CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 25416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1444/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A RL, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avversola SENTENZA d el TRIBUNALE NAPOLI n. 2332/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: come si evince dal controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] A RL A.,che contiene in allegato copia del ricorso notificato attestato come conforme all’atto pervenuto tramite PEC, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2332/2021, depositata in data 11 marzo 2021, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria - come da certificazione negativa di quest'ultima riferita al periodo 11 ottobre 2021-19 gennaio 2022 - ex art. 369 cod. proc. civ. , ai sensi del quale ilricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità(artt. 375 e 387 c.p.c. ), nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] A RL ha depositato memoria con cui chiede la dichiarazione di improcedibilità delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna di quest’ultimo alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione a favore del difensore anticipatario. Considerato che: il ricorso va dichiarato improcedibile; costituisce, infatti , giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ., che l'omessodeposito del ricorso deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 cod.proc.civ.(cfr., in tal senso, Cass. 16/06/2022, n. 19400) ; le spese sono liquidate come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario della parte controricorrente; ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara improcedibile ilricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi a favoredel difensore anticipatario, come richiesto. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso princi pale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile,