CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale in calce al controricorso;controricorrente –Numero registro generale 12624/2025Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 15853/2026Data pubblicazione 23/05/2026per la cassazione della sentenza n. 7587/11/2024, della Corte di Giustizia di IIgrado del Lazio, depositata in data 16 dicembre 2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, proponericorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio avevarigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.448/04/2019 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che avevaaccolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso con il qualel’Ufficio - previo p.v.c. dell’Ufficio antifrode della Direzione regionale Campania,a seguito di indagini svolte anche nell’ambito di procedimento penale n.61196/10 instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-aveva ripreso a tassazione costi indebitamente dedotti, ai fini Irap, e detratti aifini Iva, per il 2013, in relazione a fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] diCerchia Luigi, ritenuta c.d. cartiera, afferenti ad operazioni ritenutesoggettivamente inesistenti e, anche prescindendo dal carattere fraudolentodell’operazione, in relazione a riqualificate operazioni effettive disomministrazione illecita di personale (non avendo [OSCURATO:PERSONA] a disposizionemezzi, strumenti, materiali), ritenute esenti o non imponibili, con conseguenteindetraibilità dell’Iva e indeducibilità, ai fini Irap, dei costi per le prestazioni delpersonale.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado - confermandola sentenza di primo grado che, nell’escludere l’assolvimento da partedell’Agenzia dell’onere probatorio circa la consapevolezza da parte dellacontribuente dell’eventuale fittizietà della ditta fatturante [OSCURATO:PERSONA] diCerchia Luigi, aveva ritenuto, in base alla documentazione prodotta, dimostrataNumero registro generale 12624/2025Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 15853/2026Data pubblicazione 23/05/2026dalla contribuente la “effettività e la concretezza dei rapporti economici tra ledue società nonché la reale esistenza delle attività sottese alle operazionicontabili” - ha osservato che: 1) il giudice di primo grado aveva accertato nonsolo l’esistenza di documentazione inerente i lavoratori (come i patentini relativiai dipendenti della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; copie dei DURCrichiesti) ma anche che le prestazioni in questione erano “possibili” dando attodella esistenza di fotografie delle attrezzature di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] nel ciclo produttivo; 2) tutti i riscontri dell’Ufficio erano stati effettuatinei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA],quale soggetto “promotore” di una organizzazione fraudolenta finalizzata ad“aggirare le disposizioni di legge che disciplinavano l’esercizio dellasomministrazione del personale” mentre alla società [OSCURATO:PERSONA] dalla suddetta ditta relative a prestazioni di servizi ricevute mediantel’impiego di manodopera che si assumeva inquadrata formalmente nella ditta madi fatto svolgente il lavoro presso il cantiere della contribuente - non progressivee il cui pagamento era stato effettuato non per l’intero; nessun altro elementoera emerso a supporto della tesi accertatrice né un significativo supporto allapresunzione di inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni per cui l’Ufficionon aveva adempiuto all’onere probatorio in ordine al carattere simulato delleoperazioni in questione.3. La società contribuente si è costituita con controricorso illustrato consuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va disattesa, non ravvisandosene l’opportunità, l’istanza diriunione del presente procedimento a quello RG 25491-2022 aventi ad oggettoaltro anno di imposta; la trattazione congiunta dei ricorsi assicura, infatti, lastessa esigenza dell’unitario esame delle medesime questioni svolte nei varigiudizi e, al contemplo, maggiore ordine ed agilità di trattazione (cfr. Cass.25/08/2023, n. 25288; Sez. 5 - , Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025).Numero registro generale 12624/2025Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 15853/2026Data pubblicazione 23/05/20262.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.per avere la CGT omesso di pronunciare sulla censura formulata dall’Ufficionell’atto di appello in ordine alla assunta violazione degli artt. 19 e 21 del D.P.R.n. 633/72 nonché degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 446/97, avendo completamentetrascurato - come già la sentenza di primo grado - “la contestazionedell’indetraibilità dell’Iva esposta in fatture emesse per costi ed operazioni nonimponibili o esenti” e “della indeducibilità ai fini Irap dei costi per le prestazionidel personale”, dovendo, ad avviso dell’Ufficio, in considerazione della“impossibilità” delle prestazioni di servizi fatturate dalla ditta [OSCURATO:PERSONA](mancando i necessari macchinari e le strutture per quelle lavorazioni), esserele operazioni in questione riqualificate in termini di somministrazione (illecita) dimanodopera con conseguente indetraibilità ai fini Iva e indeducibilità ai fini Irap;in particolare, l’Agenzia evidenzia come nell’atto impositivo in questione - oltrealla indeducibilità ai fini Irap e indetraibilità dell’Iva in relazione all’utilizzo difatture ritenute afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti – fosse statacontestata “prescindendo dal carattere fraudolento dell’operazione,l’indetraibilità dell’Iva esposta su operazioni effettive di somministrazione(illecita) di personale, esenti o al limite non imponibili e l’indeducibilità ai finiIrap dei costi per le prestazioni del personale (come previsto per ladeterminazione della base imponibile ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n.446/97)”. Su questa seconda contestazione - a fronte dell’espressa censuraproposta in sede di gravame dall’Ufficio - la CGT di II grado avrebbe omesso dipronunciarsi, essendosi limitata a confermare la decisione di prime cure che, asua volta, aveva accolto il ricorso esaminando soltanto il recupero dell’Ufficiorelativo alla contestata inesistenza soggettiva delle operazioni (escludendo chequest’ultimo avesse assolto all’onere probatorio in ordine alla consapevolezzadella frode in capo alla contribuente).2.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 12624/2025Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 15853/2026Data pubblicazione 23/05/20262.2.Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, econfigura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specificherichieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione delgiudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017; Cass. 28580 del 2021); inparticolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione diqualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domandaogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato inconclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimentoo di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012).2.3.Nella specie - a fronte: 1) della contestazione da parte dell’Ufficio dellaindeducibilità ai fini Irap e indetraibilità ai fini Iva, per il 2013, in relazione afatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta c.d. cartiera,afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e, anche“prescindendo dal carattere fraudolento dell’operazione”, in relazione ariqualificate operazioni effettive di somministrazione illecita di personale (nonavendo [OSCURATO:PERSONA] a disposizione altri mezzi, strumenti, materiali), ritenuteesenti o non imponibili, con conseguente indetraibilità dell’Iva e indeducibilità,ai fini Irap, dei costi per le prestazioni del personale (v. avviso allegato alricorso); 2) della sentenza della CTP di Frosinone n. 448/04/2019 diaccoglimento del ricorso sul presupposto che, da un lato, dalla documentazionein atti (tra cui le fotografie delle attrezzature di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]),risultasse dimostrata l’effettività e la concretezza dei rapporti economici tra ledue società nonché la reale esistenza delle attività sottese alle operazionicontabili e, dall’altro, l’Ufficio non avesse provato la consapevolezza da partedella società contribuente del carattere fraudolento delle contestate operazionisoggettivamente inesistenti e, dall’altro,; 3) del motivo di appello relativo allaassunta violazione degli artt. 19 e 21 del DPR n. 633/72 nonché degli artt. 4 e 5del d.lgs. n. 446/97 (v. atto di appello allegato al ricorso) - la CGT di II grado –dopo avere riportato nella parte in fatto della sentenza impugnata dettadoglianza – ha confermato la sentenza di prime cure in ordine alla rilevataNumero registro generale 12624/2025Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 15853/2026Data pubblicazione 23/05/2026effettività delle prestazioni fatturate (“il giudice di primo grado ha accertato nonsolo l’esistenza di documentazione inerente i lavoratori come i patentini relativiai dipendenti della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]… ma anche che leprestazioni in questione erano possibili dando atto della esistenza di fotografiedelle attrezzature di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] utilizzate nel cicloproduttivo”) escludendo che l’Ufficio avesse addotto altri elementi a supportodella presunzione di inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni inquestione (“Secondo il disegno dell’Ufficio gli elementi complessivamenteacquisiti farebbero deporre per l’infedele presentazione del mod. Iva 2014 e delmodello IRAP 2014 per il periodo d’imposta 2013 perché avrebbe intrattenutorapporti con la soc. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il quale sarebbe ilpromotore, organizzatore e capo di una organizzazione criminale finalizzata adaggirare disposizioni di legge che disciplinano l’esercizio della somministrazionedel personale della cui attività se ne sarebbe avvalso la [OSCURATO:PERSONA] mentre alla soc.[OSCURATO:PERSONA] S.F. è stato contestato solodi essere destinatario delle fatture emesse dalla Romana M. per € 263.380,226.Per dette fatture è stata riscontrata la non progressività delle stesse, ilpagamento in acconto e non per l’intero di alcuna mano d’opera, inquadrata nellaRomana M. ma di fatto avrebbero prestato lavoro presso il loro cantiere. Poi sipassa alla disamina della giurisprudenza che si ritiene meglio aderente allafattispecie. Nulla di più: nessun altro elemento a supporto della tesi accertatricenè un significativo supporto alla presunzione di inesistenza oggettiva esoggettiva delle operazioni. In relazione a tali risultanze, questa Corte ritieneche l’Ufficio non abbia mai adempiuto all’onere probatorio per dimostrarel’effettività o, al contrario, la simulazione delle operazioni contestate”, pag. 3della sentenza impugnata); con ciò, la CGT di II grado ha evidentementedisatteso anche la censura relativa all’assunta violazione degli artt. 19 e 21 delDPR n. 633/72 nonché degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 446/97 in quanto, avendoaccertato “l’effettività e la concretezza dei rapporti economici tra le due società”e, in particolare, la “possibilità” delle prestazioni fatturate in considerazione nonNumero registro generale 12624/2025Numero sezionale 3223/2026Numero di raccolta generale 15853/2026Data pubblicazione 23/05/2026solo della documentazione inerente i lavoratori ma delle riscontrate – in basealla prodotta documentazione fotografica – “attrezzature di proprietà della RomaMontaggi utilizzate nel ciclo produttivo”, ha escluso, in sostanza, la fondatezzadella contestazione di illecita somministrazione di manodopera stante la rilevatasussistenza di autonomia organizzativa e, dunque, di una assunzione del rischiodi impresa in capo alla ditta [OSCURATO:PERSONA].3. In conclusione, il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.5.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro5.900,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generalied accessori di legge.Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Presidente