Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1400/2006
ECLI:EU:C:2006:531
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]125/05
VW‑[OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] A/S
contro
[OSCURATO:PERSONA]. A/S
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Concorrenza — Accordo di distribuzione di autoveicoli — Esenzione per categorie — Regolamento (CE) n. 1475/95 — Art. 5, n. 3 — Recesso da parte del fornitore — Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 — Necessità di riorganizzazione della rete di distribuzione — Termine di preavviso — Motivazione — Onere della prova»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 27 aprile 2006
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 settembre 2006
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Regolamento n. 1475/95
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1475/95, art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino)
2.
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Regolamento n. 1475/95
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1475/95, art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino)
3.
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Regolamento n. 1475/95
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1475/95, art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino)
4.
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Regolamenti nn. 1475/95 e
1400/2002
(Regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] nn. 1475/95 e 1400/2002)
5.
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Entrata in vigore del regolamento
n. 1400/2002
(Regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] nn. 1475/95, art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino e 1400/2002)
1. L’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, [CE]
a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, che riconosce
al fornitore un diritto straordinario di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di «necessità di
riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete», deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di tale necessità
presuppone una modifica significativa, sul piano sia sostanziale che geografico, delle strutture di distribuzione del fornitore
interessato, che deve essere giustificata in maniera plausibile con motivi di efficacia economica basati su circostanze obiettive
interne o esterne all’impresa del fornitore, le quali, tenuto conto del contesto concorrenziale nel quale opera tale fornitore,
potrebbero, in mancanza di una riorganizzazione rapida della rete di distribuzione di quest’ultimo, pregiudicare l’efficacia
delle strutture esistenti di tale rete. Le eventuali conseguenze economiche sfavorevoli che potrebbe subire un fornitore nell’ipotesi
in cui recedesse da un accordo di distribuzione con un preavviso di due anni sono, a tal riguardo, pertinenti. Spetta ai giudici
nazionali e agli organismi arbitrali valutare, in funzione degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta,
se tali condizioni siano soddisfatte.
(v. punto 40 e dispositivo)
2. L’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3,
[CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, deve
essere interpretato nel senso che spetta al fornitore, allorché la legittimità di un recesso con preavviso di un anno viene
contestata da un distributore dinanzi ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, provare che le condizioni previste
da questa disposizione per l’attuazione del diritto di recesso con un preavviso di un anno siano soddisfatte. Le modalità
in base alle quali una tale prova deve essere fornita rientrano nel diritto nazionale.
(v. punto 44 e dispositivo)
3. L’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3,
[CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, deve
essere interpretato nel senso che non impone al fornitore che recede da un accordo di distribuzione in applicazione di tale
disposizione di motivare formalmente la decisione di recesso né di elaborare, previamente ad essa, un piano di riorganizzazione.
Infatti, tale disposizione, in quanto indica che le condizioni di esenzione previste da questo regolamento «non pregiudicano»
il diritto del fornitore di recedere da un accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di necessità di riorganizzare
l’insieme o una parte sostanziale della rete, si limita a introdurre nel detto regolamento una semplice possibilità che, con
riserva del rispetto delle condizioni di applicazione indicate dalla detta disposizione, non limita la libertà contrattuale
delle parti, così come essa viene esercitata nell’ambito del diritto nazionale applicabile. Essa non impone al fornitore nessun
obbligo particolare per quanto riguarda la motivazione formale di tale recesso e la forma o il contenuto della riorganizzazione
e tali obblighi non risultano, del resto, da nessun’altra disposizione del detto regolamento. La questione se il recesso da
un accordo con un preavviso di un anno, conformemente alla detta disposizione, debba essere formalmente motivato o se il fornitore
debba disporre di un piano di riorganizzazione elaborato previamente alla notifica del recesso rientra pertanto esclusivamente
nel diritto nazionale.
(v. punti 47-49, 51 e dispositivo)
4. Il regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi per la distribuzione
di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, e il regolamento n. 1400/2002, relativo all’applicazione
dell’articolo 81, paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, si
limitano, in quanto regolamenti di applicazione dell’art. 81, n. 3, CE, a fornire agli operatori economici del settore interessato
alcune possibilità che consentono loro, nonostante la presenza di taluni tipi di clausole restrittive della concorrenza nei
loro accordi in materia, di fare sfuggire questi al divieto stabilito dal detto art. 81, n. 1. Le disposizioni dei detti regolamenti
non impongono tuttavia agli operatori economici di avvalersi di dette possibilità stabilendo disposizioni vincolanti che incidono
direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o obbligano le parti contraenti ad adattare il contenuto
dei loro contratti.
(v. punto 56)
5. L’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, [CE] a categorie di
accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione
della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95,
relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il
relativo servizio di assistenza alla clientela. Infatti, pur se le modifiche sostanziali del regime dell’esenzione introdotte
dal regolamento n. 1400/2002 hanno potuto indurre taluni fornitori ad apportare cambiamenti ai loro accordi di distribuzione
al fine di assicurarsi che questi continuino a rientrare nell’esenzione per categoria, tali modifiche potevano risultare da
un semplice adattamento dei contratti in vigore senza che un tale adattamento comportasse automaticamente la necessità, in
relazione al diritto nazionale vigente, di risolvere questi contratti né, in ogni caso, quella di riorganizzare l’insieme
o una parte sostanziale della detta rete di distribuzione.
Tuttavia, questa entrata in vigore ha potuto, in funzione dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun
fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale ch’essi costituiscono una vera e propria riorganizzazione della
detta rete ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Pertanto, una tale riorganizzazione
poteva, in particolare, risultare necessaria se, al fine di continuare a beneficiare dell’esenzione per categoria, un fornitore
che combinava, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002, la distribuzione esclusiva e la distribuzione selettiva,
sceglieva di organizzare la sua rete di distribuzione unicamente secondo un sistema di distribuzione selettiva o decideva
di mantenere un sistema di distribuzione esclusiva per i soli servizi di vendita pur istituendo un sistema di distribuzione
selettiva per i servizi di assistenza alla clientela effettuati da riparatori autorizzati.
Spetta tuttavia ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare, in funzione dell’insieme degli elementi concreti
della controversia ad essi sottoposta e, in particolare, delle prove fornite a tal fine dal fornitore, se i cambiamenti operati
da quest’ultimo costituiscano una tale riorganizzazione della sua rete di distribuzione e se questa sia stata resa necessaria
dall’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002.
(v. punti 58-59, 61-65 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
7 settembre 2006 (
*
)
«Concorrenza – Accordo di distribuzione di autoveicoli – Esenzione per categorie – Regolamento (CE) n. 1475/95 – Art. 5, n. 3 – Recesso da parte del fornitore – Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 – Necessità di riorganizzazione della rete di distribuzione – Termine di preavviso – Motivazione – Onere della prova»
Nel procedimento C‑125/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA]
(Danimarca), con decisione 15 marzo 2005, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2005, nella causa
VW‑[OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] A/S,
contro
[OSCURATO:PERSONA]. A/S,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 febbraio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la VW‑[OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] A/S, dagli avv.ti M. Goeskjær e P. Gregersen,
advokater;
– per la [OSCURATO:PERSONA]. A/S, dagli avv.ti C. [OSCURATO:PERSONA], T. Ryhl e J. [OSCURATO:PERSONA], advokater;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. N.B. [OSCURATO:PERSONA] e A. Whelan, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA]
28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi per la
distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag. 25).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la VW‑[OSCURATO:PERSONA] (associazione di concessionari
delle marche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo: la «VS»), e la [OSCURATO:PERSONA]. A/S (in prosieguo: la «SMC») circa la legittimità del recesso da parte di quest’ultima, con un preavviso di un anno,
dall’accordo che essa aveva concluso con la VS al fine della distribuzione in Danimarca di autoveicoli della marca [OSCURATO:PERSONA].
Ambito normativo
3 In base al diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1475/95:
L’articolo 5, paragrafo 2, punti 2 e 3, e paragrafo 3, fissa, per la durata e la risoluzione degli accordi di distribuzione
e servizio assistenza, requisiti minimi per l’esenzione, poiché, a causa degli investimenti effettuati dal distributore per
migliorare la struttura della distribuzione e del servizio assistenza dei prodotti contrattuali, la dipendenza del distributore
nei riguardi del fornitore aumenta considerevolmente in caso di accordi conclusi a breve termine o risolvibili a breve termine.
Tuttavia, per non ostacolare lo sviluppo di strutture flessibili ed efficienti di distribuzione, occorre riconoscere al fornitore
il diritto straordinario di porre fine all’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale
della rete. (…)».
4 L’art. 1 del regolamento n. 1475/95 esonera dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE gli accordi con cui un fornitore incarica
un rivenditore autorizzato di promuovere la distribuzione dei prodotti contrattuali in un territorio determinato e si impegna
a riservargli, nell’ambito di tale territorio, la fornitura di autoveicoli e pezzi di ricambio.
5 L’art. 4, n. 1, del detto regolamento prevede che l’impegno con cui il distributore si obbliga a rispettare condizioni minime
nella distribuzione e nel servizio di assistenza alla clientela, in particolare, in materia di attrezzature aziendali o di
riparazione e manutenzione di prodotti contrattuali non osta all’esenzione.
6 L’art. 5, nn. 2 e 3, di questo stesso regolamento prevede:
«2. Qualora il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, per migliorare la struttura della
distribuzione e del servizio di assistenza alla clientela, l’esenzione si applica a condizione:
(…)
2) che la durata dell’accordo sia di almeno cinque anni o che il termine di preavviso per il recesso ordinario da un accordo
concluso a tempo indeterminato sia di almeno due anni per entrambe le parti; (…)
(…)
3. Le condizioni di esenzione previste dai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:
– il diritto del fornitore di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di necessità di riorganizzare
l’insieme o una parte sostanziale della rete,
(…)
In ogni caso, le parti devono, in caso di disaccordo, accettare un sistema di rapida risoluzione della controversia, come
il ricorso ad un esperto estraneo alle due parti oppure ad un arbitro, fatto salvo il diritto delle parti di adire il giudice
competente in base alle disposizioni del diritto nazionale applicabile».
7 Nell’opuscolo esplicativo relativo al regolamento n. 1475/95, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee illustra quanto segue,
nella risposta alla domanda 16, lett. a), intitolata «È consentito il recesso anticipato dal contratto?»:
«Il fabbricante ha il diritto di recedere anticipatamente dall’accordo (con un anno di preavviso) se è necessario riorganizzare
tutta la rete di distribuzione o una parte sostanziale di essa. La necessità di procedere ad una riorganizzazione è valutata
di comune accordo tra le parti interessate, o su richiesta del distributore, da un perito indipendente o da un arbitro. Il
ricorso a un perito indipendente o ad un arbitro non pregiudica il diritto delle parti di ricorrere ad un giudice in conformità
della normativa nazionale [art. 5, n. 3]. Se il fornitore in base all’accordo ha un diritto di recesso unilaterale che eccede
i limiti fissati dal regolamento, perde automaticamente il beneficio di un’esenzione per categoria [art. 6, n. 1, punto 5,
(…)].
