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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 22361/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle part:13 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati, in rubrica ascrittigli, ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione interna ed esterna.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p. e, pur riconoscendo che la pena applicata è quella su cui è stato raggiunto l'accordo delle parti, anche alla determinazione della pena, in quanto il giudice non menziona le diminuzioni richieste in relazione all'avvenuto risarcimento del danno e alle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017.

Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, circostanze tutte non configurabili nel caso in esame.

Il giudice di merito, peraltro, ha provveduto ad uniformarsi al dictum della sentenza di annullamento senza rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione in data 23.10.2019, applicando la disciplina della continuazione, come richiesto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] tensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle part:13 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati, in rubrica ascrittigli, ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione interna ed esterna. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p. e, pur riconoscendo che la pena applicata è quella su cui è stato raggiunto l'accordo delle parti, anche alla determinazione della pena, in quanto il giudice non menziona le diminuzioni richieste in relazione all'avvenuto risarcimento del danno e alle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017. Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, circostanze tutte non configurabili nel caso in esame. Il giudice di merito, peraltro, ha provveduto ad uniformarsi al dictum della sentenza di annullamento senza rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione in data 23.10.2019, applicando la disciplina della continuazione, come richiesto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] tensor
Sentenza Cassazione n. 22361/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris