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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 30193/2025

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22654-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.22654/2022 Cron.

Rep.

Ud21/10/2025 -intimata - avverso la sentenza n. 382/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 346/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Assessorato regionale delle autonomie locali della funzione pubblica della Regione Sicilia e dell’Azienda autonoma delle Terme di Acireale volta a fare accertare l’espletamento di mansioni superiori, dichiarò il diritto della ricorrente alle differenze retributive tra il II livello professionale della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti delle aziende termali e la retribuzione percepita, condannando l’azienda autonoma e l’assessorato in solido al pagamento a tale titolo (limitatamente al periodo dal 16.7.2003 al 31.12.2007) della somma di euro 8.560,00, oltre accessori; rigettò nel resto la domanda, compensando per metà le spese processuali.

2. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado. 2.1.Rispetto al gravame della Fazio volto al riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, con la condanna dei convenuti alle differenze retributive anche per il periodo successivo al 2007, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse preclusivo a tale riconoscimento “la regola della concorsualità” per l’assunzione applicabile al rapporto in contesa.

2.2. La Corte ha anche respinto l’appello incidentale dell’Assessorato regionale che ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva già eccepito in prime cure, argomentando che: “Correttamente il tribunale in virtù dell’art. 119 l.r. n. 17/2004, che ha previsto la confluenza del personale già dipendente dell’azienda autonoma in un ruolo della Regione siciliana, ha ravvisato nella fattispecie un fenomeno successorio, di mera sostituzione di un soggetto datore di lavoro ad un altro, latamente riconducibile all’art. 2112 c.c.”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato Assessorato regionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha formulato impugnazione incidentale affidata a due motivi.

Al gravame incidentale ha resistito la Fazio con controricorso.

Non ha svolto attività difensiva l’Azienda autonoma delle Terme di Acireale in liquidazione.

Parte ricorrente ha comunicato memoria.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso principale possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla parte ricorrente: 1.1.il primo denuncia: “Violazione degli artt. 2093 e 2103 c.c., dell’art. 37 L.300/70, dell’art.14 disp. sulla legge in generale, e dell’art. 16 del CCNL per i dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 1999, confermato dal ccnl del 22 luglio del 2008, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Catania ritenuto che, anche con riguardo al rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico, l’inquadramento in una qualifica superiore va equiparato ad una nuova assunzione, e quindi non può essere conseguito in mancanza di una procedura concorsuale”;

1.2. il secondo motivo denuncia: “Violazione art.36 della Costituzione e art. 2099 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di liquidare le differenze retributive, che in dipendenza del riconoscimento del diritto all’inquadramento al II livello retributivo del CCNL Federterme, anziché al IV, competono anche per il periodo successivo all’effettivo svolgimento delle mansioni superiori”; 1.3.il terzo motivo denuncia: “Violazione artt. 91 e

92. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello compensato le spese del giudizio di secondo grado e confermato la compensazione delle spese per la metà contenuta nellasentenza di primo grado”.

2. Con il primo motivo di gravame incidentale l’Assessorato regionale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.100 c.p.c. e 119, comma 1, L.R. n. 17/2004, criticando la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione convenuta, nonostante la disposizione della legge regionale richiamata; si sostiene che , in base ad essa, “non può estendersi la responsabilità alla stessa Regione per tutto ciò che sia accaduto prima del momento in cui i dipendenti (ndr. delle Terme di Acireale)sono confluiti nel suo ruolo speciale ad esaurimento”.

Col secondo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza gravata, per non avere la Corte siciliana pronunciato sul motivo di appello con cui l’amministrazione si doleva che il primo giudice aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, senza una specifica domanda in tale senso che – secondo l’Avvocatura dello Stato –sarebbe stata necessaria “in considerazione della peculiarità della disciplina in materia di mansioni prevista dal [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Impiego (art. 52 TUPI)”, avendo ad oggetto “l’indennizzo previsto dalla legge per aver assunto una responsabilità superiore rispetto a quella prevista dal proprio profilo professionale”.

3. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso incidentale ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine all’interpretazione della Legge Regionale siciliana n. 17 del 28 dicembre 2004, art. 119, sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza con l’apporto della discussione orale delle parti e dell’Ufficio del Pubblico Ministero.

P.Q.M La Corte rinvia la cau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22654-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.22654/2022 Cron. Rep. Ud21/10/2025 -intimata - avverso la sentenza n. 382/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 346/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Assessorato regionale delle autonomie locali della funzione pubblica della Regione Sicilia e dell’Azienda autonoma delle Terme di Acireale volta a fare accertare l’espletamento di mansioni superiori, dichiarò il diritto della ricorrente alle differenze retributive tra il II livello professionale della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti delle aziende termali e la retribuzione percepita, condannando l’azienda autonoma e l’assessorato in solido al pagamento a tale titolo (limitatamente al periodo dal 16.7.2003 al 31.12.2007) della somma di euro 8.560,00, oltre accessori; rigettò nel resto la domanda, compensando per metà le spese processuali. 2. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado. 2.1.Rispetto al gravame della Fazio volto al riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, con la condanna dei convenuti alle differenze retributive anche per il periodo successivo al 2007, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse preclusivo a tale riconoscimento “la regola della concorsualità” per l’assunzione applicabile al rapporto in contesa. 2.2. La Corte ha anche respinto l’appello incidentale dell’Assessorato regionale che ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva già eccepito in prime cure, argomentando che: “Correttamente il tribunale in virtù dell’art. 119 l.r. n. 17/2004, che ha previsto la confluenza del personale già dipendente dell’azienda autonoma in un ruolo della Regione siciliana, ha ravvisato nella fattispecie un fenomeno successorio, di mera sostituzione di un soggetto datore di lavoro ad un altro, latamente riconducibile all’art. 2112 c.c.”. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato Assessorato regionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha formulato impugnazione incidentale affidata a due motivi. Al gravame incidentale ha resistito la Fazio con controricorso. Non ha svolto attività difensiva l’Azienda autonoma delle Terme di Acireale in liquidazione. Parte ricorrente ha comunicato memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso principale possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla parte ricorrente: 1.1.il primo denuncia: “Violazione degli artt. 2093 e 2103 c.c., dell’art. 37 L.300/70, dell’art.14 disp. sulla legge in generale, e dell’art. 16 del CCNL per i dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 1999, confermato dal ccnl del 22 luglio del 2008, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Catania ritenuto che, anche con riguardo al rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico, l’inquadramento in una qualifica superiore va equiparato ad una nuova assunzione, e quindi non può essere conseguito in mancanza di una procedura concorsuale”; 1.2. il secondo motivo denuncia: “Violazione art.36 della Costituzione e art. 2099 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di liquidare le differenze retributive, che in dipendenza del riconoscimento del diritto all’inquadramento al II livello retributivo del CCNL Federterme, anziché al IV, competono anche per il periodo successivo all’effettivo svolgimento delle mansioni superiori”; 1.3.il terzo motivo denuncia: “Violazione artt. 91 e 92. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello compensato le spese del giudizio di secondo grado e confermato la compensazione delle spese per la metà contenuta nellasentenza di primo grado”. 2. Con il primo motivo di gravame incidentale l’Assessorato regionale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.100 c.p.c. e 119, comma 1, L.R. n. 17/2004, criticando la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione convenuta, nonostante la disposizione della legge regionale richiamata; si sostiene che , in base ad essa, “non può estendersi la responsabilità alla stessa Regione per tutto ciò che sia accaduto prima del momento in cui i dipendenti (ndr. delle Terme di Acireale)sono confluiti nel suo ruolo speciale ad esaurimento”. Col secondo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza gravata, per non avere la Corte siciliana pronunciato sul motivo di appello con cui l’amministrazione si doleva che il primo giudice aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, senza una specifica domanda in tale senso che – secondo l’Avvocatura dello Stato –sarebbe stata necessaria “in considerazione della peculiarità della disciplina in materia di mansioni prevista dal [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Impiego (art. 52 TUPI)”, avendo ad oggetto “l’indennizzo previsto dalla legge per aver assunto una responsabilità superiore rispetto a quella prevista dal proprio profilo professionale”. 3. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso incidentale ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine all’interpretazione della Legge Regionale siciliana n. 17 del 28 dicembre 2004, art. 119, sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza con l’apporto della discussione orale delle parti e dell’Ufficio del Pubblico Ministero. P.Q.M La Corte rinvia la cau
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