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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 18386/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 7 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali in relazione alla pena di mesi sei di reclusione, inflittagli per il delitto di furto aggravato commesso nel 2014 e lo ammetteva alla detenzione domiciliare.

2. Ricorre per cassazione Sabella a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato la violazione di norme processuali in conseguenza della mancata notificazione al difensore di fiducia ed ad esso condannato istante dell'avviso di fissazione dell'udienza celebrata dinanzi al Tribunale di sorveglianza con la conseguente nullità assoluta degli atti e dell'ordinanza conclusiva del procedimento.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1.In primo luogo si è acquisita documentazione relativa allo stato di esecuzione della pena per la quale Sabella ha formulato istanza di ammissione a misure alternative, dalla quale emerge che, ottenuta la detenzione domiciliare col provvedimento impugnato in questa sede, la relativa esecuzione ha avuto inizio il 15 aprile 2021 e si è protratta sino al 3 giugno 2021 allorchè Sabella è stato liberato per effetto dell'ordinanza emessa in data 26 maggio 2021 dal Tribunale di sorveglianza di sospensione dell'esecutività della precedente ordinanza di rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale.

Residua, dunque, ancora una porzione di pena detentiva da espiare, pari ad un mese e sette giorni di reclusione, ragione per la quale sussiste altresì l'interesse, concreto ed attuale, del ricorrente ad ottenere da questa Corte una pronuncia sull'impugnazione proposta.

2. Dalla verifica degli atti processuali, cui questo giudice di legittimità è abilitato per la natura processuale della questione sollevata col ricorso, che lo autorizza al riscontro anche dei relativi presupposti fattuali, necessari per pervenire alla decisione, risulta che, regolarmente notificato al difensore di fiducia del condannato istante, avv.to [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al A- Tribunale di sorveglianza, a causa dell'omessa notificazione dello stesso avviso all'interessato il procedimento aveva subito diversi rinvii a nuovo ruolo sino al 10 giugno 2020, data nella quale l'udienza non era stata celebrata probabilmente per le note vicende legate alla pandemia di covid-19 con rinvio al 7 aprile 2021.

In questa data dal verbale d'udienza erano risultati assenti sia il difensore di fiducia, sostituito da un legale nominato d'ufficio e prontamente reperito, sia l'interessato Sabella.

Nè vi è prova agli atti che il patrocinatore di fiducia ed il suo assistito abbiano ricevuto notizia del rinvio del procedimento all'udienza nella quale lo stesso era stato trattenuto in decisione dal Tribunale di sorveglianza e quindi siano stati messi nelle condizioni pratiche di potervi presenziare e svolgere le attività difensive.

Ne discende la nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179 cod. proc. pen. degli atti processuali e, per derivazione, dell'ordinanza impugnata (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), che va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.

Così deciso il 20 aprile 2022.

Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 7 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali in relazione alla pena di mesi sei di reclusione, inflittagli per il delitto di furto aggravato commesso nel 2014 e lo ammetteva alla detenzione domiciliare. 2. Ricorre per cassazione Sabella a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato la violazione di norme processuali in conseguenza della mancata notificazione al difensore di fiducia ed ad esso condannato istante dell'avviso di fissazione dell'udienza celebrata dinanzi al Tribunale di sorveglianza con la conseguente nullità assoluta degli atti e dell'ordinanza conclusiva del procedimento. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1.In primo luogo si è acquisita documentazione relativa allo stato di esecuzione della pena per la quale Sabella ha formulato istanza di ammissione a misure alternative, dalla quale emerge che, ottenuta la detenzione domiciliare col provvedimento impugnato in questa sede, la relativa esecuzione ha avuto inizio il 15 aprile 2021 e si è protratta sino al 3 giugno 2021 allorchè Sabella è stato liberato per effetto dell'ordinanza emessa in data 26 maggio 2021 dal Tribunale di sorveglianza di sospensione dell'esecutività della precedente ordinanza di rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Residua, dunque, ancora una porzione di pena detentiva da espiare, pari ad un mese e sette giorni di reclusione, ragione per la quale sussiste altresì l'interesse, concreto ed attuale, del ricorrente ad ottenere da questa Corte una pronuncia sull'impugnazione proposta. 2. Dalla verifica degli atti processuali, cui questo giudice di legittimità è abilitato per la natura processuale della questione sollevata col ricorso, che lo autorizza al riscontro anche dei relativi presupposti fattuali, necessari per pervenire alla decisione, risulta che, regolarmente notificato al difensore di fiducia del condannato istante, avv.to [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al A- Tribunale di sorveglianza, a causa dell'omessa notificazione dello stesso avviso all'interessato il procedimento aveva subito diversi rinvii a nuovo ruolo sino al 10 giugno 2020, data nella quale l'udienza non era stata celebrata probabilmente per le note vicende legate alla pandemia di covid-19 con rinvio al 7 aprile 2021. In questa data dal verbale d'udienza erano risultati assenti sia il difensore di fiducia, sostituito da un legale nominato d'ufficio e prontamente reperito, sia l'interessato Sabella. Nè vi è prova agli atti che il patrocinatore di fiducia ed il suo assistito abbiano ricevuto notizia del rinvio del procedimento all'udienza nella quale lo stesso era stato trattenuto in decisione dal Tribunale di sorveglianza e quindi siano stati messi nelle condizioni pratiche di potervi presenziare e svolgere le attività difensive. Ne discende la nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179 cod. proc. pen. degli atti processuali e, per derivazione, dell'ordinanza impugnata (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), che va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 20 aprile 2022. Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]
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