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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 20389/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ad eccezione di quella di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., ritenuta la continuazione tra i reati ascritti di tentata estorsione aggravata e porto e detenzione di armi e rideterminato la pena inflitta 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente rileva che mentre il giudice di primo grado aveva determinato per l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. un aumento di pena di anni uno di reclusione, il giudice di appello aveva applicato un aumento di anni uno e mesi tre di reclusione, con violazione quindi dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la Corte non aveva fornito alcuna motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate anziché di equivalenza, avendo trascurato plurimi elementi quali l'ammissione degli addebiti e la disponibilità al risarcimento del danno da parte di Liguori, oltre alle sue gravi condizioni di salute. 1.3 Il difensore rileva infine che vi era stata erronea applicazione dell'art. 442 comma 2 cod.proc.pen. in relazione alla entità della riduzione applicata rispetto alla contravvenzione di cui al capo B, per il quale erano stati inflitti mesi due di arresto, poi ridotti di un terzo: era stata infatti violata la regola di diritto ribadita da questa Corte secondo cui in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito deve essere effettuata distintamente sugli aumenti di pena, nella misura della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo. 2.1 E' infatti principio consolidato da questa Corte quello secondo il quale "Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nel caso in cui sia dichiarata inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero e, quindi, in presenza di quella del solo imputato, pur provvedendo alla rideterminazione della pena finale in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica l'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado, ancorchè su una pena base diminuita." (Sez.5, Sentenza n. 14353 del 14/12/2018, Violini, Rv. 275095 - , ) 02"); poiché nel caso in esame per l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. il giudice di appello ha inflitto una pena maggiore di quella inflitta in primo grado (anni uno e mesi tre di reclusione anziché anni uno) sussiste la violazione dell'art. 597 cod.proc.pen. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso: infatti, Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01) 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, al quesito se, in tema di reati contravvenzionali, la Corte di cassazione possa applicare la corretta diminuzione della metà prevista per un reato contravvenzionale, giudicato con rito abbreviato, non disposta dal giudice di merito, pur se la questione non sia stata prospettata con l'atto di appello, ma unicamente con il ricorso per cassazione., la sentenza di questa Corte resa a Sezioni Unite del 31 marzo 2022 ( RG. 2519/21, Savini), di cui è nota l'informazione provvisoria, ha risposto negativamente, precisando che "qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso." Nel caso in esame, in appello la questione non era stata proposta, e ben poteva esserlo visto che, anche se i due reati non erano stati posti in continuazione tra loro, per il reato contravvenzionale di cui al capo B) era stata operata la riduzione per il rito abbreviato di un terzo anziché della metà; pertanto, il motivo di ricorso è inammissibile. 1.4 In accoglimento del primo motivo di ricorso ed in applicazione dell'art. 620 lett.

I) cod.proc.pen., deve quindi essere ripristinata la pena inflitta dal giudice di primo grado per l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.: pertanto, partendo dalla pena di anni 3 e mesi quattro di reclusione ed C 2.400,00 di multa ed operando un aumento di un anno ed C 1.000,00 (come disposto dal giudice di primo grado), si arriva ad una pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed C 3.400,00 di multa, aumentata per la continuazione di mesi due di reclusione ed C 200,00 di multa (come disposta dal giudice di primo grado, e quindi anni quattro e mesi sei di reclusione ed C 3.600,00 di multa), si giunge, con la riduzione per il rito, ad una pena finale di anni tre di reclusione ed C 2.400,00 di multa. 1.5 Quanto alla richiesta delle parti civili di rifusione delle spese di lite, questo Collegio intende dare continuità alla giurisprudenza secondo cui "in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità)" (Sez.2, Sentenza n. 2963 del 09/12/2020, Ascione, Rv. 280519 - 01); poiché i motivi di ricorso erano relativi soltanto alla pena inflitta, nessun interesse avevano le parti civili a contraddire sul punto, per cui le domande delle stesse devono essere rigettate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per l'aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen, che ridetermina in un anno di reclusione ed C 1000,00 di multa.

