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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08637/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 1/2/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di 1 anno e 10 mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 74/2000, in continuazione con quella di cui alla sentenza del 7/7/2020 del medesimo Tribunale.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, la violazione e l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e alla esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che nella precedente decisione di condanna gli erano state riconosciute e che quindi avrebbero dovuto essere ritenute configurabili anche nella decisione successiva confermata dalla Corte d'appello con la sentenza impugnata, anche in considerazione del fatto che i reati contestati riguardavano analoghi periodi d'imposta, erano stati realizzati con le medesime modalità e nell'interesse degli stessi soggetti, e i precedenti penali riguardavano condotte risalenti nel tempo e di modesta gravità; in secondo luogo, ha lamentato l'eccessività della pena, della cui misura non era stata adeguata giustificazione da parte della Corte d'appello, tra l'altro considerando più volte (e cioè ai fini della recidiva, della misura della pena e delle circostanze attenuanti generiche) i propri precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Attraverso la doglianza relativa alla misura della pena (tra l'altro determinata considerando quale base di computo la pena di 24 mesi di reclusione non distante dal minimo edittale di 18 mesi), il ricorrente ha censurato, in realtà, una valutazione di merito compiuta dal giudice del merito, che, nel sottolineare sia la gravità dei fatti (in considerazione del numero delle fatture distrutte od occultate), sia la negativa personalità dell'imputato, ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989, Rv. 181825).

La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, in quanto, anche a questo proposito, la Corte territoriale, con la sottolineatura della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, in ragione dei suoi plurimi e specifici precedenti penali, anche per fatti di bancarotta, ha dato conto, sia pure implicitamente, degli elementi, tra quelli di cui all'art.133 cod. pen., ritenuti di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato.

La ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).

L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre.

E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Essa, inoltre, può, come nel caso di specie, essere contenuta, implicitamente, nel giudizio di gravità del fatto e nella valutazione negativa della personalità dell'imputato, essendo compresa in tale giudizio l'indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere la riconoscibilità di dette attenuanti, senza che sussista alcun vincolo in conseguenza del precedente riconoscimento di tale beneficio, imponendosi ad ogni nuova decisione una rinnovata valutazione della gravità delle condotte e della personalità dell'imputato, necessariamente condizionata dalla commissione di nuovi reati.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 1/2/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di 1 anno e 10 mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 74/2000, in continuazione con quella di cui alla sentenza del 7/7/2020 del medesimo Tribunale. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, la violazione e l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e alla esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che nella precedente decisione di condanna gli erano state riconosciute e che quindi avrebbero dovuto essere ritenute configurabili anche nella decisione successiva confermata dalla Corte d'appello con la sentenza impugnata, anche in considerazione del fatto che i reati contestati riguardavano analoghi periodi d'imposta, erano stati realizzati con le medesime modalità e nell'interesse degli stessi soggetti, e i precedenti penali riguardavano condotte risalenti nel tempo e di modesta gravità; in secondo luogo, ha lamentato l'eccessività della pena, della cui misura non era stata adeguata giustificazione da parte della Corte d'appello, tra l'altro considerando più volte (e cioè ai fini della recidiva, della misura della pena e delle circostanze attenuanti generiche) i propri precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Attraverso la doglianza relativa alla misura della pena (tra l'altro determinata considerando quale base di computo la pena di 24 mesi di reclusione non distante dal minimo edittale di 18 mesi), il ricorrente ha censurato, in realtà, una valutazione di merito compiuta dal giudice del merito, che, nel sottolineare sia la gravità dei fatti (in considerazione del numero delle fatture distrutte od occultate), sia la negativa personalità dell'imputato, ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989, Rv. 181825). La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, in quanto, anche a questo proposito, la Corte territoriale, con la sottolineatura della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, in ragione dei suoi plurimi e specifici precedenti penali, anche per fatti di bancarotta, ha dato conto, sia pure implicitamente, degli elementi, tra quelli di cui all'art.133 cod. pen., ritenuti di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato. La ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Essa, inoltre, può, come nel caso di specie, essere contenuta, implicitamente, nel giudizio di gravità del fatto e nella valutazione negativa della personalità dell'imputato, essendo compresa in tale giudizio l'indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere la riconoscibilità di dette attenuanti, senza che sussista alcun vincolo in conseguenza del precedente riconoscimento di tale beneficio, imponendosi ad ogni nuova decisione una rinnovata valutazione della gravità delle condotte e della personalità dell'imputato, necessariamente condizionata dalla commissione di nuovi reati. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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