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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41750/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina il 06/11/2020 nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile- Ordine degli Avvocati di Siracusa, che ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso degli imputati; lette le conclusioni degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato, e, in subordine, che la sentenza sia annullata solo limitatamente al capo C);[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina, riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza n. 342 del 2019 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la complessiva pena di tre anni e otto mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è imputato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di molteplici fatti di corruzione in atti giudiziari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa, e di [OSCURATO:PERSONA], magistrato in servizio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, nonché di numerosi reati di falso in atto pubblico, di corruzione di associazione per delinquere, di tentata concussione, di rivelazione di segreti d'ufficio, di accesso abusivo a sistema telematico, di tentata induzione indebita a dare o premettere utilità, di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e illecito finanziamento al gruppo politico denominato ALA.

In particolare, quanto a quest'ultimo reato, a [OSCURATO:PERSONA] si contesta, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di aver corrisposto all'allora Parlamentare della [OSCURATO:PERSONA], coordinatore del gruppo politico ALA, la somma di 300.000 euro; tale dazione, secondo l'imputazione, sarebbe stata eseguita "predisponendo in tal modo un canale di comunicazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], utilizzato dal primo al fine di sollecitare un interessamento di [OSCURATO:PERSONA] per la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale componente del Consiglio di Stato, che il [OSCURATO:PERSONA] poneva in essere, intervenendo in una procedura in atto che portava alla indicazione in sede di consiglio del Ministri dello stesso Mineo, che non veniva nominato a causa di rilievi disciplinari mossi nei suoi riguardi in sede di valutazione della proposta di nomina da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nonché al fine di sollecitare un intervento di [OSCURATO:PERSONA] sul C.G.A. nel contenzioso amministrativo che coinvolgeva la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (così l'imputazione; il capo è quello C) del procedimento n. 2932/18 RGNR).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina che, evidenziata l'incongruità della pena applicata, ha articolato un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. quanto alla qualificazione giuridica del fatto oggetto del capo di imputazione relativo all'illecito finanziamento, di cui si è detto.

Dalla stessa struttura del capo di imputazione, argomenta il Procuratore ricorrente, emergerebbe come le somme corrisposte non siano state versate per finanziare il partito che a [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento, ma per ottenere in cambio l'intervento del parlamentare in favore di Mineo e, quindi, per compiere atti contrari a suoi doveri di parlamentare; dunque, una corruzione propria o una corruzione per l'esercizio della funzione.3.

Sono stati depositati motivi nuovi con cui si ripercorrono i fatti al fine di evidenziare il nesso di corrispettività tra la dazione dei 300.000 euro e l'attività favoritrice di [OSCURATO:PERSONA].

4. È stata depositata una memoria nell'interesse dell'imputato.

Il Tribunale avrebbe "rispettato" il giudicato formatosi sul "patteggiamento" richiesto e ottenuto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], in cui si era convenuto sulla qualificazione giuridica del reato contestato al capo di imputazione in esame; si evidenzia come la Sesta Sezione della Corte, con la sentenza n. 9930 del 4.2.2020, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto lo stesso fatto per cui è stato proposto il ricorso in esame.

Si assume che il giudicato formatosi sulla posizione del coimputato sarebbe intangibile ed il Giudice per l'udienza preliminare, che ne era al corrente, non avrebbe potuto discostarsene; la stessa Procura della Repubblica, con riguardo alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non aveva proposto impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti di questi.

Sotto altro profilo il ricorso sarebbe inammissibile per non avere il Procuratore Generale contestato la illegalità della pena ma la sua "entità morale".

Sotto ulteriore profilo si deduce l'inammissibilità del ricorso perché, in ragione della giurisprudenza secondo cui il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione di pena è ammissibile per erronea qualificazione del fatto solo in caso di errore manifesto, nel caso di specie il dedotto errore non sarebbe manifesto.

Si ripercorre il testo della imputazione e si evidenzia come in essa non sarebbe descritto un rapporto sinallagmatico tra la dazione illecita del privato e l'atto del pubblico agente; si tratterebbe dunque di un fatto la cui qualificazione sarebbe al più opinabile.

Si aggiunge che la condotta di corruzione di cui il Procuratore ricorrente si duole sarebbe in sostanza quella contestata al capo A), per il quale pure la pena è stata patteggiata.

Con il capo A), in particolare, si è contestato il reato di corruzione in atti giudiziari; Mineo, per compiere una serie di atti, si sarebbe fatto corrispondere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di 115.039 euro e avrebbe fatto proporre al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa la propria nomina a Consigliere di Stato da parte di [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, un fatto corruttivo che, secondo l'imputato, comprenderebbe anche il segmento relativo al finanziamento illecito in favore di [OSCURATO:PERSONA]; si afferma inoltre che se il Procuratore avesse contestato per il capo C) il reato di corruzione, questa sarebbe stata assorbita nel reato più grave di cui all'art. 319 ter cod. pen. contestato al capo a); né [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere chiamato a rispondere di concorso nella corruzione di cui al capo A) perché la sua partecipazione all'accordo corruttivo non è stata ipotizzata e se il Pubblico Ministero avesse ipotizzato un concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel fatto corruttivo in questione avrebbe dovuto impugnare detto capo.

Sotto ulteriore profilo si assume che l'eventuale annullamento della sentenza per il capo C), non potrebbe comunque produrre effetti sugli altri capi di imputazione e dunque la sentenza dovrebbe al più essere annullata solo per il Capo in questione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di sindacato della Corte di cassazione sulla qualificazione del fatto oggetto di sentenza di applicazione di pena, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

2.1. In ragione del principio indicato, la lettura della imputazione di cui al capo C) del procedimento n. 2932/18 R.G.N.R. rivela con immediatezza come il fatto contestato sia strutturalmente costruito e descritto facendo riferimento ad rapporto sinallagmatico e, quindi, ad un fatto corruttivo; [OSCURATO:PERSONA], si legge testualmente, avrebbe ricevuto denaro dall'imputato per compiere una serie di condotte che avevano la loro giustificazione causale nei voleri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che erano corrispettive alla dazione.

Dunque, non un finanziamento illecito ma una dazione finalizzata ad un "facere" da parte del pubblico agente; il fatto descritto, al di là della sua riconducibilità al delitto di corruzione propria ovvero a quello di corruzione per l'esercizio della funzione ovvero ad altro reato, non poteva essere sussunto nel reato previsto dagli artt. 7 della legge n. 195 del 1974 e 4, comma 1, della legge n. 659 del 1981.

Una qualificazione giuridica manifestamente errata, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

2.2. Diversamente dagli assunti difensivi, non assume decisivo rilievo la intervenuta definizione della posizione giuridica del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale, invece, è stata applicata la pena anche per il reato di cui al capo c), di cui si discute.

È utile evidenziare come la Sesta Sezione della Corte, con la sentenza n. 9030 del 04/02/2020 emessa nell'ambito del procedimento relativo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarò inammissibile il ricorso dell'imputato che, tuttavia, aveva un oggetto del tutto distinto da quello in esame, atteso che in quel procedimento era stata dedotta la erronea qualificazione giuridica dei fatti di corruzione, che si assumeva, dovessero invece essere ricondotti al diverso reato di traffico illecito di influenze.Alla Corte, dunque, non era stata devoluta la questione della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo C), perché il capo in questione non era stato oggetto di ricorso.

Né si prospetta il rischio di revisione, avendo la Corte peraltro chiarito che non è nemmeno invocabile la revisione, ex art.630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.,sul presupposto della contraddittorietà dei fatti giudicati in una sentenza di applicazione di pena rispetto a quelli oggetto di altra sentenza di patteggiamento, posto che tale tipologia di provvedimento non rientra nel genus "altra sentenza penale irrevocabile" di cui alla norma in questione (Sez. 5, n. 34443 del 04/05/2015, Paoli, Rv. 264995).

Si tratta di una soluzione che si giustifica alla luce della considerazione del contenuto cognitivo della sentenza di applicazione della pena: come è stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nel genere di sentenze in esame "il giudice ha come esclusivo parametro di valutazione la non sussistenza "sulla base degli atti" delle condizioni legittimanti il proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., non essendo tenuto ad affrontare il "pieno merito" della responsabilità penale secondo i canoni di valutazione imposti al giudice del dibattimento (o del giudizio abbreviato) dall'art. 530 cod. proc. pen. (v. tra le altre Sez.

U, n.10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez.

U, n.5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135).

In maniera condivisibile si è acutamente osservato come non potrebbe argomentarsi in senso contrario sulla base dell'inclusione, a seguito della legge n. 134 del 2003, della sentenza di patteggiamento nel novero delle pronunce soggette a revisione.

Il "parallelismo" tra decisioni soggette a revisione e decisioni idonee ad instaurare il confronto ai fini della valutazione dell'inconciliabilità dei giudicati, infatti, è escluso dal riferimento al decreto penale di condanna, riconducibile ex lege tra le prime e tuttavia escluso dal novero delle seconde: eloquente, in tal senso, è la Relazione al nuovo codice di rito, che espressamente sottolineava come il decreto penale non presupponga un accertamento pieno del fatto, che possa, servendo quale indiscutibile punto fermo in tema di responsabilità, condurre a rivedere altra sentenza di opposto contenuto.

Sotto questo profilo, anzi, il comune riferimento all'insussistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., contenuto nella disciplina dei due istituti (art. 444 cod. proc. pen. e art. 459, comma 3, cod proc. pen.) conferma l'esclusione della sentenza di applicazione della pena su richiesta dal genus "altra sentenza penale irrevocabile" idoneo ad integrare il caso di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Cosi testualmente, Sez. 5, n. 34443 del 2015, cit.).

2.3. Né assume decisivo rilievo l'assunto difensivo relativo ai rapporti tra il fatto corruttivo di cui al capo C), per il quale si discute, e quello contestato al capo A).

Si è già detto di come, secondo l'imputato, la condotta di corruzione di cui il Procuratore ricorrente si duole sarebbe in sostanza quella contestata al capo A), per il quale pure la pena è stata patteggiata.Due considerazioni si impongono.

La prima attiene alla descrizione del capo di imputazione sub a) che ruota attorno a due segmenti fattuali.

Nel secondo segmento si contesta a Mineo di avere ottenuto, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], come corrispettivo dell'inquinamento della sua funzione, la proposta di nomina in suo favore, quale consigliere di Stato, al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

Dunque un fatto diverso rispetto a quello di cui al capo C) nel quale invece si contesta — in modo fondato o meno- la dazione di denaro, di cui non si fa menzione nel capo A), da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per fare in modo che questi proponesse Mineo al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

La lettura delle sue imputazioni non depone affatto nel senso della ipotizzata coincidenza dei due fatti corruttivi.

La seconda considerazione è che, pur volendo ritenere coincidenti i due fatti, nondimeno la pena inflitta sarebbe illegale in ragione della violazione del principio del bis in idem.

3. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio nella sua interezza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina - Sezione del Giudice per le indagini preliminari- per l'ulteriore corso, non essendo consentito al giudice modificare unilateralmente i termini dell' accordo intervenuto tra le parti poiché in tal modo verrebbe meno la base consensuale su cui si fonda il rito semplificato.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina il 06/11/2020 nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile- Ordine degli Avvocati di Siracusa, che ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso degli imputati; lette le conclusioni degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato, e, in subordine, che la sentenza sia annullata solo limitatamente al capo C);[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza n. 342 del 2019 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la complessiva pena di tre anni e otto mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è imputato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di molteplici fatti di corruzione in atti giudiziari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa, e di [OSCURATO:PERSONA], magistrato in servizio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, nonché di numerosi reati di falso in atto pubblico, di corruzione di associazione per delinquere, di tentata concussione, di rivelazione di segreti d'ufficio, di accesso abusivo a sistema telematico, di tentata induzione indebita a dare o premettere utilità, di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e illecito finanziamento al gruppo politico denominato ALA. In particolare, quanto a quest'ultimo reato, a [OSCURATO:PERSONA] si contesta, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di aver corrisposto all'allora Parlamentare della [OSCURATO:PERSONA], coordinatore del gruppo politico ALA, la somma di 300.000 euro; tale dazione, secondo l'imputazione, sarebbe stata eseguita "predisponendo in tal modo un canale di comunicazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], utilizzato dal primo al fine di sollecitare un interessamento di [OSCURATO:PERSONA] per la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale componente del Consiglio di Stato, che il [OSCURATO:PERSONA] poneva in essere, intervenendo in una procedura in atto che portava alla indicazione in sede di consiglio del Ministri dello stesso Mineo, che non veniva nominato a causa di rilievi disciplinari mossi nei suoi riguardi in sede di valutazione della proposta di nomina da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nonché al fine di sollecitare un intervento di [OSCURATO:PERSONA] sul C.G.A. nel contenzioso amministrativo che coinvolgeva la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (così l'imputazione; il capo è quello C) del procedimento n. 2932/18 RGNR). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina che, evidenziata l'incongruità della pena applicata, ha articolato un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. quanto alla qualificazione giuridica del fatto oggetto del capo di imputazione relativo all'illecito finanziamento, di cui si è detto. Dalla stessa struttura del capo di imputazione, argomenta il Procuratore ricorrente, emergerebbe come le somme corrisposte non siano state versate per finanziare il partito che a [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento, ma per ottenere in cambio l'intervento del parlamentare in favore di Mineo e, quindi, per compiere atti contrari a suoi doveri di parlamentare; dunque, una corruzione propria o una corruzione per l'esercizio della funzione.3. Sono stati depositati motivi nuovi con cui si ripercorrono i fatti al fine di evidenziare il nesso di corrispettività tra la dazione dei 300.000 euro e l'attività favoritrice di [OSCURATO:PERSONA]. 4. È stata depositata una memoria nell'interesse dell'imputato. Il Tribunale avrebbe "rispettato" il giudicato formatosi sul "patteggiamento" richiesto e ottenuto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], in cui si era convenuto sulla qualificazione giuridica del reato contestato al capo di imputazione in esame; si evidenzia come la Sesta Sezione della Corte, con la sentenza n. 9930 del 4.2.2020, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto lo stesso fatto per cui è stato proposto il ricorso in esame. Si assume che il giudicato formatosi sulla posizione del coimputato sarebbe intangibile ed il Giudice per l'udienza preliminare, che ne era al corrente, non avrebbe potuto discostarsene; la stessa Procura della Repubblica, con riguardo alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non aveva proposto impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti di questi. Sotto altro profilo il ricorso sarebbe inammissibile per non avere il Procuratore Generale contestato la illegalità della pena ma la sua "entità morale". Sotto ulteriore profilo si deduce l'inammissibilità del ricorso perché, in ragione della giurisprudenza secondo cui il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione di pena è ammissibile per erronea qualificazione del fatto solo in caso di errore manifesto, nel caso di specie il dedotto errore non sarebbe manifesto. Si ripercorre il testo della imputazione e si evidenzia come in essa non sarebbe descritto un rapporto sinallagmatico tra la dazione illecita del privato e l'atto del pubblico agente; si tratterebbe dunque di un fatto la cui qualificazione sarebbe al più opinabile. Si aggiunge che la condotta di corruzione di cui il Procuratore ricorrente si duole sarebbe in sostanza quella contestata al capo A), per il quale pure la pena è stata patteggiata. Con il capo A), in particolare, si è contestato il reato di corruzione in atti giudiziari; Mineo, per compiere una serie di atti, si sarebbe fatto corrispondere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di 115.039 euro e avrebbe fatto proporre al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa la propria nomina a Consigliere di Stato da parte di [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, un fatto corruttivo che, secondo l'imputato, comprenderebbe anche il segmento relativo al finanziamento illecito in favore di [OSCURATO:PERSONA]; si afferma inoltre che se il Procuratore avesse contestato per il capo C) il reato di corruzione, questa sarebbe stata assorbita nel reato più grave di cui all'art. 319 ter cod. pen. contestato al capo a); né [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere chiamato a rispondere di concorso nella corruzione di cui al capo A) perché la sua partecipazione all'accordo corruttivo non è stata ipotizzata e se il Pubblico Ministero avesse ipotizzato un concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel fatto corruttivo in questione avrebbe dovuto impugnare detto capo. Sotto ulteriore profilo si assume che l'eventuale annullamento della sentenza per il capo C), non potrebbe comunque produrre effetti sugli altri capi di imputazione e dunque la sentenza dovrebbe al più essere annullata solo per il Capo in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di sindacato della Corte di cassazione sulla qualificazione del fatto oggetto di sentenza di applicazione di pena, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). 2.1. In ragione del principio indicato, la lettura della imputazione di cui al capo C) del procedimento n. 2932/18 R.G.N.R. rivela con immediatezza come il fatto contestato sia strutturalmente costruito e descritto facendo riferimento ad rapporto sinallagmatico e, quindi, ad un fatto corruttivo; [OSCURATO:PERSONA], si legge testualmente, avrebbe ricevuto denaro dall'imputato per compiere una serie di condotte che avevano la loro giustificazione causale nei voleri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che erano corrispettive alla dazione. Dunque, non un finanziamento illecito ma una dazione finalizzata ad un "facere" da parte del pubblico agente; il fatto descritto, al di là della sua riconducibilità al delitto di corruzione propria ovvero a quello di corruzione per l'esercizio della funzione ovvero ad altro reato, non poteva essere sussunto nel reato previsto dagli artt. 7 della legge n. 195 del 1974 e 4, comma 1, della legge n. 659 del 1981. Una qualificazione giuridica manifestamente errata, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. 2.2. Diversamente dagli assunti difensivi, non assume decisivo rilievo la intervenuta definizione della posizione giuridica del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale, invece, è stata applicata la pena anche per il reato di cui al capo c), di cui si discute. È utile evidenziare come la Sesta Sezione della Corte, con la sentenza n. 9030 del 04/02/2020 emessa nell'ambito del procedimento relativo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarò inammissibile il ricorso dell'imputato che, tuttavia, aveva un oggetto del tutto distinto da quello in esame, atteso che in quel procedimento era stata dedotta la erronea qualificazione giuridica dei fatti di corruzione, che si assumeva, dovessero invece essere ricondotti al diverso reato di traffico illecito di influenze.Alla Corte, dunque, non era stata devoluta la questione della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo C), perché il capo in questione non era stato oggetto di ricorso. Né si prospetta il rischio di revisione, avendo la Corte peraltro chiarito che non è nemmeno invocabile la revisione, ex art.630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.,sul presupposto della contraddittorietà dei fatti giudicati in una sentenza di applicazione di pena rispetto a quelli oggetto di altra sentenza di patteggiamento, posto che tale tipologia di provvedimento non rientra nel genus "altra sentenza penale irrevocabile" di cui alla norma in questione (Sez. 5, n. 34443 del 04/05/2015, Paoli, Rv. 264995). Si tratta di una soluzione che si giustifica alla luce della considerazione del contenuto cognitivo della sentenza di applicazione della pena: come è stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nel genere di sentenze in esame "il giudice ha come esclusivo parametro di valutazione la non sussistenza "sulla base degli atti" delle condizioni legittimanti il proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., non essendo tenuto ad affrontare il "pieno merito" della responsabilità penale secondo i canoni di valutazione imposti al giudice del dibattimento (o del giudizio abbreviato) dall'art. 530 cod. proc. pen. (v. tra le altre Sez. U, n.10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n.5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135). In maniera condivisibile si è acutamente osservato come non potrebbe argomentarsi in senso contrario sulla base dell'inclusione, a seguito della legge n. 134 del 2003, della sentenza di patteggiamento nel novero delle pronunce soggette a revisione. Il "parallelismo" tra decisioni soggette a revisione e decisioni idonee ad instaurare il confronto ai fini della valutazione dell'inconciliabilità dei giudicati, infatti, è escluso dal riferimento al decreto penale di condanna, riconducibile ex lege tra le prime e tuttavia escluso dal novero delle seconde: eloquente, in tal senso, è la Relazione al nuovo codice di rito, che espressamente sottolineava come il decreto penale non presupponga un accertamento pieno del fatto, che possa, servendo quale indiscutibile punto fermo in tema di responsabilità, condurre a rivedere altra sentenza di opposto contenuto. Sotto questo profilo, anzi, il comune riferimento all'insussistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., contenuto nella disciplina dei due istituti (art. 444 cod. proc. pen. e art. 459, comma 3, cod proc. pen.) conferma l'esclusione della sentenza di applicazione della pena su richiesta dal genus "altra sentenza penale irrevocabile" idoneo ad integrare il caso di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Cosi testualmente, Sez. 5, n. 34443 del 2015, cit.). 2.3. Né assume decisivo rilievo l'assunto difensivo relativo ai rapporti tra il fatto corruttivo di cui al capo C), per il quale si discute, e quello contestato al capo A). Si è già detto di come, secondo l'imputato, la condotta di corruzione di cui il Procuratore ricorrente si duole sarebbe in sostanza quella contestata al capo A), per il quale pure la pena è stata patteggiata.Due considerazioni si impongono. La prima attiene alla descrizione del capo di imputazione sub a) che ruota attorno a due segmenti fattuali. Nel secondo segmento si contesta a Mineo di avere ottenuto, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], come corrispettivo dell'inquinamento della sua funzione, la proposta di nomina in suo favore, quale consigliere di Stato, al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. Dunque un fatto diverso rispetto a quello di cui al capo C) nel quale invece si contesta — in modo fondato o meno- la dazione di denaro, di cui non si fa menzione nel capo A), da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per fare in modo che questi proponesse Mineo al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. La lettura delle sue imputazioni non depone affatto nel senso della ipotizzata coincidenza dei due fatti corruttivi. La seconda considerazione è che, pur volendo ritenere coincidenti i due fatti, nondimeno la pena inflitta sarebbe illegale in ragione della violazione del principio del bis in idem. 3. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio nella sua interezza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina - Sezione del Giudice per le indagini preliminari- per l'ulteriore corso, non essendo consentito al giudice modificare unilateralmente i termini dell' accordo intervenuto tra le parti poiché in tal modo verrebbe meno la base consensuale su cui si fonda il rito semplificato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli at
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