CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24817/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di UDINEi dato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Udine del 6 maggio 2021, con la quale è stato condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art.660 cod. pen., commesso il 16 e 17 agosto 2017 in Tricesimo ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o il minimo della pena, con i benefici di legge. 3. E' stato riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione, evidenziandosi che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte rileva il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle p voiu spese processuali e trzeugmezundella somma di tremila euro la Cassa delle ammende. Pr (2 Così deciso