CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18221/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10180-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma,[OSCURATO:PERSONA] 14,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] NAVARRA , rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] CARBONE , SantoVIOTTI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già Eni G as e L uce S.p.a.), in persona del l egale r appresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle [OSCURATO:PERSONA] 7 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che la Oggetto SOMMINISTRAZIONE Inammissibilità dei motivi di ricorso R.G.N.10180/2022 Cron. Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] VILIGIARDI; -controricorrente - Avversola sentenza n. 2904/21 del la C orte di Appello di Milano , depositata in data 08/10/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di duemotivi, per la cassazione della sentenza n. 2904/21, dell’8 ottobre 2021, della Corte di Appello di Milano , che – in accoglimento de l gravame proposto da lla società Eni G as e [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA]; d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) avverso la sentenza n. 7769/19, del 9 luglio 2019, resa dal Tribunale di Milano – ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento, in favore della società appellante, dell’importo di € 31.871,74; -che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver esperito azione di accertamento negativo, volta a conseguire la declaratoria di non debenza, alla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., dell’importo di € 31.871,74, di cui alla fattura n. M156617725 del 24 luglio 2015 (ovvero, in subordine –e previo svolgimento di CTU –l’accertamento dell’eccessività dell’importo di cui alla suddetta fattura), nonché, con essa, azione di risarcimento danni; - che a ccolta dal primo giudice la sola domanda di accertamento negativo – con rigetto di quella risarcitoria per omessa fatturazione dei consumi (e della riconvenzionale della società convenuta, finalizzata a l pagamento della somma indicata in fattura), il giudice di appello ribaltava la decisione, condannando l’odierna ricorrente al pagamento del ridetto importo di € 31.871,74; - c he avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base –come detto – di due motivi; -che il primo motivo, articolato in due diverse censure, in primo luogo denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.; -che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’odierna ricorrente non avrebbe provveduto ad una specifica contestazione dei fatti addotti e dei documenti prodotti da controparte; -che tale affermazione, per contro , risulterebbe smentita dalla semplice lettura degli atti di causa; -che quanto, invece, alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., essa è argomentata sul rilievo che, trattandosi di contratto di somministrazione di energia elettrica, incombeva sul preteso creditore l’onere di dare evidenza del quantum dei kwh erogatiai fini della prova del preteso corrispettivo; - che, viceversa , i documenti allegati dalla società convenuta (c.d. file AGL) non rec herebbero alcuna intestazione, nulla provando né circa la loro provenienza né in ordine agli eventuali dati di consumo dal 14 giugno 2014 al 24 luglio 2015; - che , in secondo luogo , la ricorrente lamenta erronea interpretazione e valutazione dei documenti allegati in relazione al periodo di doppio conguaglio, ciò che integrerebbe violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; -che, in particolare, è lamentato “il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte di ENI con riferimento ai consumi effettivi di [OSCURATO:SOCIETA]”, atteso che da un semplice confronto tra la fattura del 24 luglio 2015 e quella del 10 novembre 2011, in cui sarebbe “espressamente indicato il medesimo periodo di conguaglio”, emergerebbe “in modo chiaro ed evidente il doppio conguaglio operato”; -che il secondo motivo di ricorso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 161 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale avrebbe “omesso di pronunciarsi in riferimento alle circostanze e contestazioni spiegate in primo grado e in sede di appello dalla odierna ricorrente, riguardanti il mancato rispetto delle tempistiche di fatturazione dei consumi”; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto - che il ricorso va dichiarato inammissibile , in entrambi i motivi in cui si articola; - che l’inammissibilità va, innanzitutto, dichiarata quanto alle due censure nelle quali si sostanzia il primo motivo della presente impugnazione; - che, in particolare, quanto alla de nunciata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., dedotta sotto il profilo dell’errata declaratoria della “non contestazione” dei documenti prodotti dalla società convenuta, deve preliminarmente rilevarsi come il principio di non contestazione operi soltantoin relazione ai fatti allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti (Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01) o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3306, Rv. 657014-01); -che siffatto rilievo non giova, però, alla ricorrente, visto che l’idoneità dei documenti – che in sentenza si assumono come “non contestati” dalla società [OSCURATO:SOCIETA] –a fondare la pretesa di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. è stata, comunque, positivamente vagliata dalla Corte territoriale; -che essa, infatti, ha messo in luce la “corrispondenza tra i consumi complessivi e quelli oggetto di fatturazione con l’ultima bolletta emessa ([OSCURATO:DATA_NASCITA])” e “oggetto di contestazione”, rilevando, in particolare, “esservi corrispondenza tra i dati relativi alla lettura del contatore, effettuata il 30.06.2014 dal distributore e l’omologo dato riportato in fattura”; -che, del pari, è stata posta in luce la corrispondenza tra i totali dei consumi,fatturati in bolletta, dal 20 agosto 2010 al 31maggio 2014, pari a 395,842 kwh, giacché “coincide con il dato ricavabile […] sommando i dati di consumo totale […] rilevati dal distributore”; -che, d’altra parte, l’apprezzamento che di tali documenti ha operato la Corte territoriale non può essere censurata neppure a norma degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.; -che, difatti, quanto alla denunciata violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, deve ribadirsi come la stessa sia ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso senso , più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02, Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01, oltre a Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118- 01); - che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non è , pertanto, denunciabile “quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove” e ciò perché “le prove devonoessere dal giudice valutate secondo il «suo» – precisa l’art. 116 – prudente apprezzamento” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 34786del 2021, cit . ) ; - che, d ifatti, se è vero che l’uso “nella disposizione dell’aggettivo possessivo «suo» non hail senso del rimando ad un’arbitrarietà soggettiva”, perché si tratta pur sempre “dell’attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del «prudente» apprezzamento” (visto che, con riferimento a quello compiuto dal giudice, la “legge non parla di «suo apprezzamento», ma di «suo prudente apprezzamento»”), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova che deriva “il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall’art. 116”, con l’ulteriore conseguenza che il “controllo sul giudizio di fatto resta affidato all’impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull’atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio” (così, in motivazione, sempre Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.);- che, i n conclusione, l’art. 116 cod. proc. civ. fonda “l’autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell’autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.); -che inammissibile è pure la censura di violazione dell’art.2697 cod. civ., in quanto la sentenza impugnata non ha affatto disatteso il principio che pone a carico del somministrante la prova dei kwh erogati, come conferma, del resto,la circostanza che la doglianza della ric orrente si risolve, piuttosto, nell’assunto secondo cui i documenti prodotti dalla controparte non sarebbero idonei a provare gli eventuali dati di consumo dal 14 giugno 2014 al 24 luglio 2015; -che, per contro, la “violazione del precetto di cui all’art.2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6- 3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01), restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), sebbene, ovviamente,“entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit .), ovvero evidenziando la presenza, nella motivazione, di profili di “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01;Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880- 01) o di inconciliabilità logica (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), tali da rendere le sue “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), censure, queste, neppure prospettate nel caso che occupa; - che le stesse ragioni da ultimo indicate comportano l’inammissibilità anche della seconda censura, sempre articolata con il primo motivo di ricorso , che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. , risolvendosi, nuovamente, nella stigmatizzazione non di un’errata distribuzione, “inter partes”, degli oneri probatori, bensì di una “erronea interpretazione e valutazione dei documenti allegati in relazione al periodo di doppio conguaglio”; -che pure il secondo motivo di ricorso è inammissibile; -che all’esito del primo grado di giudizio – secondo quanto si evince dalla sommaria esposizione dei fatti di causa, contenuta nello stesso ricorso– era stata rigettata la domanda risarcitoria per la tardiva fatturazione dei consumi e tardivo conguaglio; -che, sul punto, non è stato proposto gravame incidentale dalla società [OSCURATO:SOCIETA],ragion per cui il giudice di appello non doveva pronunciarsi in ordine alla domanda concernente “il mancato rispetto delle tempistiche di fatturazione dei consumi”; - che, d’altra parte, ove la censura oggetto del presente motivo dovesse inten dersi riferita all’ omesso esame della circostanza di fatto costituita dal mancato rispetto delle tempistiche di fatturazione dei consumi (e cioè quale argomentazione idonea a giustificare la conferma della non debenza di alcuna somma alla società erogatrice l’energia elettrica), essa avrebbe dovuto denunciare l’esistenza di un vizio motivazionale, e non già di un’omessa pronuncia; - che , difatti, il vizio di omessa pronuncia ricorre allorché “sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti”, mentre “il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio” (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 3 marzo 2020, n. 5730, Rv.657560-01); -che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inamm i ssibile ; -che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a lla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto