CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2020
Cassazione n. 29440/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29329-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. 00352550172), con sede in Fiero (BS), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Londra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 10.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/5/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato l'impugnazione del lodo rituale d'appello n. 223, deciso a Milano presso la Camera arbitrale tessile italiana, impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La sentenza, pubblicata il 10.10.2016, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Prima di esaminare i motivi, va dichiarata in limine l'estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso. E' stato infatti depositato in data 14 marzo 2020 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia, rinuncia che è stata accettata dalla società controricorrente con atto del 29.3.2020, sottoscritto dal legale rappresentante di quest'ultima e dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio. Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante l'adesione alla rinuncia della controricorrente. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio. Co