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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14693/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a diverse fattispecie di rapina già pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma con sentenza 11 marzo 2021.

2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dagli imputati, RAGNIOLO Francesco e TURCO Bruno, e con cui sì articolano doglianze in punto qualificazione giuridica, sussistenza della recidiva e determinazione della pena, sono inammissibili.

2.1. Non vi è spazio, infatti, per riqualificare la vicenda in termini di furto con strappo indubbio rimanendo - nelle dichiarazioni delle persone offese e nella ricostruzione giudiziale - l'esercizio di violenza alla persona, risultando del resto altrimenti impossibile strappare dal braccio di una persona un orologio con cinturino metallico. 2.2.

Sussiste, inoltre, motivazione adeguata e logica in punto sussistenza della recidiva in relazione alla gravità e omogeneità dei precedenti che - valutati unitamente alla (serie dei) fatti di causa - evidenziano il carattere stabile della scelta criminale e la conseguente valutazione di ingravescente pericolosità.

2.3. Sussiste infine adeguata motivazione in punto determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in conseguenza della esposta applicazione dei minimi ai sensi dell'art. 81 comma quarto cod pen.

Si tratta di valutazione con cui il ricorrente nemmeno si confronta.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in • z n a, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] e ([OSCURATO:PERSONA]) (Serg, Paola) DEPt.):77ATO [OSCURATO:PERSONA] . 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a diverse fattispecie di rapina già pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma con sentenza 11 marzo 2021. 2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dagli imputati, RAGNIOLO Francesco e TURCO Bruno, e con cui sì articolano doglianze in punto qualificazione giuridica, sussistenza della recidiva e determinazione della pena, sono inammissibili. 2.1. Non vi è spazio, infatti, per riqualificare la vicenda in termini di furto con strappo indubbio rimanendo - nelle dichiarazioni delle persone offese e nella ricostruzione giudiziale - l'esercizio di violenza alla persona, risultando del resto altrimenti impossibile strappare dal braccio di una persona un orologio con cinturino metallico. 2.2. Sussiste, inoltre, motivazione adeguata e logica in punto sussistenza della recidiva in relazione alla gravità e omogeneità dei precedenti che - valutati unitamente alla (serie dei) fatti di causa - evidenziano il carattere stabile della scelta criminale e la conseguente valutazione di ingravescente pericolosità. 2.3. Sussiste infine adeguata motivazione in punto determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in conseguenza della esposta applicazione dei minimi ai sensi dell'art. 81 comma quarto cod pen. Si tratta di valutazione con cui il ricorrente nemmeno si confronta. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in • z n a, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] e ([OSCURATO:PERSONA]) (Serg, Paola) DEPt.):77ATO [OSCURATO:PERSONA] . 1
Sentenza Cassazione n. 14693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris