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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12379/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto la condotta contestata ex art. 489 cod. pen. assorbita nel reato ex artt. 477 e 482 cod. pen., pure in contestazione, e ha rideterminato in mitius la pena, confermando nel resto la condanna irrogato all'imputato; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. - è manifestamente infondato e finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, in ordine all'accertamento della contraffazione del documento de quo), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite del riferimento alle dichiarazioni rese dal teste appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze (ed indicando specificamente gli elementi dai quali è stata tratta la falsità), ossia per il tramite di un'argomentazione congrua e logica che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto la condotta contestata ex art. 489 cod. pen. assorbita nel reato ex artt. 477 e 482 cod. pen., pure in contestazione, e ha rideterminato in mitius la pena, confermando nel resto la condanna irrogato all'imputato; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. - è manifestamente infondato e finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, in ordine all'accertamento della contraffazione del documento de quo), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite del riferimento alle dichiarazioni rese dal teste appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze (ed indicando specificamente gli elementi dai quali è stata tratta la falsità), ossia per il tramite di un'argomentazione congrua e logica che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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