalla motivazione dell'ordinanza custodiale...11 comportamento del Crisponi, ai fini che qui interessano, non può essere definito imprudente e sconsiderato, cioè tale da aver colposamente indotto il Giudice ad adottare la misura cautelare": non costituisce, infatti, oggetto dell'ordinanza cautelare la valutazione in sé del comportamento come doloso o colposo ai fini dell'art. 314 c.p.p.; e d'altro canto non si comprende l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per addivenire al convincimento che in base alla detta ordinanza genetica non vi siano elementi valutabili, a fronte dell'emissione dell'ordinanza genetica e della sua successiva conferma. b) Privo di motivazione appare il riferimento generico alla "versione alternativa poi risultata fondata" in sede di giudizio di merito, non essendo stato precisato in cosa essa sia consistita e per quale ragione il giudice penale l'abbia ritenuta tale.

Sembra, infatti, apodittica l'affermazione della "assoluta estraneità del Crisponi" dalle condotte contestategli, senza alcun riferimento al contenuto degli atti di indagine e di quelli acquisiti in sede di udienza preliminare che deporrebbero in tal senso.

Il che avrebbe assunto rilevanza anche nella prospettiva della doverosa verifica in merito all'eventuale negazione dei comportamenti, in ipotesi ostativi desumibili dal titolo cautelare, ad opera del giudice nella sentenza di assoluzione, di cui non vengono nemmeno in sintesi riportati i passi salienti.

Ove la Corte dovesse condividere il convincimento di questo Ufficio, sinora esposto, il secondo motivo sarebbe assorbito.

In caso contrario, quanto al secondo motivo concernente il quantum della liquidazione, ad avviso di questo Ufficio non è configurabile una violazione dei principi in materia elaborati dalla Suprema Cortei, avendo la decisione impugnata valutato, senza discostarsi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti e senza l'adozione di criteri manifestamente arbitrari, l'incidenza dell'incensuratezza".[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti in ricorso sono fondati.

2. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

3. Nel caso di specie sono corretti i rilievi del ricorrente laddove censurano la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla mancata valutazione del comportamento del soggetto richiedente agli autonomi effetti della riparazione.

4. La Corte di Trento si è limitata a considerare l'irrilevanza penale del fatto addebitato al Crisponi, richiamando la sentenza assolutoria di merito nella parte in cui era stato escluso il concorso nella falsa testimonianza e dal reato di falso materiale in cambiale e quanto, ai reati di falsa autenticazione di firma di un presunto cancelliere di Milano e l'uso di valori di bollo contraffatti, afferma che è emersa una assoluta incertezza probatoria che impedisce di ritenere provata al di la di ogni ragionevole dubbio l'accusa.

La Corte di Appello ha omesso di porsi nella corretta ottica del giudizio di riparazione, del tutto autonoma rispetto a quella del giudizio penale di cognizione che impegna piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764).

5. Nel caso in disamina il ragionamento della Corte territoriale è radicalmente viziato in quanto non ha in alcun modo valutato, in ottica riparatoria, il comportamento dell'istante alla luce del completo materiale probatorio in atti e che costituiva il quadro indiziario valutato dal giudice della cautela con riferimento ai fatti storici accertati nella sentenza di assoluzione, Omette di considerare e di descrivere gli elementi riconducibili a comportamenti posti in essere dal Crisponi che avevano fondato la misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale Milano, confortati anche dalla pronuncia del Tribunale del riesame e che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal Giudice della riparazione al fine di valutare la eventuale configurabilità di una condotta ostativa per colpa grave o per colpa lieve avente effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita, ben potendo tali comportamenti, in ipotesi, essere percepiti quantomeno come indicativi di grave imprudenza e contiguità a condotte illecite altrui, e come tali idonei ad escludere il diritto alla riparazione.

6. La grave carenza motivazionale del provvedimento impugnato, che ha omesso di valutare i citati comportamenti al fine di stabilire se gli stessi, come previsto dall'art. 314 cod. proc. pen., abbiano dato o concorso a dare causa alla misura per dolo o colpa grave, ne impongono l'annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trento cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Trento cui demanda anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha accolto l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta con la custodia cautelare dal 15.04.2019 al 7.05.2019 e successivamente agli arresti domiciliari fino al 26.10.2019, a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto ( falso materiale in atto pubblico e uso di valori bollati contraffatti) e fatto non sussiste per i reati di falsa testimonianza e falso in cambiale con sentenza del Tribunale di Trento confermata dalla Corte di appello di Trento pronunciata il 22.12.2021. La Corte territoriale ha quindi ordinato il pagamento da parte del Ministero dell'Economia e Finanza, in favore della parte istante, di una indennità riparatoria di C 30.586,47 comprensiva anche di una somma integrativa a titolo equitativo in relazione al condizioni sulle condizioni di salute già compromesse a causa del suot stato di soggetto disabile oltre interessi legali. 2. Ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. 2.1.Con il primo ed il secondo motivo lamenta un motivazione apparente, l'omesso esame del quadro indiziario descritto nell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere del 13.04.2019 e nella successiva di rigetto del gip del 19.04.2019 e nell'ordinanza del Tribunale del riesame del 7.05.2019 che ha mantenuto l'istante agli arresti domiciliari; quadro indiziario che non è stato mai del tutto smentito dal giudice del merito che non è stato considerato né valutato dal giudice della riparazione. Sottolinea che gli elementi posti a base dei provvedimenti cautelari avevano svolto un ruolo sinergico rispetto alla detenzione in quanto espressivi di grave imprudenza. Ritiene, quindi, che tali comportamenti siano quantomeno indicativi di colpevole contiguità a condotte illecite altrui e siano, come tali, ostativi al riconoscimento dell'equa riparazione sia pure sotto il profilo della colpa lieve. 2.2.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all' integrazione equitativa di euro 5000,00 con cui il Giudice della riparazione ha voluto integrare il calcolo aritmetico, trattandosi nel caso di specie di effetti fisiologici della incolpevole privazione della libertà già monetizzati con l'importo previsto per legge. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ha così argomentato "Sembra omesso il doveroso confronto, in sede di esclusione di profili di dolo o colpa grave nel comportamento del richiedente, con la motivazione dell'ordinanza genetica; tanto più, a fronte delle successive ordinanze di rigetto del GIP e del Tribunale del Riesame. Pertanto, appare apodittica e scorretta in diritto la precisazione secondo la quale "contrariamente a quanto può inferirsi dalla motivazione dell'ordinanza custodiale...11 comportamento del Crisponi, ai fini che qui interessano, non può essere definito imprudente e sconsiderato, cioè tale da aver colposamente indotto il Giudice ad adottare la misura cautelare": non costituisce, infatti, oggetto dell'ordinanza cautelare la valutazione in sé del comportamento come doloso o colposo ai fini dell'art. 314 c.p.p.; e d'altro canto non si comprende l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per addivenire al convincimento che in base alla detta ordinanza genetica non vi siano elementi valutabili, a fronte dell'emissione dell'ordinanza genetica e della sua successiva conferma. b) Privo di motivazione appare il riferimento generico alla "versione alternativa poi risultata fondata" in sede di giudizio di merito, non essendo stato precisato in cosa essa sia consistita e per quale ragione il giudice penale l'abbia ritenuta tale. Sembra, infatti, apodittica l'affermazione della "assoluta estraneità del Crisponi" dalle condotte contestategli, senza alcun riferimento al contenuto degli atti di indagine e di quelli acquisiti in sede di udienza preliminare che deporrebbero in tal senso. Il che avrebbe assunto rilevanza anche nella prospettiva della doverosa verifica in merito all'eventuale negazione dei comportamenti, in ipotesi ostativi desumibili dal titolo cautelare, ad opera del giudice nella sentenza di assoluzione, di cui non vengono nemmeno in sintesi riportati i passi salienti. Ove la Corte dovesse condividere il convincimento di questo Ufficio, sinora esposto, il secondo motivo sarebbe assorbito. In caso contrario, quanto al secondo motivo concernente il quantum della liquidazione, ad avviso di questo Ufficio non è configurabile una violazione dei principi in materia elaborati dalla Suprema Cortei, avendo la decisione impugnata valutato, senza discostarsi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti e senza l'adozione di criteri manifestamente arbitrari, l'incidenza dell'incensuratezza".[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti in ricorso sono fondati. 2. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). 3. Nel caso di specie sono corretti i rilievi del ricorrente laddove censurano la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla mancata valutazione del comportamento del soggetto richiedente agli autonomi effetti della riparazione. 4. La Corte di Trento si è limitata a considerare l'irrilevanza penale del fatto addebitato al Crisponi, richiamando la sentenza assolutoria di merito nella parte in cui era stato escluso il concorso nella falsa testimonianza e dal reato di falso materiale in cambiale e quanto, ai reati di falsa autenticazione di firma di un presunto cancelliere di Milano e l'uso di valori di bollo contraffatti, afferma che è emersa una assoluta incertezza probatoria che impedisce di ritenere provata al di la di ogni ragionevole dubbio l'accusa. La Corte di Appello ha omesso di porsi nella corretta ottica del giudizio di riparazione, del tutto autonoma rispetto a quella del giudizio penale di cognizione che impegna piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764). 5. Nel caso in disamina il ragionamento della Corte territoriale è radicalmente viziato in quanto non ha in alcun modo valutato, in ottica riparatoria, il comportamento dell'istante alla luce del completo materiale probatorio in atti e che costituiva il quadro indiziario valutato dal giudice della cautela con riferimento ai fatti storici accertati nella sentenza di assoluzione, Omette di considerare e di descrivere gli elementi riconducibili a comportamenti posti in essere dal Crisponi che avevano fondato la misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale Milano, confortati anche dalla pronuncia del Tribunale del riesame e che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal Giudice della riparazione al fine di valutare la eventuale configurabilità di una condotta ostativa per colpa grave o per colpa lieve avente effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita, ben potendo tali comportamenti, in ipotesi, essere percepiti quantomeno come indicativi di grave imprudenza e contiguità a condotte illecite altrui, e come tali idonei ad escludere il diritto alla riparazione. 6. La grave carenza motivazionale del provvedimento impugnato, che ha omesso di valutare i citati comportamenti al fine di stabilire se gli stessi, come previsto dall'art. 314 cod. proc. pen., abbiano dato o concorso a dare causa alla misura per dolo o colpa grave, ne impongono l'annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trento cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Trento cui demanda anc