Ridetermina la pena complessiva in anni tre di reclusione ed C 2.400,00 di multa Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ad eccezione di quella di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., ritenuta la continuazione tra i reati ascritti di tentata estorsione aggravata e porto e detenzione di armi e rideterminato la pena inflitta 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente rileva che mentre il giudice di primo grado aveva determinato per l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. un aumento di pena di anni uno di reclusione, il giudice di appello aveva applicato un aumento di anni uno e mesi tre di reclusione, con violazione quindi dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la Corte non aveva fornito alcuna motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate anziché di equivalenza, avendo trascurato plurimi elementi quali l'ammissione degli addebiti e la disponibilità al risarcimento del danno da parte di Liguori, oltre alle sue gravi condizioni di salute. 1.3 Il difensore rileva infine che vi era stata erronea applicazione dell'art. 442 comma 2 cod.proc.pen. in relazione alla entità della riduzione applicata rispetto alla contravvenzione di cui al capo B, per il quale erano stati inflitti mesi due di arresto, poi ridotti di un terzo: era stata infatti violata la regola di diritto ribadita da questa Corte secondo cui in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito deve essere effettuata distintamente sugli aumenti di pena, nella misura della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo. 2.1 E' infatti principio consolidato da questa Corte quello secondo il quale "Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nel caso in cui sia dichiarata inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero e, quindi, in presenza di quella del solo imputato, pur provvedendo alla rideterminazione della pena finale in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica l'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado, ancorchè su una pena base diminuita." (Sez.5, Sentenza n. 14353 del 14/12/2018, Violini, Rv. 275095 - , ) 02"); poiché nel caso in esame per l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. il giudice di appello ha inflitto una pena maggiore di quella inflitta in primo grado (anni uno e mesi tre di reclusione anziché anni uno) sussiste la violazione dell'art. 597 cod.proc.pen. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso: infatti, Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01) 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, al quesito se, in tema di reati contravvenzionali, la Corte di cassazione possa applicare la corretta diminuzione della metà prevista per un reato contravvenzionale, giudicato con rito abbreviato, non disposta dal giudice di merito, pur se la questione non sia stata prospettata con l'atto di appello, ma unicamente con il ricorso per cassazione., la sentenza di questa Corte resa a Sezioni Unite del 31 marzo 2022 ( RG. 2519/21, Savini), di cui è nota l'informazione provvisoria, ha risposto negativamente, precisando che "qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso." Nel caso in esame, in appello la questione non era stata proposta, e ben poteva esserlo visto che, anche se i due reati non erano stati posti in continuazione tra loro, per il reato contravvenzionale di cui al capo B) era stata operata la riduzione per il rito abbreviato di un terzo anziché della metà; pertanto, il motivo di ricorso è inammissibile. 1.4 In accoglimento del primo motivo di ricorso ed in applicazione dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen., deve quindi essere ripristinata la pena inflitta dal giudice di primo grado per l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.: pertanto, partendo dalla pena di anni 3 e mesi quattro di reclusione ed C 2.400,00 di multa ed operando un aumento di un anno ed C 1.000,00 (come disposto dal giudice di primo grado), si arriva ad una pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed C 3.400,00 di multa, aumentata per la continuazione di mesi due di reclusione ed C 200,00 di multa (come disposta dal giudice di primo grado, e quindi anni quattro e mesi sei di reclusione ed C 3.600,00 di multa), si giunge, con la riduzione per il rito, ad una pena finale di anni tre di reclusione ed C 2.400,00 di multa. 1.5 Quanto alla richiesta delle parti civili di rifusione delle spese di lite, questo Collegio intende dare continuità alla giurisprudenza secondo cui "in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità)" (Sez.2, Sentenza n. 2963 del 09/12/2020, Ascione, Rv. 280519 - 01); poiché i motivi di ricorso erano relativi soltanto alla pena inflitta, nessun interesse avevano le parti civili a contraddire sul punto, per cui le domande delle stesse devono essere rigettate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per l'aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen, che ridetermina in un anno di reclusione ed C 1000,00 di multa. Ridetermina la pena complessiva in anni tre di reclusione ed C 2.400,00 di multa Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili
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