Tale facoltà di recesso anticipato è prevista affinché il fabbricante possa riorganizzare in modo flessibile la struttura
della distribuzione [diciannovesimo ‘considerando’]. La necessità di riorganizzazione può essere dovuta al comportamento dei
concorrenti o ad altri sviluppi economici, indipendentemente dal fatto che sia motivata da decisioni interne del produttore
o da influenze esterne, per esempio la chiusura di una società che impiega notevole forza lavoro in una zona specifica. Alla
luce della grande varietà di situazioni che possono verificarsi, sarebbe irrealistico elencare tutte le possibili ragioni
per una riorganizzazione.
È l’esame dell’organizzazione specifica della rete di vendita del fabbricante di cui si tratta che permette di stabilire caso
per caso se si tratti di una “parte sostanziale” della rete di vendita. Il termine “sostanziale” implica sia un aspetto economico
che geografico, che può essere limitato alla rete di vendita di un determinato Stato membro o ad una parte di essa. Il fabbricante
deve in ogni caso raggiungere un accordo con il perito indipendente, o con l’arbitro o con il distributore nei cui confronti
ha operato il recesso, senza che sia necessario sentire gli altri distributori indirettamente interessati».
8 A decorrere dal 1° ottobre 2002 il regolamento n. 1475/95 è stato sostituito dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 31 luglio
2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche
concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30).
9 L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1400/2002, intitolato «Restrizioni fondamentali» prevede che l’esenzione non si applica
agli accordi verticali che hanno per oggetto talune restrizioni indicate in tale disposizione.
10 L’art. 10 dello stesso regolamento prevede:
«Il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, non si applica, durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30
settembre 2003, agli accordi già in vigore al 30 settembre 2002 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento
ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 1475/95».
11 Nell’opuscolo esplicativo relativo al regolamento n. 1400/2002, la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla domanda 20, intitolata
«Come è possibile recedere, durante il periodo transitorio, da contratti che rispettano il regolamento (CE) n. 1475/95», indica
in particolare quanto segue:
«La scadenza del regolamento (CE) n. 1475/95, prevista il 30 settembre 2002, e l’entrata in vigore del nuovo regolamento non
implicano la necessità di una riorganizzazione della rete. Dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento, un costruttore
di autoveicoli può comunque decidere di effettuare una riorganizzazione sostanziale della rete. Al fine di soddisfare le disposizioni
del regolamento (CE) n. 1475/95, e dunque di beneficiare del periodo transitorio, il termine per il preavviso di recesso ordinario
deve quindi essere di almeno due anni, a meno che il fornitore non abbia deciso di effettuare una riorganizzazione oppure
qualora il fornitore sia tenuto a pagare un indennizzo».
12 Inoltre, per quanto riguarda la domanda 68, intitolata «Il regolamento prevede un periodo minimo di preavviso?», il detto
opuscolo indica, al quarto comma della risposta a tale domanda, per quanto riguarda la risoluzione con il preavviso di un
anno:
«La questione se sia o meno necessaria una riorganizzazione della rete è oggettiva e il fatto che il fornitore la ritenga
necessaria non risolve la questione in sede di controversia. In tal caso sarà competenza del giudice nazionale o dell’arbitro
giudicare la questione in riferimento alle circostanze».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
13 Il 21 settembre 1996 la SMC ha concluso con la VS, un’impresa che distribuisce dal 1975 gli autoveicoli della marca [OSCURATO:PERSONA] in
Danimarca, un nuovo accordo di distribuzione dei detti veicoli in tale Stato membro.
14 L’art. 19, punto 1, di tale accordo intitolato «Recesso con preavviso ridotto», stabilisce:
«Il fornitore è (…) autorizzato a recedere da tale accordo con comunicazione scritta per lettera raccomandata e con un preavviso
di 12 mesi nel caso in cui si manifestasse la necessità di una profonda riorganizzazione dell’insieme o di una parte della
rete di vendita».
15 Il 16 maggio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») ha approvato un piano di riorganizzazione della sua rete di distribuzione
in Danimarca, che stabilisce in particolare il numero di distributori che consente di realizzare gli obiettivi finanziari
perseguiti in tale Stato membro.
16 Il 2 settembre 2002, la SMC ha inviato la seguente lettera ai 28 distributori della [OSCURATO:PERSONA] in Danimarca, tra i quali figurava
la VS:
«Alla luce della nuova esenzione per categoria dell’UE degli accordi verticali e delle pratiche concordate nel settore degli
autoveicoli, che entreranno in vigore il 1° ottobre 2002, siamo costretti a ristrutturare la nostra rete di distribuzione
entro il periodo di un anno e ad adattare i contratti di distribuzione al nuovo regolamento di esenzione per categoria.
Quindi, in conformità dell’art. 19.1 del contratto di distribuzione, siamo costretti, alla luce della necessità di una riorganizzazione,
a risolvere il contratto con voi stipulato relativo alle autovetture da turismo [OSCURATO:PERSONA] con un preavviso di 12 mesi che scade
il 30 settembre 2003».
17 Lo stesso giorno la SMC ha inviato una lettera separata alla VS nella quale indicava che avrebbe chiarito nei mesi seguenti
le condizioni successive della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei vari distributori, sottolineando che era troppo presto per valutare
a pieno le conseguenze per la rete di distribuzione attuale della [OSCURATO:PERSONA].
18 Con lettera 3 ottobre 2002, la SMC ha comunicato alla VS che, da un lato, al fine di far fronte alla domanda successiva sul
mercato, la rete di distribuzione esistente sarebbe stata ridotta da 28 a 14 distributori e, dall’altro, che a quest’ultima
non sarebbe più stato offerto un nuovo contratto di distribuzione.
19 In tale contesto, VW-[OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto dei distributori di autoveicoli della marca [OSCURATO:PERSONA] il cui
contratto di distribuzione è stato risolto, ha adito il giudice del rinvio facendo valere che il preavviso avrebbe dovuto
avere una durata di 24 mesi.
20 Ritenendo che la presente controversia sollevi questioni di interpretazione del diritto comunitario, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95 (…) debba essere interpretato nel senso che il recesso di un fornitore dall’accordo
con un distributore con un preavviso di un anno deve essere ulteriormente motivato rispetto al riferimento da parte del fornitore
alla norma summenzionata.
2) Qualora la questione 1 sia risolta affermativamente si chiede:
Quale debba essere il contenuto di tale motivazione sulla base del diritto comunitario e quando essa debba essere fornita.
3) Quale sia la conseguenza del fatto che non è stata fornita una corretta e tempestiva motivazione.
4) Se l’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che è necessario che il recesso dall’accordo
con un distributore con un preavviso di un anno avvenga a causa di un piano di riorganizzazione già elaborato dal fornitore.
5) Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:
Quali debbano essere, in relazione al diritto comunitario, il contenuto e la forma di un piano di riorganizzazione elaborato
dal fornitore e in quale momento tale piano di riorganizzazione debba essere presentato.
6) Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:
Se il fornitore debba comunicare al distributore rispetto al quale opera il recesso il contenuto del piano di riorganizzazione
e, in tal caso, quando e in quale forma debba essere effettuata tale comunicazione al distributore.
7) Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:
Quale sia la conseguenza del fatto che un eventuale piano di riorganizzazione non soddisfa i requisiti richiesti quanto alla
forma e al contenuto di tale piano.
8) Dalla versione danese dell’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95 risulta che il recesso del fornitore nei confronti
del distributore con preavviso di un anno presuppone “(…) det er nødvendigt at foretage (…)” “(…) en gennemgribende reorganisering
af hele forhandlernettet eller en del heraf (…)”. [nella versione italiana: una “(…) necessità di riorganizzare l’insieme
o una parte sostanziale della rete”]. Il termine “nødvendigt” (necessità) si ritrova in tutte le versioni linguistiche del
regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95, ma il termine “gennemgribende” (profonda) si trova solo nella versione
danese.
Alla luce di quanto esposto si chiede:
Quale debba essere il carattere della riorganizzazione che permette al fornitore di recedere da un accordo con il distributore
con un anno di preavviso ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95.
9) Se, per valutare se siano soddisfatte le condizioni affinché il fornitore possa recedere dall’accordo con un anno di preavviso
ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95, si debba attribuire importanza alle eventuali
conseguenze economiche che il fornitore avrebbe subito, qualora avesse receduto dall’accordo con il distributore con due anni
di preavviso.
10) A chi incomba l’onere di provare che le condizioni richieste affinché il fornitore possa recedere dall’accordo con un anno
di preavviso ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95 sono soddisfatte e come possa essere fornita tale
prova.
11) Se l’art. 5, n. 3, del regolamento (…) n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che le condizioni affinché il fornitore
possa recedere dall’accordo con un anno di preavviso ai sensi di tale disposizione possono essere soddisfatte già in quanto
l’entrata in vigore del regolamento di esenzione per categoria n. 1400/2002 può di per sé aver reso necessaria una radicale
riorganizzazione della rete di distribuzione del fornitore».
Sulle questioni pregiudiziali
21 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza precisazioni circa la portata del diritto del fornitore, previsto
dall’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno
un anno in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete.
22 Come hanno indicato all’udienza la [OSCURATO:PERSONA] e la SMC, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente,
di stabilire le condizioni di base alle quali è subordinato l’esercizio di un tale diritto di recesso (ottava e nona questione).
In tale ambito, si trova collocata anche la questione intesa ad accertare a chi incomba l’onere di provare che queste condizioni
siano soddisfatte e in base a quali modalità una tale prova debba essere fornita (decima questione). Per il resto, si chiede
se tale diritto di recesso sia inoltre subordinato al rispetto di talune condizioni di forma per quanto riguarda la motivazione
del recesso e il requisito di un piano di riorganizzazione (questioni dalla prima alla settima). Infine, il giudice del rinvio
chiede in sostanza se l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 fosse, di per sé, tale da rendere necessaria una riorganizzazione
della rete di distribuzione ai sensi della detta disposizione del regolamento n. 1475/95 (undicesima questione).
Sull’ottava e nona questione
23 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza quali siano le condizioni
di base che devono essere soddisfatte per l’applicazione dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95.
24 Ai sensi dell’art. 5, n. 2, punto 2, del regolamento n. 1475/95, qualora il distributore assuma taluni obblighi per migliorare
la struttura della distribuzione e del servizio di assistenza alla clientela, l’esenzione prevista dal detto regolamento si
applica, se l’accordo è concluso a tempo indeterminato, a condizione che il termine di preavviso per il recesso ordinario
sia, in via di principio, di almeno due anni per entrambe le parti.
25 Tuttavia, ai sensi del n. 3, primo comma, primo trattino, del detto art. 5, le condizioni di esenzione previste in tale ultima
disposizione non pregiudicano il diritto del fornitore di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno un anno in caso
di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete.
26 Al riguardo, dal diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1475/95 risulta che, nonostante gli investimenti effettuati
dai distributori per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio assistenza dei prodotti contrattuali, lo sviluppo
di strutture flessibili ed efficienti di distribuzione non deve essere ostacolato. Inoltre, secondo questo stesso ‘considerando’,
occorre riconoscere al fornitore il diritto di porre fine all’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una
parte sostanziale della rete.
27 Ne deriva che l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del detto regolamento istituisce una norma derogatoria che, in
quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente.
28 A tal riguardo, dalla formulazione stessa di questa disposizione risulta che il diritto di recesso previsto da questa è subordinato
al soddisfacimento di due condizioni relative, da un lato, all’esistenza di una riorganizzazione dell’insieme o di una parte
sostanziale della rete di distribuzione del fornitore interessato e, dall’altro, al carattere necessario di tale riorganizzazione.
29 Per quanto riguarda la prima condizione, dalla lettera della detta disposizione risulta che questa richiede innanzitutto una
«riorganizzazione» della rete del fornitore interessato. Una tale riorganizzazione comporta necessariamente una modifica dell’organizzazione
delle strutture di distribuzione di tale fornitore, la quale può riguardare, in particolare, la natura o la forma di queste
strutture, il loro oggetto, la ripartizione dei compiti interni nell’ambito di tali strutture, le modalità della fornitura
dei prodotti e servizi interessati, il numero o la qualità dei partecipanti alle dette strutture nonché la loro estensione
geografica.
30 Per il resto, in forza della formulazione stessa dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95,
nell’insieme delle sue versioni linguistiche, salvo la versione danese, questa riorganizzazione deve riguardare «l’insieme»
o «una parte sostanziale» della rete del fornitore. La modifica delle strutture di distribuzione di cui trattasi deve quindi
avere un carattere significativo su un piano sia sostanziale che geografico.
31 Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare, in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia
ad essi sottoposta, ed in particolare dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione del fornitore interessato,
l’esistenza obiettiva di una tale riorganizzazione di questa rete.
32 A tal riguardo, come ha osservato la [OSCURATO:PERSONA] e come l’avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 15‑26 delle sue conclusioni,
il fatto che la versione danese dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, contrariamente
all’insieme delle altre versioni linguistiche di questa disposizione, faccia riferimento alla necessità di una riorganizzazione
«profonda» («gennemgribende») della rete di distribuzione non riveste un’importanza essenziale, in quanto una tale precisazione
non aggiunge nulla al requisito di una modifica significativa derivante dalla condizione relativa all’esistenza di una riorganizzazione
dell’insieme o di una parte sostanziale della rete del fornitore interessato che figura nell’insieme delle altre versioni
linguistiche.
33 Per quanto riguarda la seconda condizione, la [OSCURATO:PERSONA] e la SMC fanno valere che spetta al solo fornitore valutare liberamente
la necessità di una riorganizzazione della sua rete di distribuzione. Il regolamento n. 1475/95 non avrebbe infatti per oggetto
di indurre i giudici o gli organismi arbitrali a verificare le preoccupazioni commerciali di un fornitore nell’ambito di una
tale riorganizzazione. La libertà di quest’ultimo di fissare il numero dei suoi distributori non sarebbe del resto per niente
limitata dalle disposizioni di questo regolamento. Affinché tale condizione sia soddisfatta, sarebbe sufficiente pertanto
che esistesse un nesso di causalità tra il recesso e la riorganizzazione della detta rete.
34 Questa tesi, la quale, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], differisce da quella proposta da quest’ultima nella sua risposta
alla domanda 68 dell’opuscolo esplicativo relativo al regolamento n. 1400/2002, non può essere accolta.
35 Certo, è esatto che, nell’ambito di una controversia vertente sulla legittimità di un recesso con un preavviso ridotto esercitato
alle condizioni previste all’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, non spetta ai giudici
nazionali né agli organismi arbitrali rimettere in discussione le considerazioni economiche e commerciali in relazione alle
quali un fornitore ha preso la decisione di riorganizzare la sua rete di distribuzione.
36 Tuttavia, ciò non toglie che la necessità di una tale riorganizzazione non può, salvo privare i distributori di qualsiasi
tutela giurisdizionale effettiva su tale punto, rientrare nella valutazione discrezionale del fornitore, in quanto ai sensi
dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, è questa necessità che consente al fornitore,
pur conservando il beneficio dell’esenzione per categoria previsto da tale regolamento in applicazione dell’art. 81, n. 3, CE,
di procedere al recesso da un accordo senza essere tenuto a rispettare il termine ordinario di preavviso di due anni previsto
al n. 2, punto 2, del detto art. 5.
37 In considerazione sia della finalità sia del carattere derogatorio dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento
n. 1475/95, la necessità di una riorganizzazione ai fini dell’esercizio del diritto di recesso con un preavviso di almeno
un anno deve di conseguenza poter essere giustificata in maniera plausibile con motivi di efficacia economica basati su circostanze
obiettive interne o esterne all’impresa del fornitore le quali, in mancanza di una rapida riorganizzazione della rete di distribuzione,
potrebbero, tenuto conto del contesto concorrenziale in cui opera tale fornitore, pregiudicare l’efficacia delle strutture
esistenti della detta rete.
