CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00197/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta altresì la memoria depositata nell'interesse dell'imputato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, reiterati poi con la depositata memoria, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale per travisamento della prova ed illogica valutazione dei canoni normativi in tema di prova indiziaria fondante il giudizio di penale responsabilità del prevenuto, sono indeducibili poiché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03