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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08357/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cyé ..A.Pfce . udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore([OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Perughq, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, riconosciuto il fatto di lieve entità, condannava l'imputata [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di euro 600,00 di ammenda per avere ella portato in modo ingiustificato fuori dalla propria abitazione un coltello, fatto commesso in Perugia, il 18 aprile 2018. 2.Avverso detta sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato come ricorso per cassazione, l'imputata a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale ne ha chiesto l'annullamento per: a)mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. per carenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto dalla compiuta istruttoria non è stata provata la suitas, intesa quale consapevolezza della presenza del coltello all'interno della borsa condotta con sé, nè la sussistenza in capo all'imputata dell'animus nocendi.

E' credibile la ricostruzione alternativa operata dalla difesa sulla scorta di due elementi di fatto non considerati dal primo giudice, ossia la circostanza della programmata partecipazione dell'imputata ad una causa civile, che si sarebbe celebrata quella mattina davanti al Tribunale di Perugia e la dimenticanza della presenza del coltello riposto tempo addietro all'interno della borsa con l'intento di restituirlo alla proprietaria.

La presenza di dispositivo di rilevazione del tipo "metal detector" ed i controlli eseguiti all'ingresso del palazzo di giustizia non si conciliano con la volontà di introdurre l'oggetto all'interno degli uffici giudiziari. b)Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante la modesta offensività della condotta.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato perchè volto a sollecitare una diversa e più favorevole valutazione del caso, in base a circostanze di fatto, che non possono essere oggetto di diretto apprezzamento da parte di questa Corte.

Tuttavia la sentenza impugnata vai solo parzialmente/ annullata senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio. 1.L'impugnazione all'odierno esame, senza muovere censure alla ricostruzione della condotta ed all'attribuzione alla ricorrente della sua consumazione, investe in primo luogo i profili soggettivi della fattispecie, assumendo la difesa che la presenza del coltello all'interno della borsetta della ricorrente era frutto di mera dimenticanza. 1.1 La doglianza è esposta in termini assertivi ed indifferenti al percorso motivazionale della sentenza impugnata, nella quale si legge che, per quanto emerso dalle indagini preliminari, l'imputata (in procinto di fare ingresso al Palazzo di Giustizia di Perugia la mattina del 18 aprile 2018 sin da subito aveva mostrato un atteggiamento nervoso e preoccupato, che aveva indotto il personale addetto alla vigilanza ad effettuare un controllo, al cui esito era stato rinvenuto all'interno della sua borsetta il coltello da cucina posto in sequestro.

E' poi stato rimarcato che la giustificazione fornita nell'immediato da Chiotti, ossia la necessità di restituire il coltello alla sua amica e proprietaria, era risultata insussistente e del tutto inidonea poiché la persona da lei indicata, escussa a sommarie informazioni il 19 aprile 2018, aveva riferito di non avere più avuto contatti con l'imputata da circa quattordici anni e di non sapere nulla di un coltello che costei avrebbe dovuto restituirle.

Sulla scorta di tali emergenze, il Tribunale ha dedotto l'inconsistenza del motivo addotto a giustificazione della condotta e la dimostrata consapevolezza in capo all'imputata della presenza del coltello senza che avesse rilievo l'intenzione o meno di recare offesa alla persona, poiché siffatto atteggiamento, integrante il dolo specifico, non è preteso dalla norma incriminatrice e, se sussistente, avrebbe potuto integrare una diversa circostanza aggravante ad effetto speciale di altra ipotesi criminosa.

Rileva soltanto il fatto in sé di avere portato al di fuori dell'abitazione uno strumento idoneo a recare offesa alla persona. 1.2 Il ricorso con una formulazione testuale dei motivi che non è coerente con le previsioni dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. oppone argomenti fattuali per sollecitare testualmente «una ricostruzione dei fatti diversa da quella cui è giunto il Giudice» e ribadire la tesi della dimenticanza e dell'assenza dell'intenzione di nuocere ad altri.

Si tratta palesemente di una sollecitazione a rivisitare il giudizio di merito, che, da un lato è preclusa al giudice di legittimità, dall'altro non si confronta con le puntuali e corrette argomentazioni esposte in sentenza sull'irrilevanza delle intenzioni che avevano animato la condotta e sulla prevista partecipazione dell'imputata ad una udienza civile, fissata per quella mattina stessa.