38 Pertanto, il semplice fatto che il fornitore ritenga, basandosi su una valutazione commerciale soggettiva della situazione
della sua rete di distribuzione, che una riorganizzazione di quest’ultima sia necessaria non può di per sé essere sufficiente
per dimostrare la necessità di una tale riorganizzazione ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento
n. 1475/95. Per contro, le eventuali conseguenze economiche sfavorevoli che potrebbe subire un fornitore nel caso in cui recedesse
da un accordo di distribuzione con un preavviso di due anni sono a tal riguardo pertinenti.
39 Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare, in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia
ad essi sottoposta, la necessità obiettiva di una tale riorganizzazione.
40 Di conseguenza, occorre risolvere l’ottava e nona questione dichiarando che l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del
regolamento n. 1475/95 deve essere interpretato nel senso che l’esistenza della «necessità di riorganizzare l’insieme o una
parte sostanziale della rete» presuppone una modifica significativa, sul piano sia sostanziale che geografico, delle strutture
di distribuzione del fornitore interessato, che deve essere giustificata in maniera plausibile con motivi di efficacia economica
basati su circostanze obiettive interne o esterne all’impresa del fornitore, le quali, tenuto conto del contesto concorrenziale
nel quale opera tale fornitore, potrebbero, in mancanza di una riorganizzazione rapida della rete di distribuzione di quest’ultimo,
pregiudicare l’efficacia delle strutture esistenti di tale rete. Le eventuali conseguenze economiche sfavorevoli che potrebbe
subire un fornitore nell’ipotesi in cui recedesse da un accordo di distribuzione con un preavviso di due anni sono, a tal
riguardo, pertinenti. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare, in funzione degli elementi concreti
della controversia ad essi sottoposta, se tali condizioni siano soddisfatte.
Sulla decima questione
41 Con la decima questione, il giudice del rinvio chiede a chi incomba l’onere della prova per l’attuazione del diritto di recesso
con un preavviso ridotto di un anno, quale previsto dall’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95,
e quali siano le modalità in base alle quali tale prova debba essere fornita.
42 A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che spetta all’impresa che chiede il beneficio di un’esenzione
individuale dimostrare che le condizioni previste all’art. 81, n. 3, CE siano soddisfatte (v., in tale senso, sentenza 17
gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 19, punto 52). Allo stesso modo, tenuto conto
del carattere derogatorio del termine di recesso previsto all’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95
rispetto al termine di recesso ordinario previsto al n. 2, punto 2, del detto articolo, spetta al fornitore che intende avvalersi
del diritto di recesso con preavviso di un anno, allorché la legittimità di tale recesso viene contestata da un distributore
dinanzi ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, provare che le condizioni previste nella prima di queste disposizioni
siano soddisfatte.
43 Per quanto riguarda le modalità in base alle quali tale prova deve essere fornita, esse, in mancanza di disposizioni al riguardo
contenute nel regolamento n. 1475/95, rientrano nel diritto nazionale.
44 Di conseguenza, occorre risolvere la decima questione dichiarando che l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento
n. 1475/95 deve essere interpretato nel senso che spetta al fornitore, allorché la legittimità di un recesso con preavviso
di un anno viene contestata da un distributore dinanzi ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, provare che le condizioni
previste da questa disposizione per l’attuazione del diritto di recesso con un preavviso di un anno siano soddisfatte. Le
modalità in base alle quali una tale prova deve essere fornita rientrano nel diritto nazionale.
Sulle questioni dalla prima alla settima
45 Con le sue questioni dalla prima alla settima, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 5, n. 3, primo comma, primo
trattino, del regolamento n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che impone al fornitore che recede da un accordo
di distribuzione in applicazione di questa disposizione, da un lato, di motivare, su un piano formale, la decisione di recesso
e, dall’altro, di elaborare, previamente a questa, un piano di riorganizzazione.
46 Secondo la VS, l’obiettivo perseguito dalla detta disposizione, ossia garantire una concorrenza effettiva tra le reti di distribuzione
diminuendo la dipendenza dei distributori, richiede che le attività di questi ultimi non siano ostacolate da una minaccia
di recesso. Pertanto, il fornitore avrebbe l’obbligo di esporre per iscritto, al più tardi con la notifica del recesso, i
motivi obiettivi ed espliciti sui quali questo è basato. Per il resto, la previa esistenza di un piano di riorganizzazione
costituirebbe un elemento sostanziale del requisito di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato la stessa tesi in un parere
comunicato alle autorità danesi della concorrenza, come risulterebbe da una lettera indirizzata da queste ultime il 20 dicembre
2002 alla VW-[OSCURATO:PERSONA].
47 A tal riguardo, occorre tuttavia rilevare che l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, in
quanto indica che le condizioni di esenzione previste da questo regolamento «non pregiudicano» il diritto del fornitore di
recedere da un accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale
della rete, si limita, come la [OSCURATO:PERSONA] fa valere giustamente nelle sue osservazioni, a introdurre nel detto regolamento
una semplice possibilità che, con riserva del rispetto delle condizioni di applicazione indicate dalla detta disposizione,
non limita la libertà contrattuale delle parti, così come essa viene esercitata nell’ambito del diritto nazionale applicabile.
48 Orbene, se l’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 consente, in base alla sua stessa formulazione,
ad un fornitore di recedere da un accordo con un tale preavviso ridotto in caso di necessità di riorganizzare la sua rete,
esso non gli impone per contro nessun obbligo particolare per quanto riguarda la motivazione formale di tale recesso e la
forma o il contenuto della riorganizzazione. Si deve constatare che tali obblighi non risultano, del resto, da nessun’altra
disposizione del detto regolamento.
49 In tale contesto, come la [OSCURATO:PERSONA] sostiene giustamente nell’ambito del presente procedimento, la questione se il recesso
da un accordo con un preavviso di un anno, conformemente all’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95,
debba essere formalmente motivato o se il fornitore debba disporre di un piano di riorganizzazione elaborato previamente alla
notifica del recesso rientra esclusivamente nel diritto nazionale.
50 Contrariamente a quanto sostiene la VS, i distributori non sono pertanto privati di qualsiasi tutela giurisdizionale poiché,
come risulta dai punti 42 e 44 della presente sentenza, allorché un distributore contesta, dinanzi ai giudici nazionali o
agli organismi arbitrali, la legittimità di un recesso col preavviso di un anno, spetta al fornitore giustificarlo dimostrando
che le condizioni di base richieste per l’applicazione della detta disposizione sono effettivamente soddisfatte.
51 Di conseguenza, occorre risolvere le questioni dalla prima alla settima dichiarando che l’art. 5, n. 3, primo comma, primo
trattino, del regolamento n. 1475/95 deve essere interpretato nel senso che non impone al fornitore che recede da un accordo
di distribuzione in applicazione di tale disposizione di motivare formalmente la decisione di recesso né di elaborare, previamente
ad essa, un piano di riorganizzazione.
Sulla undicesima questione
52 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 potesse,
di per sé, rendere necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3,
primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95.
53 [OSCURATO:PERSONA] e la SMC sostengono in sostanza che, di per sé, l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 poteva rendere
necessaria la riorganizzazione di una rete di distribuzione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la valutazione di una tale necessità
da parte di un fornitore non può essere esclusa da un giudice nazionale o da un organismo arbitrale. La SMC, dal canto suo,
fa valere che, nella fattispecie, l’entrata in vigore di questo regolamento ha reso di per sé necessaria una riorganizzazione
sostanziale della sua rete di distribuzione in Danimarca in ragione, in particolare, del passaggio da una distribuzione esclusiva
con protezione territoriale ad un sistema di distribuzione selettiva senza che esista una tale protezione e del diritto delle
officine di essere autorizzate a condizione di soddisfare criteri qualitativi.
54 Occorre a tal riguardo osservare che il regolamento n. 1400/2002, come la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato nel suo opuscolo esplicativo
relativo a tale regolamento, ha introdotto modifiche sostanziali rispetto al regime di esenzione per categoria istituito dal
regolamento n. 1475/95, prevedendo norme più restrittive rispetto a quelle introdotte da quest’ultimo per l’esenzione di talune
restrizioni di concorrenza rientranti nel divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE.
55 In particolare, il regolamento n. 1400/2002 non concede l’esenzione per categoria alle restrizioni delle vendite attive e
passive da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettivo [art. 4, n. 1, lett. b), punti i) e iii), lett. d) e e),
del detto regolamento], vietando in tal modo, nell’ambito dell’esenzione per categoria, la combinazione della distribuzione
esclusiva e della distribuzione selettiva esentata dal regolamento n. 1475/95 [art. 3, punti 8‑10 di questo regolamento].
56 Tuttavia, per beneficiare dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1475/95, i fornitori non erano affatto
obbligati ad inserire negli accordi di distribuzione tali restrizioni di concorrenza ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Infatti,
questo regolamento, analogamente al regolamento n. 1400/2002, si limita, in quanto regolamento di applicazione dell’art. 81,
n. 3, CE, a fornire agli operatori economici del settore interessato alcune possibilità che consentono loro, nonostante la
presenza di taluni tipi di clausole restrittive della concorrenza nei loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela,
di fare sfuggire questi al divieto stabilito dal detto art. 81, n. 1. Le disposizioni dei detti regolamenti non impongono
tuttavia agli operatori economici di avvalersi di dette possibilità stabilendo disposizioni vincolanti che incidono direttamente
sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o obbligano le parti contraenti ad adattare il contenuto dei loro
contratti (v., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1986, causa 10/86, VAG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4071, punti 12 e 16; 5 giugno
1997, causa C‑41/96, VAG, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3123, punto 16, e 30 aprile 1998, causa C‑230/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2055, punto 47).
57 Pertanto, anche se, come ha rilevato SMC, l’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1475/95 si acquisiva solo
a condizione che il distributore si impegnasse ad assicurare i servizi di assistenza alla clientela nonché il servizio dovuto
in caso di campagne di richiamo (artt. 4, n. 1, punti 1 e 6, e 5, n. 1, punto 1, del detto regolamento), mentre il regolamento
n. 1400/2002 non concede l’esenzione per categoria alla restrizione della facoltà del distributore di subappaltare i servizi
di riparazione e manutenzione a riparatori autorizzati né a quella di questi ultimi di limitarsi a tali attività [art. 4,
n. 1, lett. g) e h), di quest’ultimo regolamento], il regolamento n. 1400/2002 non vieta affatto ad un distributore di continuare
ad assicurare esso stesso tali servizi in quanto riparatore autorizzato nell’ambito del sistema di distribuzione esclusiva
o selettiva istituito dal fornitore.
58 Ne deriva che, come la [OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza rilevato nella sua risposta alla domanda 20 del suo opuscolo esplicativo
relativo al regolamento n. 1400/2002, l’entrata in vigore di quest’ultimo non rendeva di per sé affatto necessaria la riorganizzazione
della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95.
59 Tuttavia, tenuto conto delle modifiche sostanziali del regime dell’esenzione introdotte dal regolamento n. 1400/2002, l’entrata
in vigore di quest’ultimo ha potuto indurre taluni fornitori ad apportare cambiamenti ai loro accordi di distribuzione al
fine di assicurarsi che questi continuino a rientrare nell’esenzione per categoria prevista da questo regolamento. In particolare,
tale ha potuto essere il caso se gli accordi conclusi nell’ambito del regime del regolamento n. 1475/95 e in conformità con
quest’ultimo contenevano restrizioni «fondamentali» ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1400/2002.
60 Proprio a causa di queste modifiche sostanziali introdotte dal regolamento n. 1400/2002 l’art. 10 di quest’ultimo ha previsto
che il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE non si applicava, durante il periodo 1° ottobre 2002‑30 settembre 2003, agli accordi
già in vigore al 30 settembre 2002 che non soddisfacevano le condizioni di esenzione previste da questo regolamento, ma che
soddisfacevano le condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 1475/95.
61 Come risulta dal trentaseiesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1400/2002, le modifiche che potevano essere apportate dai
fornitori alla loro rete di distribuzione in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 potevano pertanto
risultare, tenuto conto del carattere derogatorio dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95,
da un semplice adattamento dei contratti in vigore alla data in cui questo ha cessato di essere applicabile durante il periodo
transitorio previsto a tal fine, senza che un tale adattamento comportasse automaticamente, come la VS ha sostenuto giustamente
all’udienza, la necessità, in relazione al diritto nazionale vigente, di risolvere questi contratti né, in ogni caso, quella
di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della detta rete di distribuzione.
62 Tuttavia, occorre ammettere che, anche se l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 non rendeva automaticamente necessaria
la riorganizzazione delle reti di distribuzione, essa ha potuto in taluni casi, in funzione delle particolarità dell’organizzazione
specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale da dover essere
considerati come una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino,
del regolamento n. 1475/95.
63 Pertanto, una tale riorganizzazione poteva, in particolare, risultare necessaria ai sensi di questa disposizione se, al fine
di continuare a beneficiare dell’esenzione per categoria, un fornitore che combinava, prima dell’entrata in vigore del regolamento
n. 1400/2002, la distribuzione esclusiva e la distribuzione selettiva, sceglieva di organizzare la sua rete di distribuzione
unicamente secondo un sistema di distribuzione selettiva o decideva di mantenere un sistema di distribuzione esclusiva per
i soli servizi di vendita pur istituendo un sistema di distribuzione selettiva per i servizi di assistenza alla clientela
effettuati da riparatori autorizzati.
64 Spetta tuttavia ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, facendo riferimento alle indicazioni fornite ai punti 28‑38
della presente sentenza, valutare, in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta
e, in particolare, delle prove fornite a tal fine dal fornitore, se i cambiamenti operati da quest’ultimo costituiscano una
tale riorganizzazione della sua rete di distribuzione e se questa sia stata resa necessaria dall’entrata in vigore del regolamento
n. 1400/2002.
65 Di conseguenza, occorre risolvere l’undicesima questione dichiarando che l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002
non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3,
primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Tuttavia, questa entrata in vigore ha potuto, in funzione dell’organizzazione
specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale ch’essi costituiscono
una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi
arbitrali valutare se tale sia il caso in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta.
Sulle spese
66 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione
dell’art. [81], paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio
di assistenza alla clientela, deve essere interpretato nel senso che:
–
L’esistenza della «necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete» presuppone una modifica significativa,
sul piano sia sostanziale che geografico, delle strutture di distribuzione del fornitore interessato, che deve essere giustificata
in maniera plausibile con motivi di efficacia economica basati su circostanze obiettive interne o esterne all’impresa del
fornitore, le quali, tenuto conto del contesto concorrenziale nel quale opera tale fornitore, potrebbero, in mancanza di una
riorganizzazione rapida della rete di distribuzione di quest’ultimo, pregiudicare l’efficacia delle strutture esistenti di
tale rete. Le eventuali conseguenze economiche sfavorevoli che potrebbe subire un fornitore nell’ipotesi in cui recedesse
da un accordo di distribuzione con un preavviso di due anni sono, a tal riguardo, pertinenti. Spetta ai giudici nazionali
e agli organismi arbitrali valutare, in funzione degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta, se tali condizioni
siano soddisfatte.
–
Spetta al fornitore, allorché la legittimità di un recesso con preavviso di un anno viene contestata da un distributore dinanzi
ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, provare che le condizioni previste da questa disposizione per l’attuazione
del diritto di recesso con un preavviso di un anno siano soddisfatte. Le modalità in base alle quali una tale prova deve essere
fornita rientrano nel diritto nazionale.
–
Non impone al fornitore che recede da un accordo di distribuzione in applicazione di tale disposizione di motivare formalmente
la decisione di recesso né di elaborare, previamente ad essa, un piano di riorganizzazione.
–
L’entrata in vigore del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’art. 81,
paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, non rendeva,
di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma,
primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Tuttavia, questa entrata in vigore ha potuto, in funzione dell’organizzazione
specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale ch’essi costituiscono
una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi
arbitrali valutare se tale sia il caso in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad essi sottoposta.
Firme
*
Lingua processuale: il danese.