Né al riguardo la presenza dei controlli nei punti di accesso al Palazzo di giustizia assume una valenza confutativa dei rilievi che giustificano il giudizio di responsabilità, tanto più che la spiegazione offerta è stata smentita sotto ogni possibile profilo dall'asserita proprietaria del coltello e che l'atteggiamento nervoso tenuto da Chiotti prima del controllo aveva in sé insospettito i militari ad esso addetti, circostanze che il ricorso preferisce ignorare, così risultando aspecifico, oltre che manifestamente infondato sul punto. 1.3 Il giudizio di responsabilità è stato dunque basato su circostanze oggetto di puntuale dimostrazione e la sentenza ha respinto la tesi giustificativa della difesa con argomentazioni logiche, coerenti e compiute, oltre che aderenti all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale "il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto" (sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, rv. 238946; sez. 1, n. 41098 del 23/9/2004, Caruso, rv. 230630; sez. 1, n. 580 del 5/12/1995, Paterni, rv. 203466).

2. E' infondato il motivo che lamenta come erroneo il mancato proscioglimento per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

Premesso che non risulta dimostrata la proposizione della relativa richiesta nel corso del giudizio di primo grado, poiché le conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza non ne danno conto, le deduzioni articolate col secondo motivo di ricorso si presentano generiche e nemmeno aderenti alla fattispecie concreta, posto che da un lato richiamano principi generali sulla natura dell'istituto, dall'altro prospettano che l'«oggetto della refurtiva è chiaramente un bene di valore molto modesto, pari a poiché centinaia di euro», quale «circostanza chiave e rilevante», trascurata indebitamente dal primo giudice.

Tali argomentazioni sono del tutto eccentriche rispetto alla contestazione del porto di un coltello e quindi non possono essere prese in considerazione.

Infine sul punto, il già avvenuto riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 110/75, non contraddice il rigetto implicito dell'istanza di proscioglimento, poiché i due istituti postulano un diverso grado di ridotta offensività concreta del fatto di reato e quindi differenti presupposti applicativi, come già riconosciuto da questa Corte con orientamento condiviso dal Collegio (sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc.

Zharri, rv. 271262; sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo e altro, rv. 266754).

3. S'impone, però, un intervento ufficioso di questa Corte sul trattamento punitivo.

La pena inflitta a Chiotti è stata irrogata, all'esito di giudizio abbreviato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, per un fatto contravvenzionale, per il quale è stata applicata la riduzione per il rito alternativo in misura pari ad un terzo.

Tuttavia, la legge n. 103 del 2017 • all'art. 1, comma 44, dal agOsto 2017 ha modificato l'art. 442, comma 2, nel senso che la diminuzione di pena per il rito abbreviato, quando la condanna abbia ad oggetto reati contravvenzionali, è della metà.

Sin dai primi interventi esegetici questa Corte ha formulato il principio, secondo cui la disposizione novellata dell'art. 442,,'comma 2, cod. proc. pen. si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo ,Che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai fr sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto la norma - pur essendo di carattere processuale - ha sicuri effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, anche se collegato alla scelta del rito (sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Mersini, rv. 276869; sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, rv. 275218; sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], rv. 271752; sez. 1, n. 6300 del 21/12/2018, dep. 2019, Farina, n.m.; sez. 1, n. 50435 del 25/09/2018, Giorgio, n. m.).

Nel caso in esame neppure si pongono difficoltà di applicazione della nuova disciplina, in quanto i fatti sono stati commessi nella sua pacifica vigenza (sez. 1, n. 39087 del 2019, Mersini, citata; sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Pm in proc.

Selvaggio, rv. 275772; Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Manto, Rv. 279455) Ne discende che il Tribunale avrebbe dovuto rideterminare la pena inflitta alla ricorrente per il reato contravvenzionale, applicando la nuova disciplina; a tale errore si deve porre rimedio nella presente sede mediante l'annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla corrispondente statuizione e la rinnovata individuazione della sanzione corretta ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera I).

Poiché la pena quantificata dai giudici di merito è di euro 1.200,00 di ammenda, diminuita ad euro 900,00 ex art. 62-bis cod. pen., la pena finale, ridotta della metà ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., è pari ad euro 450,00 di ammenda.

In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio nei termini esposti, mentre il ricorso va respinto nel resto.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in euro 450,00 di amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cyé ..A.Pfce . udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore([OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Perughq, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, riconosciuto il fatto di lieve entità, condannava l'imputata [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di euro 600,00 di ammenda per avere ella portato in modo ingiustificato fuori dalla propria abitazione un coltello, fatto commesso in Perugia, il 18 aprile 2018. 2.Avverso detta sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato come ricorso per cassazione, l'imputata a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale ne ha chiesto l'annullamento per: a)mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. per carenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto dalla compiuta istruttoria non è stata provata la suitas, intesa quale consapevolezza della presenza del coltello all'interno della borsa condotta con sé, nè la sussistenza in capo all'imputata dell'animus nocendi. E' credibile la ricostruzione alternativa operata dalla difesa sulla scorta di due elementi di fatto non considerati dal primo giudice, ossia la circostanza della programmata partecipazione dell'imputata ad una causa civile, che si sarebbe celebrata quella mattina davanti al Tribunale di Perugia e la dimenticanza della presenza del coltello riposto tempo addietro all'interno della borsa con l'intento di restituirlo alla proprietaria. La presenza di dispositivo di rilevazione del tipo "metal detector" ed i controlli eseguiti all'ingresso del palazzo di giustizia non si conciliano con la volontà di introdurre l'oggetto all'interno degli uffici giudiziari. b)Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante la modesta offensività della condotta. Considerato in diritto Il ricorso è infondato perchè volto a sollecitare una diversa e più favorevole valutazione del caso, in base a circostanze di fatto, che non possono essere oggetto di diretto apprezzamento da parte di questa Corte. Tuttavia la sentenza impugnata vai solo parzialmente/ annullata senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio. 1.L'impugnazione all'odierno esame, senza muovere censure alla ricostruzione della condotta ed all'attribuzione alla ricorrente della sua consumazione, investe in primo luogo i profili soggettivi della fattispecie, assumendo la difesa che la presenza del coltello all'interno della borsetta della ricorrente era frutto di mera dimenticanza. 1.1 La doglianza è esposta in termini assertivi ed indifferenti al percorso motivazionale della sentenza impugnata, nella quale si legge che, per quanto emerso dalle indagini preliminari, l'imputata (in procinto di fare ingresso al Palazzo di Giustizia di Perugia la mattina del 18 aprile 2018 sin da subito aveva mostrato un atteggiamento nervoso e preoccupato, che aveva indotto il personale addetto alla vigilanza ad effettuare un controllo, al cui esito era stato rinvenuto all'interno della sua borsetta il coltello da cucina posto in sequestro. E' poi stato rimarcato che la giustificazione fornita nell'immediato da Chiotti, ossia la necessità di restituire il coltello alla sua amica e proprietaria, era risultata insussistente e del tutto inidonea poiché la persona da lei indicata, escussa a sommarie informazioni il 19 aprile 2018, aveva riferito di non avere più avuto contatti con l'imputata da circa quattordici anni e di non sapere nulla di un coltello che costei avrebbe dovuto restituirle. Sulla scorta di tali emergenze, il Tribunale ha dedotto l'inconsistenza del motivo addotto a giustificazione della condotta e la dimostrata consapevolezza in capo all'imputata della presenza del coltello senza che avesse rilievo l'intenzione o meno di recare offesa alla persona, poiché siffatto atteggiamento, integrante il dolo specifico, non è preteso dalla norma incriminatrice e, se sussistente, avrebbe potuto integrare una diversa circostanza aggravante ad effetto speciale di altra ipotesi criminosa. Rileva soltanto il fatto in sé di avere portato al di fuori dell'abitazione uno strumento idoneo a recare offesa alla persona. 1.2 Il ricorso con una formulazione testuale dei motivi che non è coerente con le previsioni dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. oppone argomenti fattuali per sollecitare testualmente «una ricostruzione dei fatti diversa da quella cui è giunto il Giudice» e ribadire la tesi della dimenticanza e dell'assenza dell'intenzione di nuocere ad altri. Si tratta palesemente di una sollecitazione a rivisitare il giudizio di merito, che, da un lato è preclusa al giudice di legittimità, dall'altro non si confronta con le puntuali e corrette argomentazioni esposte in sentenza sull'irrilevanza delle intenzioni che avevano animato la condotta e sulla prevista partecipazione dell'imputata ad una udienza civile, fissata per quella mattina stessa. Né al riguardo la presenza dei controlli nei punti di accesso al Palazzo di giustizia assume una valenza confutativa dei rilievi che giustificano il giudizio di responsabilità, tanto più che la spiegazione offerta è stata smentita sotto ogni possibile profilo dall'asserita proprietaria del coltello e che l'atteggiamento nervoso tenuto da Chiotti prima del controllo aveva in sé insospettito i militari ad esso addetti, circostanze che il ricorso preferisce ignorare, così risultando aspecifico, oltre che manifestamente infondato sul punto. 1.3 Il giudizio di responsabilità è stato dunque basato su circostanze oggetto di puntuale dimostrazione e la sentenza ha respinto la tesi giustificativa della difesa con argomentazioni logiche, coerenti e compiute, oltre che aderenti all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale "il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto" (sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, rv. 238946; sez. 1, n. 41098 del 23/9/2004, Caruso, rv. 230630; sez. 1, n. 580 del 5/12/1995, Paterni, rv. 203466). 2. E' infondato il motivo che lamenta come erroneo il mancato proscioglimento per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Premesso che non risulta dimostrata la proposizione della relativa richiesta nel corso del giudizio di primo grado, poiché le conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza non ne danno conto, le deduzioni articolate col secondo motivo di ricorso si presentano generiche e nemmeno aderenti alla fattispecie concreta, posto che da un lato richiamano principi generali sulla natura dell'istituto, dall'altro prospettano che l'«oggetto della refurtiva è chiaramente un bene di valore molto modesto, pari a poiché centinaia di euro», quale «circostanza chiave e rilevante», trascurata indebitamente dal primo giudice. Tali argomentazioni sono del tutto eccentriche rispetto alla contestazione del porto di un coltello e quindi non possono essere prese in considerazione. Infine sul punto, il già avvenuto riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 110/75, non contraddice il rigetto implicito dell'istanza di proscioglimento, poiché i due istituti postulano un diverso grado di ridotta offensività concreta del fatto di reato e quindi differenti presupposti applicativi, come già riconosciuto da questa Corte con orientamento condiviso dal Collegio (sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc. Zharri, rv. 271262; sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo e altro, rv. 266754). 3. S'impone, però, un intervento ufficioso di questa Corte sul trattamento punitivo. La pena inflitta a Chiotti è stata irrogata, all'esito di giudizio abbreviato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, per un fatto contravvenzionale, per il quale è stata applicata la riduzione per il rito alternativo in misura pari ad un terzo. Tuttavia, la legge n. 103 del 2017 • all'art. 1, comma 44, dal agOsto 2017 ha modificato l'art. 442, comma 2, nel senso che la diminuzione di pena per il rito abbreviato, quando la condanna abbia ad oggetto reati contravvenzionali, è della metà. Sin dai primi interventi esegetici questa Corte ha formulato il principio, secondo cui la disposizione novellata dell'art. 442,,'comma 2, cod. proc. pen. si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo ,Che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai fr sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto la norma - pur essendo di carattere processuale - ha sicuri effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, anche se collegato alla scelta del rito (sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Mersini, rv. 276869; sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, rv. 275218; sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], rv. 271752; sez. 1, n. 6300 del 21/12/2018, dep. 2019, Farina, n.m.; sez. 1, n. 50435 del 25/09/2018, Giorgio, n. m.). Nel caso in esame neppure si pongono difficoltà di applicazione della nuova disciplina, in quanto i fatti sono stati commessi nella sua pacifica vigenza (sez. 1, n. 39087 del 2019, Mersini, citata; sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Pm in proc. Selvaggio, rv. 275772; Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Manto, Rv. 279455) Ne discende che il Tribunale avrebbe dovuto rideterminare la pena inflitta alla ricorrente per il reato contravvenzionale, applicando la nuova disciplina; a tale errore si deve porre rimedio nella presente sede mediante l'annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla corrispondente statuizione e la rinnovata individuazione della sanzione corretta ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera I). Poiché la pena quantificata dai giudici di merito è di euro 1.200,00 di ammenda, diminuita ad euro 900,00 ex art. 62-bis cod. pen., la pena finale, ridotta della metà ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., è pari ad euro 450,00 di ammenda. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio nei termini esposti, mentre il ricorso va respinto nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in euro 450,00 di amme
Sentenza Cassazione n. 08357/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris