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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2018/2025

ECLI:EU:C:2025:430
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0008

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑8/24 D. d.o.o., Županijsko državno odvjetništvo u [OSCURATO:PERSONA] penale [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki kazneni sud (Corte d’appello penale, Croazia)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Regolamento (UE) 2018/1805 – Articolo 1, paragrafi 1 e 4 – Articolo 2, punto 2 e punto 3, lettera d) – Confisca in assenza di una condanna definitiva – Provvedimento di confisca adottato nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di assoluzione, per un reato diverso da quello che ha dato luogo a tale assoluzione e al quale non hanno preso parte gli imputati assolti, bensì persone diverse contro cui non è stato formulato alcun atto di imputazione – Articolo 19, paragrafo 1, lettera h) – Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione dei provvedimenti di confisca – Situazioni eccezionali in cui sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione del provvedimento di confisca comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un diritto fondamentale previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritti della difesa e ad un ricorso effettivo»

I. Introduzione

1. Nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI ( 2 ), ai sensi del quale l’«obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o]» per effetto di tale decisione quadro, la Corte ha elaborato nella sua giurisprudenza un «esame in due fasi» al fine di valutare, nel corso di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, l’effettività del rischio di una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ( 3 ).

2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la quale verte sull’interpretazione di diverse disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca ( 4 ), nonché dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], consente di chiedersi se occorra estendere tale giurisprudenza a questo regolamento.

3. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti della società D. d.o.o., con sede in Croazia, dal Županijsko državno odvjetništvo u [OSCURATO:PERSONA] (Procura dello Stato per il distretto di Zagabria, Croazia) (in prosieguo: la «Procura di Zagabria») in relazione al riconoscimento e all’esecuzione di un provvedimento di confisca trasmesso dalle autorità slovene alle autorità croate e avente ad oggetto azioni della società L.Z. d.d. detenute dalla società D.

4. La presente causa impone, in sostanza, di stabilire in quale misura l’autorità di esecuzione di uno Stato membro possa rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di confisca adottato in un altro Stato membro nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di assoluzione degli imputati, adducendo a motivo che tale provvedimento o non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805, o viola i diritti fondamentali della persona interessata da detto provvedimento.

5. Tale causa solleva, più precisamente, la questione della portata del motivo di non riconoscimento e di non esecuzione di un provvedimento di confisca, enunciato all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, a causa dell’esistenza, in situazioni eccezionali, di seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione di un provvedimento di confisca comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

6. In tale contesto, la presente causa implica, segnatamente, la necessità di stabilire in che misura l’esame in due fasi sviluppato dalla Corte nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, esteso successivamente alla decisione quadro 2008/909/GAI ( 5 ), sia rilevante ai fini dell’attuazione di una disposizione specifica come quella prevista all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805.

Più specificamente, occorrerà decidere se il rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca ai sensi di tale disposizione esiga la prova dell’esistenza di un rischio effettivo di una violazione di un diritto fondamentale garantito dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione in materia di rispetto dei diritti fondamentali.

7. La Corte è chiamata dunque a chiarire se l’ambito di analisi delle eccezioni al riconoscimento e alla fiducia reciproci alla base dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia identico per tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco in materia penale, oppure se tale ambito di analisi possa variare in funzione delle peculiarità di ciascuno di tali strumenti.

II. Fatti e questioni pregiudiziali

8. Sulla base di un atto di imputazione emesso dallo Specializirano državno tožilstvo [OSCURATO:PERSONA] (Procura specializzata della Repubblica di Slovenia) il 29 maggio 2017, l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor, Slovenia) ha avviato un procedimento penale nei confronti di quattro persone (in prosieguo: i «quattro imputati») sospettate di avere commesso il reato di abuso di funzione o di potere.

Ad esse è addebitato di avere procurato alla società I.J.S. d.d., tra l’11 e il 25 luglio 2007, un vantaggio patrimoniale illecito in occasione dell’acquisto delle azioni della società L.Z.

9. Tale giudice ha accertato la compresenza di tutti gli estremi per il configurarsi del reato di pregiudizio ai creditori e di quello di riciclaggio di denaro nei confronti di soggetti diversi dai quattro imputati, a causa della vendita, nel giugno del 2013, da parte della società I.J.S, senza un effettivo pagamento, segnatamente, delle azioni della società L.Z. alla società V.K. d.o.o., e successivamente della conclusione, nel luglio del 2013, di un contratto avente ad oggetto la vendita di tali azioni da parte di quest’ultima alla società D., tramite uno dei suoi dirigenti, per occultarne la provenienza.

10. Il reato di pregiudizio ai creditori ha dato luogo ad un procedimento penale preliminare nell’ambito del quale le azioni della L.Z. sono state oggetto di misure cautelari conservative ai fini della domanda di confisca ( 6 ).

Nonostante tali misure cautelari, il 13 ottobre 2014, tali azioni sono state trasferite su conti fiduciari che non consentono l’identificazione dei reali detentori.

Non è stato tuttavia formulato alcun atto di imputazione per quanto riguarda questi due reati, consistenti nel pregiudizio ai creditori e nel riciclaggio di denaro.

11. La società D., tramite il suo rappresentante Z.Z., ha proposto un ricorso dinanzi allo Županijski sud u [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di Zagabria, Croazia) al fine di contestare il riconoscimento e l’esecuzione di dette misure cautelari in Croazia.

Tale ricorso è stato respinto da tale giudice.

12. Il 27 gennaio 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha proceduto all’audizione di Z.Z.

Nel corso di tale audizione, detto giudice avrebbe informato Z.Z., in conformità all’articolo 500 dello Zakon o kazenskem postopku (codice di procedura penale) (in prosieguo: lo «ZKP»), della possibilità di esprimersi in merito ad un’eventuale confisca dei proventi del reato, decisa nei confronti della società D., e di produrre prove nonché di porre domande.

Detto giudice l’avrebbe inoltre informato in ordine alla possibilità di una confisca delle azioni della società L.Z.

Da parte sua, Z.Z. avrebbe dichiarato che era informato delle misure cautelari, che le considerava prive di fondamento e che, per questo motivo, tramite il suo avvocato, aveva già presentato dei ricorsi dinanzi allo Županijski sud u [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di Zagabria).

Egli avrebbe parimenti dichiarato che, in caso di confisca di tali azioni, avrebbe interposto appello.

13. Il 22 maggio 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha tenuto l’udienza principale in presenza del pubblico ministero, dei quattro imputati, nonché dei loro avvocati. [OSCURATO:PERSONA] sua requisitoria finale, il pubblico ministero ha chiesto che la società D. fosse privata delle azioni della società L.Z., in quanto proventi di un reato.

14. Con sentenza del 27 maggio 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha assolto i quattro imputati, adottando però al contempo, sulla base dell’articolo 498a, paragrafo 1, punto 1, dello ZKP ( 7 ), un provvedimento di confisca avente ad oggetto le azioni della società L.Z. detenute dalla società D. per il reato di pregiudizio ai creditori e il reato di riciclaggio di denaro (in prosieguo: il «provvedimento di confisca»).

Dopo che l’appello interposto avverso tale sentenza dal pubblico ministero è stato respinto dal Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor, Slovenia) con sentenza del 24 novembre 2021, detto provvedimento di confisca è divenuto definitivo in data 22 dicembre 2021.

15. Il 17 febbraio 2022, l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha emesso un certificato di confisca, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento 2018/1805, il quale designa le azioni della società L.Z. come provento di un reato, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, lettera a), di tale regolamento, e come passibili di confisca in assenza di una condanna definitiva in seguito a un procedimento per un reato, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, lettera d), di detto regolamento.

16. Tale giudice ha trasmesso tale certificato alla Procura di Zagabria, unitamente, da un lato, alla traduzione dell’introduzione, del dispositivo, della parte della motivazione relativa al provvedimento di confisca e delle informazioni sui mezzi di ricorso figuranti nella sentenza del 27 maggio 2020, e, dall’altro, all’introduzione e al dispositivo della sentenza del Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor) del 24 novembre 2021, che ha respinto l’appello proposto avverso il suddetto provvedimento, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di tale provvedimento.

17. Con sentenza del 25 novembre 2022, lo Županijski sud u [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di Zagabria), adito a tal fine dalla Procura di Zagabria, ha riconosciuto il provvedimento di confisca.

18. Il pubblico ministero e la società D. hanno proposto dei ricorsi avverso tale sentenza dinanzi al Visoki kazneni sud (Corte d’appello penale, Croazia), giudice del rinvio.

Quest’ultimo nutre dubbi sulla questione se il bene in relazione al quale il provvedimento di confisca è stato emesso rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805 ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, punto 3, dello stesso.

Esso nutre parimenti dubbi concernenti il rispetto dei diritti fondamentali che la persona interessata da tale provvedimento trae dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento sfociato in detto provvedimento, fermo restando che l’inosservanza di tali diritti può costituire, in situazioni eccezionali, un motivo di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del citato regolamento.

19. In un primo momento, il giudice del rinvio solleva due questioni concernenti l’interpretazione dell’articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805.

Esso chiede se un procedimento penale che, da un lato, si concluda con una sentenza di assoluzione e, dall’altro, dia luogo ad un provvedimento di confisca che si basa su accertamenti relativi ad un reato diverso da quello in relazione al quale tale sentenza è stata pronunciata, commesso da soggetti diversi dai quattro imputati, possa essere considerato un «procedimento per un reato» che può dare luogo a una «confisca [di beni] in assenza di una condanna definitiva».

20. In un secondo momento, il giudice del rinvio, il quale ricorda che il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale, il che implica che il non riconoscimento di tali sentenze è possibile unicamente in situazioni eccezionali, in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, si interroga sul rispetto dei diritti fondamentali della società D. nell’ambito dell’adozione del provvedimento di confisca.

21. Infatti, tale giudice rileva, in primo luogo, che, all’udienza del 27 gennaio 2020, il responsabile della società D. è stato interrogato come testimone – elemento questo ancora da verificare – ed è stato informato della possibilità di una confisca delle azioni nonché della facoltà di produrre prove e porre domande nel corso del procedimento.

Per contro, egli non sarebbe stato informato del diritto, sancito all’articolo 8 della direttiva 2014/42/UE ( 8 ), di avvalersi di un avvocato durante l’intero procedimento di confisca.

22. In secondo luogo, detto giudice sottolinea che, al momento di tale udienza, la domanda di confisca dei beni non era ancora stata presentata, poiché il pubblico ministero l’ha formulata solo nella sua requisitoria finale, nel maggio del 2020.

L’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha dunque tenuto un’udienza sulla base dell’atto di imputazione del 2017.

23. In terzo luogo, la società D. avrebbe ricevuto la traduzione solo di estratti della sentenza pronunciata da tale giudice, sebbene, secondo il giudice del rinvio, la sentenza completa sia un documento essenziale ( 9 ) e le norme in materia di processo equo esigano la notifica della sentenza completa.

24. Il giudice del rinvio rileva che l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha indicato di avere notificato taluni estratti della sentenza alla società D., la quale non ha proposto un ricorso avverso la medesima.

Per contro, la società D. asserisce di non avere ricevuto tali estratti della sentenza e propone di fornirne la prova tramite la produzione di una perizia grafologica dell’attestato di notifica.

Il giudice del rinvio si interroga sulle verifiche e sulle consultazioni dell’autorità di emissione presupposte da tali affermazioni.

Al riguardo, esso sottolinea l’importanza del principio del riconoscimento reciproco e dell’articolo 33 del regolamento 2018/1805, il quale prevede che i motivi di merito su cui si basa il provvedimento di confisca non possano essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro di esecuzione.

25. In tali circostanze, il Visoki kazneni sud (Corte d’appello penale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nozione di “procedimento per un reato che può dar luogo alla confisca di beni anche in assenza di una condanna”, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805, comprenda anche un procedimento penale che si concluda con una sentenza di assoluzione. 2) Se la nozione di “procedimento per un reato che può dar luogo alla confisca di beni anche in assenza di una condanna”, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805, comprenda altresì un procedimento penale che si concluda con una sentenza di assoluzione accompagnata da un provvedimento di confisca di beni quali proventi illeciti derivanti da un reato diverso da quello per il quale è stata pronunciata l’assoluzione, e al quale non hanno preso parte gli imputati, bensì persone contro cui non è stato formulato alcun atto di imputazione. 3) Se si ponga in contrasto con il regolamento 2018/1805, con l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo e con l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] il riconoscimento di un provvedimento di confisca disposto nell’ambito di un procedimento penale, in cui il soggetto colpito, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento 2018/1805, – non è stato convocato a partecipare a tutte le fasi del procedimento penale; – non è stato informato del diritto di avvalersi di un avvocato durante l’intero procedimento; – non ha ricevuto il testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua a lui comprensibile, ma solo estratti di tale sentenza, e non ha impugnato la sentenza così notificata».

26. La procura di Zagabria, i governi croato e sloveno, nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte e, ad eccezione della Procura di Zagabria, hanno partecipato all’udienza tenutasi il 3 febbraio 2025, nel corso della quale hanno risposto ai quesiti per risposta orale rivolti dalla Corte.

III. Analisi A. Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

27. Con tali questioni, che, a mio avviso, devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un procedimento penale che si concluda con una sentenza di assoluzione, in occasione del quale venga adottato un provvedimento di confisca per un reato diverso da quello che ha dato luogo a tale assoluzione e a cui ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805.

28. A mio avviso, occorre rispondere a dette questioni in senso affermativo.

29. In via preliminare, occorre precisare che il regolamento 2018/1805 si inserisce nell’obiettivo consistente nel mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, rafforzando la cooperazione giudiziaria in materia penale, la quale si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie ( 10 ).

30. Prendendo le mosse dalla constatazione secondo cui, da un lato, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità ( 11 ) e, dall’altro, il carattere transnazionale della criminalità implica di assicurare una cooperazione transfrontaliera efficace in tal settore ( 12 ), il legislatore dell’Unione ha sottolineato l’importanza di facilitare il riconoscimento reciproco e l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere, senza ulteriori formalità, siffatti provvedimenti emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio ( 13 ).

31. In tal senso, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2018/1805 dispone che quest’ultimo stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale .

32. Per contro, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale regolamento, quest’ultimo non si applica ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa ( 14 ).

Orbene, è pacifico che il provvedimento di confisca di cui al procedimento principale è stato emesso nel quadro di un procedimento in materia penale.

33. A tal riguardo, l’articolo 2, punto 2, del regolamento 2018/1805 precisa che la nozione di «provvedimento di confisca» riguarda una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato , che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica.

Inoltre, l’articolo 2, punto 3, lettera d), di tale regolamento definisce la nozione di «bene» nel senso che include, segnatamente, qualsiasi bene in relazione al quale l’autorità di emissione ritiene che sia passibile di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva , ai sensi del diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato.

34. Queste diverse disposizioni devono essere lette alla luce del considerando 13 del regolamento 2018/1805, dal quale risulta che l’ambito di applicazione di quest’ultimo deve essere considerato estremamente ampio, poiché è destinato ad includere tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato.

In tal senso, in tale considerando viene precisato che non sono interessati solo i provvedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42, ma che tale regolamento contempla inoltre altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva , incluse le indagini penali svolte dalla polizia e da altri servizi per la repressione dei reati ( 15 ).

In tale ottica, anche se il sistema giuridico di uno Stato membro non prevede questo tipo di provvedimenti, lo Stato membro interessato dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire siffatti provvedimenti emessi da un altro Stato membro ( 16 ).

35. [OSCURATO:PERSONA] specie, il giudice del rinvio che ha adottato il provvedimento di confisca ha ritenuto, nel quadro di un procedimento in materia penale, che i beni confiscati provenissero dal reato di pregiudizio ai creditori e da quello di riciclaggio di denaro.

Tali elementi consentono di far ricadere tale provvedimento nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805.

La circostanza che tali reati non siano stati oggetto di un atto di imputazione e che altri imputati siano stati assolti nell’ambito di tale procedimento in relazione ad un altro reato è al riguardo indifferente.

36. Da quanto suesposto si può a mio avviso desumere, come fatto valere da tutti i partecipanti al presente procedimento, che l’articolo 1, paragrafi 1 e 4, nonché l’articolo 2, punto 2 e punto 3, lettera d), del regolamento 2018/1805, in combinato disposto con il considerando 13 del medesimo, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica ad un provvedimento di confisca, come quello di cui al procedimento principale, adottato nel quadro di un procedimento in materia penale che si concluda con una sentenza di assoluzione, per un reato diverso da quello sfociato in tale assoluzione e a cui ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione.

B. Sulla terza questione pregiudiziale

37. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte, se l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione possa negare il riconoscimento, a causa dell’asserita violazione di determinati diritti fondamentali nello Stato membro di emissione, di un provvedimento di confisca, adducendo a motivazione che la persona interessata da tale provvedimento, in primo luogo, non sarebbe stata convocata a partecipare a tutte le fasi del procedimento penale, in secondo luogo, non sarebbe stata informata del diritto di avvalersi di un avvocato durante l’intero procedimento, e, in terzo luogo, non avrebbe ricevuto la notifica del testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua a lei comprensibile, pur non avendo proposto un ricorso avverso tale sentenza ( 17 ).

38. Per rispondere a tale questione, occorre ricordare che, al pari degli altri strumenti di riconoscimento reciproco in materia penale concernenti altri tipi di decisioni, il regolamento 2018/1805 sancisce la regola secondo la quale uno Stato membro è tenuto a riconoscere e ad eseguire sul proprio territorio un provvedimento di confisca emesso da un altro Stato membro nell’ambito di un procedimento in materia penale.

39. In concreto, l’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che l’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell’articolo 14 del regolamento stesso e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca nazionale emesso da un’autorità dello Stato membro di esecuzione, a meno che essa non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all’articolo 19 di detto regolamento o uno dei motivi di rinvio previsti all’articolo 21 dello stesso regolamento.

Come espresso dal considerando 31 del regolamento 2018/1805, il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti in tale regolamento.

40. Inoltre, occorre precisare che l’obbligo di rispettare la [OSCURATO:PERSONA] si impone agli Stati membri quando si pronunciano su una domanda di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca, dato che essi attuano, in tal caso, il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].

Le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono quindi tenute a garantire, quando si pronunciano su una siffatta domanda, il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla persona oggetto del provvedimento di confisca del quale sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione ( 18 ).

41. Fra tali diritti figurano, segnatamente, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo, enunciato all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], nonché i diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della stessa.

42. In tale ottica, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805 dispone che tale regolamento non ha come effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all’articolo 6 TUE ( 19 ).

43. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento prevede che l’autorità di esecuzione possa decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di confisca qualora, in situazioni eccezionali, sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione di tale provvedimento comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa ( 20 ).

44. Alla luce delle preoccupazioni espresse dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, è quest’ultima la disposizione che, a mio avviso, dovrebbe essere interpretata dalla Corte nell’ambito dell’esame della terza questione.

45. All’udienza, i partecipanti alla medesima sono stati invitati a pronunciarsi sulla questione se l’attuazione, da parte dell’autorità di esecuzione, del motivo di non riconoscimento e di non esecuzione menzionato all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 esiga che essa proceda allo stesso esame in due fasi elaborato dalla Corte nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

46. Infatti, tale disposizione prevede, secondo una formulazione simile a quella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE non possa essere modificato per effetto di tale decisione quadro.

47. È sul fondamento dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 che la Corte ha dichiarato che l’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] può consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, in via eccezionale e successivamente a un adeguato esame , dal dare seguito a un mandato d’arresto europeo ( 21 ).

48. Per quanto riguarda le modalità di un esame siffatto, dalla giurisprudenza della Corte relativa alla decisione quadro 2002/584 risulta che la valutazione, nel corso di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dell’effettività del rischio di una violazione dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 4, 7, 24 e 47 della [OSCURATO:PERSONA] deve, in linea di principio, essere svolta attraverso un esame in due fasi distinte che non possono essere confuse, in quanto comportano un’analisi fondata su criteri diversi, e che quindi devono essere svolte in successione ( 22 ).

49. A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, nell’ambito di una prima fase , determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di uno di tali diritti fondamentali a causa vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone ( 23 ).

50. Nell’ambito di una seconda fase , l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze identificate durante la prima fase dell’esame possano incidere sulla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo e se, tenuto conto della sua situazione personale, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale persona corra un rischio reale di violazione di detti diritti fondamentali in caso di consegna allo Stato membro emittente ( 24 ).

51. Al fine di giustificare l’esigenza di procedere a un siffatto esame in due fasi, la Corte ha sottolineato che il sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate instaurato dalla decisione quadro 2002/584 si basa sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri e sul principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, secondo il considerando 6 di tale decisione quadro, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia penale ( 25 ).

52. A tal riguardo, il principio di fiducia reciproca impone a ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere che, salvo circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 26 ).

53. Quindi, allorché gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, questi possono essere tenuti, in forza di tale diritto, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione ( 27 ).

54. In tale contesto, l’obbligo di constatare l’esistenza di carenze come quelle di cui al paragrafo 49 delle presenti conclusioni prima di poter verificare, in modo concreto e preciso, se la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale mira precisamente ad evitare che una siffatta verifica possa essere effettuata al di fuori di casi eccezionali e costituisce quindi la conseguenza della presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro emittente che deriva dal principio della fiducia reciproca ( 28 ).

55. La Corte ha precisato che il rispetto di tale obbligo consente segnatamente di garantire la ripartizione delle responsabilità fra lo Stato membro emittente e lo Stato membro dell’esecuzione quanto alla salvaguardia dei requisiti inerenti ai diritti fondamentali che deriva dalla piena applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo del mandato d’arresto europeo ( 29 ).

56. Sulla base di tale giurisprudenza, pare legittimo chiedersi se, in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca, all’autorità di esecuzione debba essere imposto l’obbligo di constatare l’esistenza vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone, prima di poter verificare, in modo concreto e preciso, se la persona oggetto di un provvedimento di confisca corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale.

57. Rispondendo a tale questione, i partecipanti all’udienza hanno svolto due tesi opposte.

I governi croato e sloveno hanno sostenuto che in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca dovrebbe essere applicato un esame in due fasi.

Per contro, la Commissione si è mostrata sfavorevole all’applicazione di un siffatto esame.

58. Condivido la posizione della Commissione.

59. Rilevo, infatti, che l’esame in due fasi è il risultato di una costruzione giurisprudenziale intesa ad assicurare l’efficacia del meccanismo di consegna istituito dalla decisione quadro 2002/584, tenendo conto del suo obiettivo specifico ( 30 ), ma garantendo al contempo che tale meccanismo non venga attuato a scapito della protezione dei diritti fondamentali.

Tale costruzione giurisprudenziale è stata effettuata sulla base di una clausola generale relativa ai diritti fondamentali, figurante all’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro, sebbene tale decisione quadro non menzioni espressamente alcun motivo di non esecuzione di un mandato di arresto europeo fondato su un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione.

60. In tale contesto, caratterizzato dall’assenza di precisazioni nel testo della decisione quadro 2002/584 concernenti il metodo e i criteri da applicare al fine di verificare l’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione, la Corte ha dovuto specificare essa stessa tale metodo e tali criteri, assicurandosi in particolare di non paralizzare il funzionamento del meccanismo di consegna previsto dalla suddetta decisione quadro.

In tale ottica, la Corte non è partita dal nulla, poiché essa aveva già fissato il punto cardinale della propria giurisprudenza dichiarando, al punto 192 del suo parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 ( 31 ), che ad uno Stato membro è preclusa, salvo casi eccezionali, la possibilità di verificare se un altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione.

61. Ciò premesso, sottolineo che la Corte non mi sembra avere richiesto in via generale, ossia nell’ambito dell’applicazione di tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco in materia penale, che la delimitazione dei casi eccezionali in cui può essere effettuata la verifica, da parte di uno Stato membro, del rispetto dei diritti fondamentali in un altro Stato membro implichi sempre la previa constatazione dell’esistenza vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone prima di poter verificare, in modo concreto e preciso, se la persona oggetto di una decisione della quale venga chiesto il riconoscimento corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale.

62. È vero che la Corte ha risposto in senso affermativo alla questione della trasponibilità dell’esame di due fasi richiesto nell’ambito della decisione quadro 2002/584 al caso di una domanda volta ad ottenere non la consegna alle autorità di emissione di una persona colpita da un mandato di arresto europeo, sulla base di tale decisione quadro, bensì il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione nello Stato di esecuzione, sulla base della decisione quadro 2008/909, di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro, qualora vi siano elementi che indichino che le condizioni in quest’ultimo Stato membro, alla data dell’adozione della decisione da eseguire o delle decisioni successive che la riguardano, sono incompatibili con il diritto fondamentale ad un equo processo, enunciato all’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] ( 32 ).

63. Tuttavia, per pervenire a tale conclusione, la quale ha sollevato taluni interrogativi da parte della dottrina ( 33 ), la Corte si è basata su diverse disposizioni della decisione quadro 2008/909 relative al rispetto dei diritti fondamentali, le quali figurano parimenti nella decisione quadro 2002/584 ( 34 ), sottolineando il legame di parentela tra queste due decisioni quadro ( 35 ).

Ciò vale, in particolare, per l’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, il quale dispone che quest’ultima non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE.

Infatti, tale clausola generale di rispetto dei diritti fondamentali corrisponde a quella menzionata all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ( 36 ).

64. È vero che, come ho indicato in precedenza, una siffatta clausola generale di rispetto dei diritti fondamentali figura parimenti all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805.

65. Potrebbe pertanto essere concepibile esigere dall’autorità di esecuzione che essa svolga, nell’ambito dell’applicazione di tale regolamento, un esame in due fasi in caso di allegazione di un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione.

66. Ritengo tuttavia che tale requisito non sia scontato a causa dell’esistenza, in seno al regolamento 2018/1805, di un motivo specifico di non riconoscimento e di non esecuzione, come quello menzionato all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento.

67. Infatti, rilevo che, diversamente che nelle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, il legislatore dell’Unione non si è accontentato di prevedere una clausola generale di rispetto dei diritti fondamentali nel regolamento 2018/1805, ma ha previsto, inoltre, di includervi un motivo specifico di non riconoscimento e di non esecuzione ( 37 ), precisando il metodo e i criteri in forza dei quali un rischio di violazione dei diritti fondamentali deve essere valutato dall’autorità di esecuzione.

Occorre dunque fare riferimento a tale metodo e a tali criteri, i quali vengono illustrati in quella che può essere considerata una lex specialis rispetto alla clausola generale di rispetto dei diritti fondamentali figurante all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805 ( 38 ).

68. A tal riguardo, occorre sottolineare che, facendo riferimento ad un rischio di «palese violazione» di un diritto fondamentale «nelle particolari circostanze del caso», l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento, richiede inequivocabilmente un esame individualizzato dell’esistenza di un siffatto rischio.

Osservo che non è affatto richiesto, né in questa né in un’altra disposizione di detto regolamento, che tale esame individualizzato venga imperativamente preceduto dalla constatazione dell’esistenza vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone ( 39 ).

Orbene, al momento dell’adozione del regolamento 2018/1805, la Corte aveva già formulato il requisito di un esame in due fasi in materia di mandato d’arresto europeo ( 40 ), anche al fine di verificare l’esistenza di un rischio di violazione del diritto fondamentale a un processo equo, quale enunciato all’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ), cosicché, a mio avviso, è con piena cognizione di causa e deliberatamente che il legislatore dell’Unione ha scelto di non imporre un siffatto esame in due fasi nell’ambito di tale regolamento.

Pur se la constatazione dell’esistenza di siffatte carenze può sicuramente facilitare quella di una violazione di un diritto fondamentale nelle circostanze del caso di specie, non si tratta dunque di una fase obbligatoria se ci si attiene ai termini utilizzati dal legislatore dell’Unione all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di detto regolamento.

69. Non può essere ricavata una diversa soluzione, a mio avviso, da un’applicazione analogica del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali ( 42 ).

Tale regolamento contiene, al suo articolo 12, paragrafo 1, lettera b), un motivo di rifiuto in termini comparabili a quelli dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 ( 43 ).

Orbene, il considerando 64 del regolamento 2023/1543, il quale illustra la portata di tale motivo di rifiuto, potrebbe lasciar intendere che l’attuazione di detto motivo sia subordinata all’osservanza di un esame in due fasi ( 44 ).

Ritengo, tuttavia, che, citando l’esempio specifico di una proposta motivata adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, il legislatore dell’Unione si sia limitato a sottolineare la necessità, per l’autorità di esecuzione, di procedere ad un esame individualizzato qualora siano state constatate carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro di emissione.

70. Rilevo, inoltre, che l’esame di altri strumenti di riconoscimento reciproco in materia penale non depone a favore della tesi secondo la quale occorrerebbe imporre in via generale all’autorità di esecuzione il rispetto di un esame in due fasi al fine di verificare l’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali.

71. In tal senso, la decisione quadro 2005/214/GAI ( 45 ) prevede, al suo articolo 20, paragrafo 3, che ciascuno Stato membro possa, se il certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 TUE, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni.

Osservo che l’attuazione di tale motivo di non riconoscimento e di non esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria non è affatto assoggettata ad un esame in due fasi nella giurisprudenza della Corte ( 46 ), fermo restando che detto motivo, nella misura in cui costituisce un’eccezione al principio del riconoscimento reciproco, deve essere interpretato in modo restrittivo ( 47 ).

72. Inoltre, quando è stata chiamata a prendere in considerazione il motivo di non esecuzione di un ordine europeo di indagine previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale ( 48 ), la Corte non ha menzionato il requisito di un esame in due fasi ( 49 ).

73. Preciso parimenti che occorre escludere, a mio avviso, la possibilità di un doppio standard di controllo del rispetto dei diritti fondamentali all’interno del regolamento 2018/1805, a seconda della natura del diritto fondamentale in questione e della clausola applicabile.

In tal senso, l’esistenza della clausola generale figurante all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, non implica, di per sé, la necessità di procedere ad un esame in due fasi al fine di stabilire se il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di confisca debbano essere negati a causa dell’asserita violazione di diritti fondamentali nello Stato membro di emissione.

74. Infatti, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 prevede un motivo specifico di non riconoscimento e di non esecuzione di un provvedimento di confisca in caso di rischio di una palese violazione dei diritti fondamentali, cosicché non occorre basarsi sulla clausola generale figurante all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento per valutare l’esistenza di un siffatto rischio.

In tale contesto, questa clausola generale è intesa unicamente a richiamare l’obbligo incombente agli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all’articolo 6 TUE.

Preciso parimenti che il motivo specifico previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di detto regolamento non può limitarsi ai diritti fondamentali da esso menzionati, ossia il diritto ad un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

La constatazione secondo cui tali diritti fondamentali sono presi in considerazione «in particolare» indica che tale elencazione non è esaustiva, cosicché il motivo specifico di non riconoscimento e di non esecuzione figurante in quest’ultima disposizione è destinato ad essere applicato ad un’asserita violazione di altri diritti fondamentali.

75. Comprendo parimenti l’argomento secondo cui potrebbe sembrare paradossale applicare un test così rigoroso come l’esame in due fasi in materia di mandato d’arresto europeo, ove viene direttamente interessato il diritto alla libertà, mentre un siffatto test sarebbe assente in materia di confisca, ove un simile diritto non è in gioco. 76.

Ciò premesso, è giocoforza constatare che tale paradosso è il risultato della scelta del legislatore dell’Unione di redigere in maniera diversa le clausole relative al rispetto dei diritti fondamentali a seconda dello strumento di riconoscimento reciproco in materia penale preso in considerazione.

77. A tal riguardo, ricordo che la decisione quadro 2002/584 non contiene un motivo specifico di non esecuzione di un mandato di arresto europeo la cui formulazione sia identica a quella dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805.

78. Fatte queste precisazioni, ciò non toglie che, relegando la facoltà di cui dispone l’autorità di esecuzione di far valere il motivo di non riconoscimento e di non esecuzione previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 a «situazioni eccezionali» e ad una «palese violazione» di un diritto fondamentale protetto dalla [OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione ha inteso imporre all’autorità di esecuzione il rispetto di una soglia particolarmente elevata di gravità di una siffatta violazione, sulla scia di quanto dichiarato dalla Corte al punto 192 del suo parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 ( 50 ).

79. Benché una siffatta valutazione incomba, in definitiva, al giudice del rinvio, ritengo, alla luce degli elementi sottoposti alla Corte, che una simile soglia non risulta essere superata nell’ambito della presente causa.

80. Ricordo, a tal riguardo, che il giudice del rinvio si interroga sul rispetto, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali della persona giuridica interessata dal provvedimento di confisca sotto diversi aspetti, ossia, in primo luogo, l’asserita assenza di partecipazione a tutte le fasi del procedimento penale sfociato nell’adozione di tale provvedimento; in secondo luogo, l’asserita assenza di informazione in merito al diritto di avvalersi di un avvocato e, in terzo luogo, l’asserita assenza di notificazione del testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua comprensibile a tale persona, anche se detta persona non ha impugnato il provvedimento di confisca.

Sono pertanto in discussione il diritto ad un ricorso effettivo e i diritti della difesa, i quali sono contemplati esplicitamente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805.

81. Per quanto riguarda tali diritti fondamentali, rilevo, in primo luogo, che la direttiva 2014/42 e la decisione quadro 2005/214, sostituita parzialmente da tale direttiva, obbligano gli Stati membri a stabilire norme minime comuni relative alla confisca di strumenti e proventi connessi con reati, al fine, in particolare, di agevolare il mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari di confisca adottati nell’ambito di procedimenti penali ( 51 ).

82. In tal senso, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti in tale direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale ( 52 ).

In particolare, in conformità all’articolo 8, paragrafo 6, di detta direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a garantire che ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all’interessato.

Essi devono parimenti disporre che vi sia l’effettiva possibilità per il soggetto nei confronti del quale è stata disposta la confisca di impugnare il provvedimento dinanzi a un organo giudiziario.

Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 7, della stessa direttiva, dispone che, fatte salve la direttiva 2012/13/UE ( 53 ) e la direttiva 2013/48/UE ( 54 ), le persone i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca hanno diritto a un avvocato durante l’intero procedimento di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente all’identificazione dei beni strumentali e dei proventi, e che le persone interessate sono informate di tale diritto.

83. Sempreché un provvedimento di confisca rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42 ( 55 ), la persona interessata da tale provvedimento può pertanto rivendicare la protezione dei diritti procedurali conferitale da tale direttiva ( 56 ).

84. In secondo luogo, il considerando 18 del regolamento 2018/1805 indica che i diritti procedurali sanciti in diverse direttive ( 57 ) dovrebbero applicarsi, nei limiti dell’ambito di applicazione di tali direttive, ai procedimenti penali rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da dette direttive.

85. Ne consegue che, qualora un provvedimento di confisca ricada nell’ambito di applicazione di taluna delle direttive contemplate al considerando 18 di detto regolamento, la persona interessata da tale provvedimento può far valere i diritti procedurali che le diverse direttive le conferiscono.

86. In terzo luogo, il considerando 18 del regolamento 2018/1805 precisa che, in ogni caso, le garanzie previste dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero applicarsi a tutti i procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

In particolare, in tale considerando si afferma che le garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali previste dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero applicarsi ai procedimenti in materia penale che non sono procedimenti penali ma che sono contemplati da detto regolamento.

87. A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 47, primo e secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA], ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da questo stesso articolo, e segnatamente a che la sua causa sia esaminata equamente ( 58 ).

In tal senso, il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che gli amministrati traggono dal diritto dell’Unione, ribadito all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], è costituito da diversi elementi, tra i quali rientrano, segnatamente, i diritti della difesa, il principio della parità delle armi, il diritto di ricorso ad un giudice nonché il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare ( 59 ).

Occorre parimenti citare l’articolo 48, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA], il quale è inteso a garantire il rispetto dei diritti della difesa ad ogni imputato.

88. Da quanto suesposto risulta che, quantomeno, e quand’anche la sua situazione non rientrasse nell’ambito di applicazione delle diverse direttive relative ai diritti procedurali nell’ambito dei procedimenti penali citate in precedenza, la persona che è oggetto in uno Stato membro di un provvedimento di confisca il cui riconoscimento e la cui esecuzione sono chiesti in un altro Stato membro, sulla base del regolamento 2018/1805, deve essere stata messa nelle condizioni di beneficiare nello Stato membro di emissione di tale provvedimento delle garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali previste dalla [OSCURATO:PERSONA].

89. In particolare, è indispensabile che la persona colpita da un provvedimento di confisca abbia avuto a disposizione un mezzo di ricorso effettivo che gli consentisse di far controllare da un organo giurisdizionale il rispetto di tali garanzie essenziali.

90. Osservo, a tal riguardo, che siffatte garanzie sembrano essere sancite nello ZKP.

Infatti, da un lato, l’articolo 500 dello ZKP prevede, in caso di confisca, il diritto di essere ascoltato, per le persone giuridiche, tramite il loro rappresentante, sia nella fase preliminare del procedimento sia nell’udienza principale ( 60 ) nonché il diritto di produrre prove e di porre domande ( 61 ).

Dall’altro lato, l’articolo 498a, paragrafo 4, dello ZKP prevede che il proprietario dei beni confiscati disponga di un diritto di ricorso avverso ogni misura di confisca ( 62 ).

91. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la persona interessata dal provvedimento di confisca del quale sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione non ha impugnato la sentenza del 27 maggio 2020 contenente tale provvedimento, sebbene essa avesse a disposizione un mezzo di ricorso effettivo nello Stato membro di emissione.

92. In tali circostanze, tale persona non può far valere, nella fase del riconoscimento e dell’esecuzione del provvedimento di confisca in questione, dinanzi al giudice dello Stato membro di esecuzione competente per il riconoscimento e l’esecuzione di tale provvedimento, la violazione dei suoi diritti fondamentali nel corso del procedimento sfociato nell’adozione di detto provvedimento, deducendo il motivo di non riconoscimento e di non esecuzione figurante all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805.

93. Infatti, una situazione in cui la persona colpita da un provvedimento di confisca intenda ottenere l’accertamento, da parte di un giudice dello Stato membro di esecuzione, della violazione di siffatti diritti, sebbene disponesse di un mezzo di ricorso effettivo a tal fine nello Stato membro di emissione, non può raggiungere, a mio avviso, la soglia di gravità particolarmente elevata richiesta da tale disposizione.

In altre parole, non ravviso alcun elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di una «situazion[e] eccezional[e]» caratterizzata dalla presenza di «elementi specifici e oggettivi» idonei a costituire «seri motivi» per ritenere che l’esecuzione del provvedimento di confisca in questione comporti, «nelle particolari circostanze del caso», una «palese violazione» di un diritto fondamentale previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/185.

94. Un giudizio diverso sarebbe contrario, a mio avviso, alla logica sottesa al sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, il quale è fondato sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci ( 63 ), di cui la Corte ha sottolineato l’importanza fondamentale al fine di consentire la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne ( 64 ).

95. In tal senso, la Corte ha dichiarato che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie implica che esista una reciproca fiducia nel fatto che ciascuno degli Stati membri accetta l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando l’attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa ( 65 ).

Tale principio è attuato mediante vari strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, come la decisione quadro 2002/584 e la direttiva 2014/41.

Il sistema di cooperazione giudiziaria previsto da tali strumenti si basa su una ripartizione delle competenze tra l’autorità giudiziaria di emissione e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nel cui contesto spetta all’autorità giudiziaria di emissione verificare il rispetto delle condizioni richieste per l’emissione del provvedimento di cui viene chiesto il riconoscimento, senza che tale valutazione possa, secondo il principio del mutuo riconoscimento, essere successivamente riesaminata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione ( 66 ).

96. Di conseguenza, nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri fondata sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci, l’autorità di esecuzione non è tenuta a controllare il rispetto, da parte dell’autorità di emissione, delle condizioni di emissione della decisione giudiziaria che essa deve eseguire ( 67 ).

97. Come testimoniato segnatamente dal suo articolo 18, paragrafo 1 ( 68 ), dal suo articolo 23, paragrafo 1 ( 69 ), e dal suo articolo 33, paragrafo 2 ( 70 ), il sistema di cooperazione giudiziaria istituito dal regolamento 2018/1805 si basa parimenti su una distinzione tra le responsabilità connesse alla giustificazione e all’adozione di un provvedimento di confisca, che rientrano nella competenza dell’autorità di emissione, e quelle relative all’esecuzione di tale provvedimento, che rientrano in quella dell’autorità di esecuzione.

In tale contesto, incombe, in primis , allo Stato membro di emissione fare in modo che un provvedimento di confisca rispetti i diritti che la persona che ne è oggetto trae dal diritto dell’Unione, di cui fanno parte i diritti fondamentali tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 71 ).

È solo in via eccezionale che l’autorità di esecuzione può astenersi, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento, dal riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca che le viene trasmesso.

Solo una ripartizione delle responsabilità così configurata è idonea a consentire di garantire una cooperazione transfrontaliera efficace per congelare e confiscare i beni strumentali e i proventi da reato ( 72 ).

98. In conformità alla responsabilità ad esso incombente di garantire, in primis , i diritti fondamentali nell’ambito di un procedimento che conduce all’adozione di un provvedimento di confisca, lo Stato membro di emissione deve assicurare una tutela giurisdizionale effettiva alla persona oggetto di un siffatto provvedimento, in particolare istituendo i mezzi di ricorso che consentono di controllare il rispetto di tali diritti.

A partire dal momento in cui è pacifico che tale persona ha avuto a disposizione in tale Stato membro un mezzo di ricorso di cui non si è avvalsa, sebbene la stessa avrebbe potuto, tramite tale mezzo di ricorso, far accertare e, se del caso, correggere o sanzionare da un giudice di detto Stato membro una violazione dei suoi diritti fondamentali, come quelli garantiti dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], non vi è motivo per l’autorità di esecuzione di mettere in discussione la presunzione secondo la quale il provvedimento di confisca di cui detta persona è oggetto è stato adottato nel rispetto di tali diritti fondamentali ( 73 ).

Tale soluzione è idonea a proibire, in conformità al principio della fiducia reciproca, il controllo da parte di un giudice dello Stato membro di esecuzione, dal momento in cui gli vengano sottoposte asserzioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, dell’applicazione, da parte di un giudice dello Stato membro di emissione, delle sue norme procedurali in materia penale in un caso individuale.

99. In sostanza, mi pare cruciale evitare che la persona che omette di esercitare il proprio diritto di ricorso nello Stato membro di emissione avverso il provvedimento di confisca di cui essa è oggetto possa contestare, nella fase del procedimento di riconoscimento e di esecuzione di tale provvedimento nello Stato membro di esecuzione, le violazioni ai suoi diritti procedurali che sarebbero state asseritamente commesse nello Stato membro di emissione.

100. Su tale punto, anche se i settori relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione giudiziaria in materia civile comportano ciascuno caratteristiche e obiettivi propri, mi pare interessante menzionare, per stimolare la riflessione, la giurisprudenza della Corte relativa alla violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto in quest’ultimo settore.

Infatti, la clausola dell’ordine pubblico prevista all’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 74 ), deve essere interpretata restrittivamente e applicarsi soltanto in casi eccezionali ( 75 ).

101. Al riguardo, da tale giurisprudenza risulta che il ricorso a tale clausola dell’ordine pubblico presuppone una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] ( 76 ).

In particolare, per quanto riguarda la questione di stabilire le circostanze in cui il fatto che una decisione di un giudice di uno Stato membro sia stata emessa in violazione di garanzie di ordine procedurale possa costituire un motivo di diniego del riconoscimento ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha dichiarato che la clausola dell’ordine pubblico prevista a tale disposizione assumerebbe rilevanza solo nel caso in cui una siffatta violazione implicasse che il riconoscimento della decisione de qua nello Stato membro richiesto comporterebbe la violazione manifesta di una norma giuridica essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, dunque, nell’ordinamento di tale Stato membro ( 77 ).

Sottolineo parimenti che, secondo la Corte, è la fiducia reciproca che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie che permette di ritenere che, in caso di errata applicazione del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, fornisca una garanzia sufficiente ai soggetti giuridici interessati ( 78 ).

Pertanto, il regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso si basa sull’idea fondamentale secondo cui i soggetti di diritto sono tenuti, in linea di principio, ad utilizzare tutti i mezzi di ricorso offerti dal diritto dello Stato membro di origine.

Tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine, i singoli devono avvalersi in tale Stato membro di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di impedire a monte una violazione dell’ordine pubblico ( 79 ).

Il giudice dello Stato membro richiesto, quando verifica l’eventuale esistenza di una violazione manifesta dell’ordine pubblico di tale Stato membro, deve tener conto di quest’ultimo elemento ( 80 ).

102. Nell’ambito della presente causa, il giudice competente dello Stato membro di esecuzione dovrebbe dunque tenere conto, al fine di verificare l’eventuale esistenza di una violazione manifesta di un diritto fondamentale enunciato dalla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, del fatto che la società D. non si è avvalsa dei mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro di emissione al fine di impedire a monte una violazione dei suoi diritti fondamentali, come quelli garantiti dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA].

Se la società D. menziona circostanze particolari che possono aver reso eccessivamente difficile o impossibile l’esercizio dei mezzi di ricorso in tale Stato membro, tale giudice dovrebbe prenderle in considerazione.

103. A tal riguardo, occorre ricordare che il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva impone segnatamente la garanzia di una ricezione reale ed effettiva delle decisioni, vale a dire la loro notifica al destinatario ( 81 ).

104. Orbene, osservo che la società D. sembra contestare dinanzi al giudice del rinvio la notifica del provvedimento di confisca.

Infatti, tale società afferma di non avere ricevuto gli estratti della sentenza contenente tale provvedimento nonché le informazioni sui mezzi di ricorso.

Detta società propone di fornirne la prova tramite una perizia grafologica dell’attestato di notifica.

Rilevo tuttavia che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il certificato di confisca contiene la menzione secondo cui gli estratti della sentenza del 27 maggio 2020 contenenti il provvedimento di confisca (ossia l’introduzione, il dispositivo, la parte della motivazione relativa ai beni confiscati e il mezzo di ricorso), unitamente ad una traduzione in lingua croata, sono stati notificati alla società D., la quale ha ricevuto tali estratti della sentenza del 13 ottobre 2020 senza proporre, tuttavia, un ricorso avverso la stessa. [OSCURATO:PERSONA] misura in cui un siffatto certificato è destinato ad agevolare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca e alla luce della fiducia reciproca cui sono tenuti i giudici degli Stati membri ( 82 ), ritengo che l’autorità di esecuzione debba fondarsi sulle menzioni figuranti in tale certificato.

105. Pertanto, gli accertamenti effettuati dal giudice sloveno competente, in quanto autorità di emissione, in un certificato di confisca, dovrebbero poter essere ignorati dall’autorità di esecuzione solo in presenza di elementi sufficientemente concreti ed obiettivi, idonei a mettere in dubbio la loro credibilità.

Se le allegazioni della società D. portano tale autorità a dubitare dell’esistenza o della regolarità della notifica del provvedimento di confisca, essa dovrà consultare l’autorità di emissione su tale punto.

Sottolineo, a tal riguardo, che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, per quanto riguarda i motivi di non riconoscimento e di non esecuzione menzionati all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, prima di decidere di non riconoscere o di non dare esecuzione ad un provvedimento di confisca, in tutto o in parte, l’autorità di esecuzione deve consultare con qualsiasi mezzo appropriato l’autorità di emissione e, se del caso, chiedere a quest’ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

106. Preciso parimenti che le verifiche che dovrebbero, se del caso, essere effettuate dall’autorità di esecuzione nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, fanno salva l’eventuale applicazione di un altro motivo di non riconoscimento e di non esecuzione previsto al paragrafo 1 di tale articolo.

107. Infatti, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento dispone che l’autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o di non dare esecuzione a un provvedimento di confisca se il certificato di confisca è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento.

108. In udienza, la Commissione ha indicato di avere constatato, dopo aver consultato il fascicolo nazionale, che talune parti della sentenza trasmessa erano illeggibili.

109. L’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2018/1805 dispone che il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca, il cui modello figura all’allegato II di tale regolamento.

110. In conformità all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, gli Stati membri possono effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di un provvedimento di confisca, l’autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata ( 83 ).

111. A tal riguardo, rilevo che la Repubblica di Croazia ha effettuato, l’8 dicembre 2020, una siffatta dichiarazione ( 84 ).

112. È chiaro, a mio avviso, che la trasmissione del provvedimento di confisca originale o di una sua copia autenticata presuppone che il documento trasmesso sia leggibile.

113. In caso contrario, l’autorità di esecuzione potrebbe essere indotta a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca trasmessogli.

Ricordo, a tal riguardo, che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2018/1805 dispone che l’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell’articolo 14 di tale regolamento.

114. Tuttavia, qualora risulti che il provvedimento di confisca trasmesso unitamente al certificato è effettivamente illeggibile in tutto o in parte, e che l’autorità di esecuzione fa pertanto valere, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2018/1805, il carattere incompleto di tale certificato, siffatta autorità dovrebbe, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento, consultare l’autorità di emissione affinché quest’ultima le trasmetta una versione leggibile di tale provvedimento.

115. È solo in assenza di una siffatta trasmissione che l’autorità di esecuzione potrebbe, se del caso, rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca.

116. Alla luce dell’insieme di tali elementi, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di confisca non possono essere rifiutati dall’autorità di esecuzione in forza di tale disposizione in una situazione in cui la persona interessata da tale provvedimento, debitamente notificatole, abbia avuto a disposizione nello Stato membro di emissione un mezzo di ricorso effettivo di cui essa non si è avvalsa, sebbene la stessa avrebbe potuto, tramite tale mezzo di ricorso, far controllare da un giudice di tale Stato membro il rispetto dei suoi diritti fondamentali, segnatamente quelli garantiti dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], facendo valere dinanzi a tale giudice, in primo luogo, l’asserita assenza di partecipazione a tutte le fasi del procedimento penale sfociato nell’adozione di detto provvedimento, in secondo luogo, l’asserita assenza di informazioni in merito al diritto di avvalersi di un avvocato e, in terzo luogo, l’asserita assenza di notifica del testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua comprensibile alla persona interessata da quest’ultimo.

IV. Conclusione

117. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali proposte dal Visoki kazneni sud (Corte d’appello penale, Croazia): 1) L’articolo 1, paragrafi 1 e 4, nonché l’articolo 2, punto 2 e punto 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in combinato disposto con il considerando 13 dello stesso, devono essere interpretati nel senso che: tale regolamento si applica ad un provvedimento di confisca adottato nel quadro di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di assoluzione, per un reato diverso da quello sfociato in tale assoluzione e a cui ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione. 2) L’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 deve essere interpretato nel senso che: il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di confisca non possono essere rifiutati dall’autorità di esecuzione in forza di tale disposizione in una situazione in cui la persona interessata da tale provvedimento, debitamente notificatole, abbia avuto a disposizione nello Stato membro di emissione un mezzo di ricorso effettivo di cui essa non si è avvalsa, sebbene la stessa avrebbe potuto, tramite tale mezzo di ricorso, far controllare da un giudice di tale Stato membro il rispetto dei suoi diritti fondamentali, segnatamente quelli garantiti dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, facendo valere dinanzi a tale giudice, in primo luogo, l’asserita assenza di partecipazione a tutte le fasi del procedimento penale sfociato nell’adozione di detto provvedimento, in secondo luogo, l’asserita assenza di informazioni in merito al diritto di avvalersi di un avvocato e, in terzo luogo, l’asserita assenza di notifica del testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua comprensibile alla persona interessata da quest’ultimo. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ). ( 3 ) V., in particolare, sentenza del 29 luglio 2024, Breian (

C‑318/24 PPU

, EU:C:2024:658 , punti 38 e da 77 a 79 e la giurisprudenza ivi citata). ( 4 ) GU 2018, L 303, pag. 1 . ( 5 ) Decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ). ( 6 ) Dalle osservazioni del governo sloveno emerge che tale decisione di congelamento, adottata il 16 giugno 2014 per una durata di tre mesi, vietava al detentore delle azioni della società L.Z., la società D, di disporne.

Quest’ultima non ha presentato opposizione avverso detta decisione.

Risulta peraltro da queste stesse osservazioni che la stessa decisione è stata prorogata più volte tra il 9 settembre 2014 e il 28 novembre 2019.

La società D. ha presentato dei ricorsi avverso due di tali proroghe.

Tali ricorsi sono stati respinti. ( 7 ) Ai sensi di tale disposizione, oltre che nei casi in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza di colpevolezza dell’imputato, il denaro o i beni di origine illecita di cui all’articolo 245 del Kazenski zakonik (codice penale), e le utilità illecitamente date o ricevute di cui agli articoli 151, 157, 241, 242, 261, 262, 263 e 264 di tale codice, sono altresì confiscati allorché sia provata l’esistenza degli elementi del reato di cui all’articolo 245 di detto codice, dai quali risulti che il denaro o i beni di cui a tale articolo provengono da reati. ( 8 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea ( GU 2014, L 127, pag. 39 , e rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114 ). ( 9 ) Il giudice del rinvio richiama, a tal riguardo, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ( GU 2010, L 280, pag. 1 ). ( 10 )

V. considerando 1 e 2 del regolamento 2018/1805. ( 11 )

V. considerando 3 del regolamento 2018/1805. ( 12 )

V. considerando 4 del regolamento 2018/1805. ( 13 )

V. considerando 12 del regolamento 2018/1805. ( 14 ) V., parimenti, considerando 13 del regolamento 2018/1805. ( 15 ) V., per uno studio dettagliato, Maugeri, A.M., «Regulation (EU) 2018/1805: Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and safeguards.

“[OSCURATO:PERSONA] in criminal matters” and non-conviction based confiscation», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 15, n. 2, Intersentia, Mortsel, 2024, pagg. da 164 a 208. V., parimenti, Oliveira e Silva, S., «Regulation (EU) 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders: A headlong rush into Europe-wide harmonization?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 13, n. 2, Intersentia, Mortsel, 2022, pagg. da 198 a

215. ( 16 ) In tal senso, il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie implica che esista una reciproca fiducia nel fatto che ciascuno degli Stati membri accetta l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando l’attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa: v., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). ( 17 ) A mio avviso, le obiezioni mosse dal governo sloveno concernenti la ricevibilità della terza questione, relative ad una presentazione asseritamente erronea dei fatti da parte del giudice del rinvio, dovrebbero essere respinte, alla luce della presunzione di rilevanza che spetta alle questioni sollevate da tale giudice, al quale incombe la responsabilità di accertare, segnatamente, il contesto di fatto [v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice ( C‑116/23 , EU:C:2024:292 , punto 29 e la giurisprudenza ivi citata)]. ( 18 ) V., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster ( C‑202/24 ; in prosieguo: la sentenza Alchaster, EU:C:2024:649 , punto 49 ). ( 19 ) V., in relazione a tale clausola generale, considerando 16 e 17 del regolamento 2018/1805. ( 20 ) V., parimenti, considerando 34 del regolamento 2018/1805. ( 21 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 51 e la giurisprudenza ivi citata). ( 22 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 52 e la giurisprudenza ivi citata). ( 23 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 53 e la giurisprudenza ivi citata). ( 24 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 54 e la giurisprudenza ivi citata). ( 25 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 56 e la giurisprudenza ivi citata). ( 26 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). ( 27 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 58 e la giurisprudenza ivi citata). ( 28 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 59 e la giurisprudenza ivi citata). ( 29 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 60 e la giurisprudenza ivi citata). ( 30 ) Per quanto riguarda l’obiettivo distinto perseguito dal mandato di arresto europeo rispetto a quello ricercato mediante altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale, nella specie un ordine europeo di indagine, v. sentenza dell’8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati) ( C‑584/19 , EU:C:2020:1002 , punti 72 e 73 ). ( 31 ) EU:C:2014:2454 . ( 32 )

V. sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑819/21 , EU:C:2023:841 , punti 24 , da 27 a 30 e 42 ). ( 33 ) V., in particolare, Ouwerkerk, J., «[OSCURATO:PERSONA] in CJUE [OSCURATO:PERSONA] (C‑891/21) and the Argument for [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 32, n. 3, [OSCURATO:PERSONA], L’Aia, 2024, pagg. da 181 a 195; [OSCURATO:PERSONA], S., «Deficiencias sistémicas y reconocimiento de sentencias privativas de libertad.

A propósito de la sentencia de 9 de noviembre de 2023, [OSCURATO:PERSONA]», Revista de [OSCURATO:PERSONA] , vol. 78, Centro de [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pagg. da 217 a 235, nonché Montaldo, S., «Intersections among EU judicial cooperation instruments and the quest for an advanced and consistent [OSCURATO:PERSONA] judicial space: The case of the transfer and surrender of convicts in the EU», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 13, n. 3, Intersentia, Mortsel, 2022, pagg. da 252 a 269, in particolare pagg. da 264 a

268. ( 34 )

V. sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑819/21 , EU:C:2023:841 , punti 25 e 26 ). ( 35 )

V. sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑819/21 , EU:C:2023:841 , punto 19 ). ( 36 ) Lo stesso vale per il considerando 13 della decisione quadro 2008/909, il quale corrisponde al considerando 12 della decisione quadro 2002/584. ( 37 ) Tale motivo di non riconoscimento e di non esecuzione è stato aggiunto nel corso dell’iter legislativo su iniziativa del Parlamento europeo [v. relazione del 12 gennaio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (documento A8-0001/2018), nonché nota informativa del 9 ottobre 2018 del Segretariato generale del Consiglio al Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 1 o al 4 ottobre 2018) (documento 12697/18)] e a seguito di una dichiarazione della Repubblica federale di Germania concernente la necessità di una formulazione chiara e trasparente che sottolinei il rispetto dei diritti fondamentali per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca, tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte in materia di rispetto dei diritti fondamentali [v. nota del 15 dicembre 2017 del Segretariato generale del Consiglio alle delegazioni sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca – Risultati delle discussioni in sede di Consiglio (GAI) dell’8 dicembre 2017 (documento 15451/17)]. ( 38 )

V. Montaldo, S., «[OSCURATO:PERSONA] and the protection of the best interests of the child: [OSCURATO:PERSONA] last word on the limits of mutual recognition and the evolving obligations of national judicial authorities in Case C‑261/22 GN», Maastricht journal of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 31, n. 1, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pagg. da 106 a 123, in particolare pagg. 115 e

117. ( 39 ) La Corte non potrebbe pertanto effettuare la stessa constatazione fatta in relazione all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ), ossia che da tale disposizione discende inequivocabilmente che solo le «carenze sistemiche» che «implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [[OSCURATO:PERSONA]]» rendono impossibile il trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente.

Detta disposizione enuncia quindi due condizioni cumulative: v., segnatamente, sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur ( C‑185/24 e C‑189/24 , EU:C:2024:1036 , punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

Una simile constatazione non può essere effettuata in relazione al regolamento 2018/1805, dal quale non risulta affatto che solo l’esistenza di carenze generalizzate o sistemiche consentirebbe all’autorità di esecuzione di far valere il motivo di non riconoscimento e di non esecuzione figurante all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento. ( 40 )

V. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ). ( 41 )

V. sentenza del 25 luglio 2018, Minister for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (

C‑216/18 PPU

, EU:C:2018:586 ). ( 42 ) GU 2023, L 191, pag. 118 . ( 43 ) Si tratta di un motivo di rifiuto degli ordini europei di produzione qualora, in situazioni eccezionali, sussistano validi motivi di ritenere, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che l’esecuzione o l’applicazione dell’ordine comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso, una violazione manifesta di un pertinente diritto fondamentale sancito dall’articolo 6 TUE e dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 44 ) Tale considerando indica, infatti, che, in particolare , nel valutare il motivo di rifiuto menzionato all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2023/1543, qualora l’autorità di esecuzione disponga delle prove o degli elementi indicati in una proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento o della Commissione, adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, che indichi che sussiste un chiaro rischio, in caso di esecuzione dell’ordine, di una grave violazione del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo a norma dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], a causa di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato di emissione, l’autorità di esecuzione dovrebbe determinare in modo specifico e preciso se, tenuto conto della situazione personale dell’interessato, della natura del reato per il quale è condotto il procedimento penale nonché del contesto fattuale che è alla base dell’ordine, e alla luce delle informazioni fornite dall’autorità di emissione, vi siano validi motivi di ritenere che sussista un rischio di violazione del diritto di una persona a un equo processo. ( 45 ) Decisione quadro del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ( GU 2005, L 76, pag. 16 ). ( 46 ) V., in particolare, sentenze del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 ), nonché del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty ( C‑338/20 , EU:C:2021:805 ). ( 47 ) V., in particolare, sentenze del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 31 e la giurisprudenza ivi citata), nonché del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty ( C‑338/20 , EU:C:2021:805 , punto 24 e la giurisprudenza ivi citata). ( 48 ) GU 2014, L 130, pag. 1 . ( 49 )

V. sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II ( C‑852/19 , EU:C:2021:902 ).

V., sull’assenza del requisito di un esame in due fasi in tale settore, Mancano, L., «[OSCURATO:PERSONA] and the Particular in [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 24, n. 6, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, pagg. da 962 a 981, in particolare pag. 976. V., parimenti, [OSCURATO:PERSONA], A., «Effective protection of rights as a precondition to mutual recognition: Some thoughts on the CJEU’s Gavanozov II decision», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 13, n. 2, Intersentia, Mortsel, 2022, pagg. da 180 a 197, in particolare pagg. 190 e

191. ( 50 ) EU:C:2014:2454 .

Preciso parimenti che, come ogni motivo di non riconoscimento e di non esecuzione, quello previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 deve essere interpretato restrittivamente: v., in particolare, per analogia, sentenze del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) (

C‑665/20 PPU

, EU:C:2021:339 , punto 39 ); del 14 luglio 2022, Procureur général près la cour d’appel d’Angers ( C‑168/21 , EU:C:2022:558 , punto 40 ), e del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un paese terzo) ( C‑700/21 , EU:C:2023:444 , punto 33 ). ( 51 ) V., in particolare, sentenza del 4 ottobre 2024, 1Dream e a. ( C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23 , EU:C:2024:823 , punto 73 e la giurisprudenza ivi citata). ( 52 ) V., in particolare, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna ( C‑845/19 e C‑863/19 , EU:C:2021:864 , punti da 75 a 82 ), nella quale la Corte ha dichiarato che, a motivo del carattere generico della formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, le persone alle quali gli Stati membri devono garantire mezzi di ricorso effettivi ed un processo equo sono non soltanto quelle riconosciute colpevoli di un reato, ma anche i terzi i cui beni siano colpiti dalla decisione di confisca (punto 76 e la giurisprudenza ivi citata).

V., parimenti, sentenza del 12 maggio 2022, RR e JG (Congelamento di beni di terzi) ( C‑505/20 , EU:C:2022:376 , punti 24 e da 33 a 38 ). ( 53 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( GU 2012, L 142, pag. 1 ). ( 54 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari ( GU 2013, L 294, pag. 1 ). ( 55 ) V., a tal riguardo, sentenza del 4 ottobre 2024, 1Dream e a. ( C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23 , EU:C:2024:823 ).

Segnalo che la direttiva 2014/42 è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260).

L’articolo 15 di tale direttiva è dedicato alla confisca non basata su una condanna. ( 56 ) V., sui diritti della difesa nell’ambito dell’applicazione del regolamento 2018/1805, Brandão, N., «The right of defence under Regulation (EU) 2018/1805 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 13, n. 1, Intersentia, Mortsel, 2022, pagg. da 28 a

41. ( 57 ) Si tratta delle direttive 2010/64, 2012/13 e 2013/48, nonché della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( GU 2016, L 65, pag. 1 ), della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali ( GU 2016, L 132, pag. 1 ), e della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ( GU 2016, L 297, pag. 1 ). ( 58 )

V. sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna ( C‑845/19 e C‑863/19 , EU:C:2021:864 , punto 75 ). ( 59 ) V., in particolare, sentenza del 26 luglio 2017, Sacko ( C‑348/16 , EU:C:2017:591 , punto 32 e la giurisprudenza ivi citata). ( 60 ) Ai sensi dell’articolo 500, paragrafo 1, dello ZKP, qualora sia applicabile la confisca dei proventi del reato di un altro beneficiario, quest’ultimo deve essere convocato per essere ascoltato nell’ambito della fase preliminare del procedimento e nell’udienza principale.

Se si tratta di una persona giuridica, deve essere convocato il suo rappresentante. [OSCURATO:PERSONA] convocazione, si deve indicare che il procedimento si svolgerà anche in sua assenza.

In conformità all’articolo 500, paragrafo 2, dello ZKP, il rappresentante della persona giuridica viene ascoltato nell’udienza principale dopo l’imputato.

Lo stesso vale nel caso di un altro beneficiario, qualora non sia stato convocato in qualità di testimone.

Peraltro, l’articolo 500, paragrafo 5, dello ZKP, prevede che, se il giudice scopre solo nel corso dell’udienza principale che è applicabile la confisca dei proventi del reato, esso deve sospendere l’udienza principale e convocare il beneficiario o il rappresentante della persona giuridica. ( 61 ) In conformità all’articolo 500, paragrafo 3, dello ZKP, il beneficiario e il rappresentante della persona giuridica hanno il diritto, per quanto riguarda l’accertamento dei proventi del reato, di produrre prove e, con l’autorizzazione del presidente della Sezione, di porre domande all’imputato, ai testimoni e ai periti. ( 62 ) Tale disposizione prevede più in particolare che il proprietario del denaro o dei beni confiscati, o dell’utilità confiscata, abbia il diritto di interporre appello avverso l’ordinanza di confisca di cui all’articolo 498a, paragrafo 2, dello ZKP, se ritiene che non esista alcuna base legale per la confisca. ( 63 )

V. sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 55 ). ( 64 ) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 56 e la giurisprudenza ivi citata). ( 65 ) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). ( 66 ) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punti 61 e 63 e la giurisprudenza ivi citata). ( 67 )

V. sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 64 ). ( 68 )

V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni. ( 69 ) Tale disposizione prevede che l’esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione, le cui autorità sono competenti in via esclusiva a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative. ( 70 ) Ai sensi di tale disposizione, i motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro di esecuzione. ( 71 ) V., in particolare, per quanto riguarda la decisione quadro 2002/584, sentenza del 29 luglio 2024, Breian (

C‑318/24 PPU

, EU:C:2024:658 , punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

V., parimenti, per quanto riguarda la direttiva 2014/41, sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II ( C‑852/19 , EU:C:2021:902 , punto 55 e la giurisprudenza ivi citata). ( 72 )

V. considerando 4 del regolamento 2018/1805. ( 73 ) A contrario , la Corte ha sottolineato nella sua sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II ( C‑852/19 , EU:C:2021:902 ), che l’impossibilità di contestare nello Stato membro di emissione la necessità e la regolarità di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione di un’audizione di testimoni mediante videoconferenza costituisce una violazione del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il riconoscimento reciproco non può trovare applicazione e andare a beneficio di tale Stato membro (punto 56).

Infatti, in considerazione, in particolare, del ruolo fondamentale del principio del riconoscimento reciproco nel sistema introdotto dalla direttiva 2014/41, spetta allo Stato membro di emissione creare le condizioni affinché l’autorità di esecuzione possa utilmente accordare la propria assistenza conformemente al diritto dell’Unione (punto 58).

Inoltre, la Corte ha tenuto conto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, il quale consente, a suo avviso, alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha rilevato che, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato membro di emissione, l’applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica, il che sarebbe contrario, nel contempo, all’economia generale di detta direttiva e al principio di fiducia reciproca (punto 59).

La Corte ne ha desunto che l’articolo 6 della stessa direttiva, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’emissione, da parte dell’autorità competente di uno Stato membro, di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione dell’audizione di testimoni mediante videoconferenza, qualora la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo di ricorso contro l’emissione di detto ordine europeo di indagine (punto 62). ( 74 ) GU 2001, L 12, pag. 1 . ( 75 ) V., in particolare, sentenze del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑590/21 , EU:C:2023:633 , punto 32 e la giurisprudenza ivi citata), nonché del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol ( C‑633/22 , EU:C:2024:843 , punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

V. parimenti, su tale punto, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol ( C‑633/22 , EU:C:2024:127 , paragrafo 44 ). ( 76 ) V., in particolare, sentenza del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑619/10 , EU:C:2012:531 , punto 62 ).

V. parimenti, su tale punto, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol ( C‑633/22 , EU:C:2024:127 , paragrafo 75 ). ( 77 )

V. sentenze del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punto 50 ), e del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 46 ).

V., più in generale, sul requisito di una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento giuridico, sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol ( C‑633/22 , EU:C:2024:843 , punto 37 ).

In quest’ultima sentenza, la Corte ha indicato che è solo nell’ipotesi in cui l’esecuzione di una decisione nello Stato membro richiesto abbia per effetto una violazione manifesta di un diritto fondamentale quale sancito dalla [OSCURATO:PERSONA] che un giudice di tale Stato membro è tenuto, in forza dell’articolo 34, punto 1, e dell’articolo 45 del regolamento n. 44/2001, a rifiutare l’esecuzione di tale decisione o, a seconda dei casi, a revocare la dichiarazione di esecutività di quest’ultima (punto 44). ( 78 )

V. sentenze del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punti 49 e 63 ); del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 47 ), nonché del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol ( C‑633/22 , EU:C:2024:843 , punto 38 ). ( 79 )

V. sentenze del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punto 64 ), e del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 48 ).

V. parimenti, per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ), il quale ha abrogato il regolamento n. 44/2001, sentenza del 7 aprile 2022, H Limited ( C‑568/20 , EU:C:2022:264 , punti da 44 a 46 ).

In quest’ultima sentenza, la Corte ha precisato che una violazione manifesta di una norma di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento giuridico può consistere, in particolare, nel fatto che il soggetto debitore in forza del titolo esecutivo non sia stato in grado di difendersi in modo efficace dinanzi al giudice di origine e di contestare, nello Stato membro di origine, la decisione di cui si chiede l’esecuzione (punto 45 e la giurisprudenza ivi citata). ( 80 )

V. sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punto 68 ). ( 81 ) V., segnatamente, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty ( C‑338/20 , EU:C:2021:805 , punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

In questo stesso punto, la Corte ha parimenti indicato che una notifica del genere deve consentire all’interessato di conoscere con esattezza la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, nonché i mezzi di ricorso avverso siffatta decisione e il termine a tal fine impartito, affinché egli sia in grado di difendere efficacemente i propri diritti e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile impugnare tale decisione. ( 82 ) V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Breian (

C‑318/24 PPU

, EU:C:2024:658 , punto 115 ). ( 83 ) Tale disposizione specifica parimenti che solo il certificato di confisca dev’essere tradotto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805. ( 84 )

V. dichiarazione disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/IT/3304.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0008 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑8/24 D. d.o.o., Županijsko državno odvjetništvo u [OSCURATO:PERSONA] penale [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki kazneni sud (Corte d’appello penale, Croazia)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Regolamento (UE) 2018/1805 – Articolo 1, paragrafi 1 e 4 – Articolo 2, punto 2 e punto 3, lettera d) – Confisca in assenza di una condanna definitiva – Provvedimento di confisca adottato nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di assoluzione, per un reato diverso da quello che ha dato luogo a tale assoluzione e al quale non hanno preso parte gli imputati assolti, bensì persone diverse contro cui non è stato formulato alcun atto di imputazione – Articolo 19, paragrafo 1, lettera h) – Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione dei provvedimenti di confisca – Situazioni eccezionali in cui sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione del provvedimento di confisca comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un diritto fondamentale previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritti della difesa e ad un ricorso effettivo» I. Introduzione 1. Nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI ( 2 ), ai sensi del quale l’«obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o]» per effetto di tale decisione quadro, la Corte ha elaborato nella sua giurisprudenza un «esame in due fasi» al fine di valutare, nel corso di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, l’effettività del rischio di una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ( 3 ). 2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la quale verte sull’interpretazione di diverse disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca ( 4 ), nonché dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], consente di chiedersi se occorra estendere tale giurisprudenza a questo regolamento. 3. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti della società D. d.o.o., con sede in Croazia, dal Županijsko državno odvjetništvo u [OSCURATO:PERSONA] (Procura dello Stato per il distretto di Zagabria, Croazia) (in prosieguo: la «Procura di Zagabria») in relazione al riconoscimento e all’esecuzione di un provvedimento di confisca trasmesso dalle autorità slovene alle autorità croate e avente ad oggetto azioni della società L.Z. d.d. detenute dalla società D. 4. La presente causa impone, in sostanza, di stabilire in quale misura l’autorità di esecuzione di uno Stato membro possa rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di confisca adottato in un altro Stato membro nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di assoluzione degli imputati, adducendo a motivo che tale provvedimento o non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805, o viola i diritti fondamentali della persona interessata da detto provvedimento. 5. Tale causa solleva, più precisamente, la questione della portata del motivo di non riconoscimento e di non esecuzione di un provvedimento di confisca, enunciato all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, a causa dell’esistenza, in situazioni eccezionali, di seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione di un provvedimento di confisca comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. 6. In tale contesto, la presente causa implica, segnatamente, la necessità di stabilire in che misura l’esame in due fasi sviluppato dalla Corte nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, esteso successivamente alla decisione quadro 2008/909/GAI ( 5 ), sia rilevante ai fini dell’attuazione di una disposizione specifica come quella prevista all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805. Più specificamente, occorrerà decidere se il rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca ai sensi di tale disposizione esiga la prova dell’esistenza di un rischio effettivo di una violazione di un diritto fondamentale garantito dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione in materia di rispetto dei diritti fondamentali. 7. La Corte è chiamata dunque a chiarire se l’ambito di analisi delle eccezioni al riconoscimento e alla fiducia reciproci alla base dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia identico per tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco in materia penale, oppure se tale ambito di analisi possa variare in funzione delle peculiarità di ciascuno di tali strumenti. II. Fatti e questioni pregiudiziali 8. Sulla base di un atto di imputazione emesso dallo Specializirano državno tožilstvo [OSCURATO:PERSONA] (Procura specializzata della Repubblica di Slovenia) il 29 maggio 2017, l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor, Slovenia) ha avviato un procedimento penale nei confronti di quattro persone (in prosieguo: i «quattro imputati») sospettate di avere commesso il reato di abuso di funzione o di potere. Ad esse è addebitato di avere procurato alla società I.J.S. d.d., tra l’11 e il 25 luglio 2007, un vantaggio patrimoniale illecito in occasione dell’acquisto delle azioni della società L.Z. 9. Tale giudice ha accertato la compresenza di tutti gli estremi per il configurarsi del reato di pregiudizio ai creditori e di quello di riciclaggio di denaro nei confronti di soggetti diversi dai quattro imputati, a causa della vendita, nel giugno del 2013, da parte della società I.J.S, senza un effettivo pagamento, segnatamente, delle azioni della società L.Z. alla società V.K. d.o.o., e successivamente della conclusione, nel luglio del 2013, di un contratto avente ad oggetto la vendita di tali azioni da parte di quest’ultima alla società D., tramite uno dei suoi dirigenti, per occultarne la provenienza. 10. Il reato di pregiudizio ai creditori ha dato luogo ad un procedimento penale preliminare nell’ambito del quale le azioni della L.Z. sono state oggetto di misure cautelari conservative ai fini della domanda di confisca ( 6 ). Nonostante tali misure cautelari, il 13 ottobre 2014, tali azioni sono state trasferite su conti fiduciari che non consentono l’identificazione dei reali detentori. Non è stato tuttavia formulato alcun atto di imputazione per quanto riguarda questi due reati, consistenti nel pregiudizio ai creditori e nel riciclaggio di denaro. 11. La società D., tramite il suo rappresentante Z.Z., ha proposto un ricorso dinanzi allo Županijski sud u [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di Zagabria, Croazia) al fine di contestare il riconoscimento e l’esecuzione di dette misure cautelari in Croazia. Tale ricorso è stato respinto da tale giudice. 12. Il 27 gennaio 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha proceduto all’audizione di Z.Z. Nel corso di tale audizione, detto giudice avrebbe informato Z.Z., in conformità all’articolo 500 dello Zakon o kazenskem postopku (codice di procedura penale) (in prosieguo: lo «ZKP»), della possibilità di esprimersi in merito ad un’eventuale confisca dei proventi del reato, decisa nei confronti della società D., e di produrre prove nonché di porre domande. Detto giudice l’avrebbe inoltre informato in ordine alla possibilità di una confisca delle azioni della società L.Z. Da parte sua, Z.Z. avrebbe dichiarato che era informato delle misure cautelari, che le considerava prive di fondamento e che, per questo motivo, tramite il suo avvocato, aveva già presentato dei ricorsi dinanzi allo Županijski sud u [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di Zagabria). Egli avrebbe parimenti dichiarato che, in caso di confisca di tali azioni, avrebbe interposto appello. 13. Il 22 maggio 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha tenuto l’udienza principale in presenza del pubblico ministero, dei quattro imputati, nonché dei loro avvocati. [OSCURATO:PERSONA] sua requisitoria finale, il pubblico ministero ha chiesto che la società D. fosse privata delle azioni della società L.Z., in quanto proventi di un reato. 14. Con sentenza del 27 maggio 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha assolto i quattro imputati, adottando però al contempo, sulla base dell’articolo 498a, paragrafo 1, punto 1, dello ZKP ( 7 ), un provvedimento di confisca avente ad oggetto le azioni della società L.Z. detenute dalla società D. per il reato di pregiudizio ai creditori e il reato di riciclaggio di denaro (in prosieguo: il «provvedimento di confisca»). Dopo che l’appello interposto avverso tale sentenza dal pubblico ministero è stato respinto dal Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor, Slovenia) con sentenza del 24 novembre 2021, detto provvedimento di confisca è divenuto definitivo in data 22 dicembre 2021. 15. Il 17 febbraio 2022, l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha emesso un certificato di confisca, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento 2018/1805, il quale designa le azioni della società L.Z. come provento di un reato, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, lettera a), di tale regolamento, e come passibili di confisca in assenza di una condanna definitiva in seguito a un procedimento per un reato, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, lettera d), di detto regolamento. 16. Tale giudice ha trasmesso tale certificato alla Procura di Zagabria, unitamente, da un lato, alla traduzione dell’introduzione, del dispositivo, della parte della motivazione relativa al provvedimento di confisca e delle informazioni sui mezzi di ricorso figuranti nella sentenza del 27 maggio 2020, e, dall’altro, all’introduzione e al dispositivo della sentenza del Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor) del 24 novembre 2021, che ha respinto l’appello proposto avverso il suddetto provvedimento, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di tale provvedimento. 17. Con sentenza del 25 novembre 2022, lo Županijski sud u [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di Zagabria), adito a tal fine dalla Procura di Zagabria, ha riconosciuto il provvedimento di confisca. 18. Il pubblico ministero e la società D. hanno proposto dei ricorsi avverso tale sentenza dinanzi al Visoki kazneni sud (Corte d’appello penale, Croazia), giudice del rinvio. Quest’ultimo nutre dubbi sulla questione se il bene in relazione al quale il provvedimento di confisca è stato emesso rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805 ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, punto 3, dello stesso. Esso nutre parimenti dubbi concernenti il rispetto dei diritti fondamentali che la persona interessata da tale provvedimento trae dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento sfociato in detto provvedimento, fermo restando che l’inosservanza di tali diritti può costituire, in situazioni eccezionali, un motivo di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del citato regolamento. 19. In un primo momento, il giudice del rinvio solleva due questioni concernenti l’interpretazione dell’articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805. Esso chiede se un procedimento penale che, da un lato, si concluda con una sentenza di assoluzione e, dall’altro, dia luogo ad un provvedimento di confisca che si basa su accertamenti relativi ad un reato diverso da quello in relazione al quale tale sentenza è stata pronunciata, commesso da soggetti diversi dai quattro imputati, possa essere considerato un «procedimento per un reato» che può dare luogo a una «confisca [di beni] in assenza di una condanna definitiva». 20. In un secondo momento, il giudice del rinvio, il quale ricorda che il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale, il che implica che il non riconoscimento di tali sentenze è possibile unicamente in situazioni eccezionali, in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, si interroga sul rispetto dei diritti fondamentali della società D. nell’ambito dell’adozione del provvedimento di confisca. 21. Infatti, tale giudice rileva, in primo luogo, che, all’udienza del 27 gennaio 2020, il responsabile della società D. è stato interrogato come testimone – elemento questo ancora da verificare – ed è stato informato della possibilità di una confisca delle azioni nonché della facoltà di produrre prove e porre domande nel corso del procedimento. Per contro, egli non sarebbe stato informato del diritto, sancito all’articolo 8 della direttiva 2014/42/UE ( 8 ), di avvalersi di un avvocato durante l’intero procedimento di confisca. 22. In secondo luogo, detto giudice sottolinea che, al momento di tale udienza, la domanda di confisca dei beni non era ancora stata presentata, poiché il pubblico ministero l’ha formulata solo nella sua requisitoria finale, nel maggio del 2020. L’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha dunque tenuto un’udienza sulla base dell’atto di imputazione del 2017. 23. In terzo luogo, la società D. avrebbe ricevuto la traduzione solo di estratti della sentenza pronunciata da tale giudice, sebbene, secondo il giudice del rinvio, la sentenza completa sia un documento essenziale ( 9 ) e le norme in materia di processo equo esigano la notifica della sentenza completa. 24. Il giudice del rinvio rileva che l’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha indicato di avere notificato taluni estratti della sentenza alla società D., la quale non ha proposto un ricorso avverso la medesima. Per contro, la società D. asserisce di non avere ricevuto tali estratti della sentenza e propone di fornirne la prova tramite la produzione di una perizia grafologica dell’attestato di notifica. Il giudice del rinvio si interroga sulle verifiche e sulle consultazioni dell’autorità di emissione presupposte da tali affermazioni. Al riguardo, esso sottolinea l’importanza del principio del riconoscimento reciproco e dell’articolo 33 del regolamento 2018/1805, il quale prevede che i motivi di merito su cui si basa il provvedimento di confisca non possano essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro di esecuzione. 25. In tali circostanze, il Visoki kazneni sud (Corte d’appello penale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nozione di “procedimento per un reato che può dar luogo alla confisca di beni anche in assenza di una condanna”, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805, comprenda anche un procedimento penale che si concluda con una sentenza di assoluzione. 2) Se la nozione di “procedimento per un reato che può dar luogo alla confisca di beni anche in assenza di una condanna”, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805, comprenda altresì un procedimento penale che si concluda con una sentenza di assoluzione accompagnata da un provvedimento di confisca di beni quali proventi illeciti derivanti da un reato diverso da quello per il quale è stata pronunciata l’assoluzione, e al quale non hanno preso parte gli imputati, bensì persone contro cui non è stato formulato alcun atto di imputazione. 3) Se si ponga in contrasto con il regolamento 2018/1805, con l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo e con l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] il riconoscimento di un provvedimento di confisca disposto nell’ambito di un procedimento penale, in cui il soggetto colpito, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento 2018/1805, – non è stato convocato a partecipare a tutte le fasi del procedimento penale; – non è stato informato del diritto di avvalersi di un avvocato durante l’intero procedimento; – non ha ricevuto il testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua a lui comprensibile, ma solo estratti di tale sentenza, e non ha impugnato la sentenza così notificata». 26. La procura di Zagabria, i governi croato e sloveno, nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte e, ad eccezione della Procura di Zagabria, hanno partecipato all’udienza tenutasi il 3 febbraio 2025, nel corso della quale hanno risposto ai quesiti per risposta orale rivolti dalla Corte. III. Analisi A. Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale 27. Con tali questioni, che, a mio avviso, devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un procedimento penale che si concluda con una sentenza di assoluzione, in occasione del quale venga adottato un provvedimento di confisca per un reato diverso da quello che ha dato luogo a tale assoluzione e a cui ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805. 28. A mio avviso, occorre rispondere a dette questioni in senso affermativo. 29. In via preliminare, occorre precisare che il regolamento 2018/1805 si inserisce nell’obiettivo consistente nel mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, rafforzando la cooperazione giudiziaria in materia penale, la quale si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie ( 10 ). 30. Prendendo le mosse dalla constatazione secondo cui, da un lato, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità ( 11 ) e, dall’altro, il carattere transnazionale della criminalità implica di assicurare una cooperazione transfrontaliera efficace in tal settore ( 12 ), il legislatore dell’Unione ha sottolineato l’importanza di facilitare il riconoscimento reciproco e l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere, senza ulteriori formalità, siffatti provvedimenti emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio ( 13 ). 31. In tal senso, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2018/1805 dispone che quest’ultimo stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale . 32. Per contro, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale regolamento, quest’ultimo non si applica ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa ( 14 ). Orbene, è pacifico che il provvedimento di confisca di cui al procedimento principale è stato emesso nel quadro di un procedimento in materia penale. 33. A tal riguardo, l’articolo 2, punto 2, del regolamento 2018/1805 precisa che la nozione di «provvedimento di confisca» riguarda una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato , che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica. Inoltre, l’articolo 2, punto 3, lettera d), di tale regolamento definisce la nozione di «bene» nel senso che include, segnatamente, qualsiasi bene in relazione al quale l’autorità di emissione ritiene che sia passibile di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva , ai sensi del diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato. 34. Queste diverse disposizioni devono essere lette alla luce del considerando 13 del regolamento 2018/1805, dal quale risulta che l’ambito di applicazione di quest’ultimo deve essere considerato estremamente ampio, poiché è destinato ad includere tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato. In tal senso, in tale considerando viene precisato che non sono interessati solo i provvedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42, ma che tale regolamento contempla inoltre altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva , incluse le indagini penali svolte dalla polizia e da altri servizi per la repressione dei reati ( 15 ). In tale ottica, anche se il sistema giuridico di uno Stato membro non prevede questo tipo di provvedimenti, lo Stato membro interessato dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire siffatti provvedimenti emessi da un altro Stato membro ( 16 ). 35. [OSCURATO:PERSONA] specie, il giudice del rinvio che ha adottato il provvedimento di confisca ha ritenuto, nel quadro di un procedimento in materia penale, che i beni confiscati provenissero dal reato di pregiudizio ai creditori e da quello di riciclaggio di denaro. Tali elementi consentono di far ricadere tale provvedimento nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1805. La circostanza che tali reati non siano stati oggetto di un atto di imputazione e che altri imputati siano stati assolti nell’ambito di tale procedimento in relazione ad un altro reato è al riguardo indifferente. 36. Da quanto suesposto si può a mio avviso desumere, come fatto valere da tutti i partecipanti al presente procedimento, che l’articolo 1, paragrafi 1 e 4, nonché l’articolo 2, punto 2 e punto 3, lettera d), del regolamento 2018/1805, in combinato disposto con il considerando 13 del medesimo, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica ad un provvedimento di confisca, come quello di cui al procedimento principale, adottato nel quadro di un procedimento in materia penale che si concluda con una sentenza di assoluzione, per un reato diverso da quello sfociato in tale assoluzione e a cui ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione. B. Sulla terza questione pregiudiziale 37. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte, se l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione possa negare il riconoscimento, a causa dell’asserita violazione di determinati diritti fondamentali nello Stato membro di emissione, di un provvedimento di confisca, adducendo a motivazione che la persona interessata da tale provvedimento, in primo luogo, non sarebbe stata convocata a partecipare a tutte le fasi del procedimento penale, in secondo luogo, non sarebbe stata informata del diritto di avvalersi di un avvocato durante l’intero procedimento, e, in terzo luogo, non avrebbe ricevuto la notifica del testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua a lei comprensibile, pur non avendo proposto un ricorso avverso tale sentenza ( 17 ). 38. Per rispondere a tale questione, occorre ricordare che, al pari degli altri strumenti di riconoscimento reciproco in materia penale concernenti altri tipi di decisioni, il regolamento 2018/1805 sancisce la regola secondo la quale uno Stato membro è tenuto a riconoscere e ad eseguire sul proprio territorio un provvedimento di confisca emesso da un altro Stato membro nell’ambito di un procedimento in materia penale. 39. In concreto, l’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che l’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell’articolo 14 del regolamento stesso e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca nazionale emesso da un’autorità dello Stato membro di esecuzione, a meno che essa non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all’articolo 19 di detto regolamento o uno dei motivi di rinvio previsti all’articolo 21 dello stesso regolamento. Come espresso dal considerando 31 del regolamento 2018/1805, il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti in tale regolamento. 40. Inoltre, occorre precisare che l’obbligo di rispettare la [OSCURATO:PERSONA] si impone agli Stati membri quando si pronunciano su una domanda di riconoscimento e di esecuzione di un provvedimento di confisca, dato che essi attuano, in tal caso, il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono quindi tenute a garantire, quando si pronunciano su una siffatta domanda, il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla persona oggetto del provvedimento di confisca del quale sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione ( 18 ). 41. Fra tali diritti figurano, segnatamente, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo, enunciato all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], nonché i diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della stessa. 42. In tale ottica, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805 dispone che tale regolamento non ha come effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all’articolo 6 TUE ( 19 ). 43. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento prevede che l’autorità di esecuzione possa decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di confisca qualora, in situazioni eccezionali, sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione di tale provvedimento comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa ( 20 ). 44. Alla luce delle preoccupazioni espresse dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, è quest’ultima la disposizione che, a mio avviso, dovrebbe essere interpretata dalla Corte nell’ambito dell’esame della terza questione. 45. All’udienza, i partecipanti alla medesima sono stati invitati a pronunciarsi sulla questione se l’attuazione, da parte dell’autorità di esecuzione, del motivo di non riconoscimento e di non esecuzione menzionato all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 esiga che essa proceda allo stesso esame in due fasi elaborato dalla Corte nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. 46. Infatti, tale disposizione prevede, secondo una formulazione simile a quella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE non possa essere modificato per effetto di tale decisione quadro. 47. È sul fondamento dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 che la Corte ha dichiarato che l’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] può consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, in via eccezionale e successivamente a un adeguato esame , dal dare seguito a un mandato d’arresto europeo ( 21 ). 48. Per quanto riguarda le modalità di un esame siffatto, dalla giurisprudenza della Corte relativa alla decisione quadro 2002/584 risulta che la valutazione, nel corso di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dell’effettività del rischio di una violazione dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 4, 7, 24 e 47 della [OSCURATO:PERSONA] deve, in linea di principio, essere svolta attraverso un esame in due fasi distinte che non possono essere confuse, in quanto comportano un’analisi fondata su criteri diversi, e che quindi devono essere svolte in successione ( 22 ). 49. A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, nell’ambito di una prima fase , determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di uno di tali diritti fondamentali a causa vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone ( 23 ). 50. Nell’ambito di una seconda fase , l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze identificate durante la prima fase dell’esame possano incidere sulla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo e se, tenuto conto della sua situazione personale, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale persona corra un rischio reale di violazione di detti diritti fondamentali in caso di consegna allo Stato membro emittente ( 24 ). 51. Al fine di giustificare l’esigenza di procedere a un siffatto esame in due fasi, la Corte ha sottolineato che il sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate instaurato dalla decisione quadro 2002/584 si basa sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri e sul principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, secondo il considerando 6 di tale decisione quadro, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia penale ( 25 ). 52. A tal riguardo, il principio di fiducia reciproca impone a ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere che, salvo circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 26 ). 53. Quindi, allorché gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, questi possono essere tenuti, in forza di tale diritto, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione ( 27 ). 54. In tale contesto, l’obbligo di constatare l’esistenza di carenze come quelle di cui al paragrafo 49 delle presenti conclusioni prima di poter verificare, in modo concreto e preciso, se la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale mira precisamente ad evitare che una siffatta verifica possa essere effettuata al di fuori di casi eccezionali e costituisce quindi la conseguenza della presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro emittente che deriva dal principio della fiducia reciproca ( 28 ). 55. La Corte ha precisato che il rispetto di tale obbligo consente segnatamente di garantire la ripartizione delle responsabilità fra lo Stato membro emittente e lo Stato membro dell’esecuzione quanto alla salvaguardia dei requisiti inerenti ai diritti fondamentali che deriva dalla piena applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo del mandato d’arresto europeo ( 29 ). 56. Sulla base di tale giurisprudenza, pare legittimo chiedersi se, in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca, all’autorità di esecuzione debba essere imposto l’obbligo di constatare l’esistenza vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone, prima di poter verificare, in modo concreto e preciso, se la persona oggetto di un provvedimento di confisca corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale. 57. Rispondendo a tale questione, i partecipanti all’udienza hanno svolto due tesi opposte. I governi croato e sloveno hanno sostenuto che in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca dovrebbe essere applicato un esame in due fasi. Per contro, la Commissione si è mostrata sfavorevole all’applicazione di un siffatto esame. 58. Condivido la posizione della Commissione. 59. Rilevo, infatti, che l’esame in due fasi è il risultato di una costruzione giurisprudenziale intesa ad assicurare l’efficacia del meccanismo di consegna istituito dalla decisione quadro 2002/584, tenendo conto del suo obiettivo specifico ( 30 ), ma garantendo al contempo che tale meccanismo non venga attuato a scapito della protezione dei diritti fondamentali. Tale costruzione giurisprudenziale è stata effettuata sulla base di una clausola generale relativa ai diritti fondamentali, figurante all’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro, sebbene tale decisione quadro non menzioni espressamente alcun motivo di non esecuzione di un mandato di arresto europeo fondato su un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione. 60. In tale contesto, caratterizzato dall’assenza di precisazioni nel testo della decisione quadro 2002/584 concernenti il metodo e i criteri da applicare al fine di verificare l’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione, la Corte ha dovuto specificare essa stessa tale metodo e tali criteri, assicurandosi in particolare di non paralizzare il funzionamento del meccanismo di consegna previsto dalla suddetta decisione quadro. In tale ottica, la Corte non è partita dal nulla, poiché essa aveva già fissato il punto cardinale della propria giurisprudenza dichiarando, al punto 192 del suo parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 ( 31 ), che ad uno Stato membro è preclusa, salvo casi eccezionali, la possibilità di verificare se un altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione. 61. Ciò premesso, sottolineo che la Corte non mi sembra avere richiesto in via generale, ossia nell’ambito dell’applicazione di tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco in materia penale, che la delimitazione dei casi eccezionali in cui può essere effettuata la verifica, da parte di uno Stato membro, del rispetto dei diritti fondamentali in un altro Stato membro implichi sempre la previa constatazione dell’esistenza vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone prima di poter verificare, in modo concreto e preciso, se la persona oggetto di una decisione della quale venga chiesto il riconoscimento corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale. 62. È vero che la Corte ha risposto in senso affermativo alla questione della trasponibilità dell’esame di due fasi richiesto nell’ambito della decisione quadro 2002/584 al caso di una domanda volta ad ottenere non la consegna alle autorità di emissione di una persona colpita da un mandato di arresto europeo, sulla base di tale decisione quadro, bensì il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione nello Stato di esecuzione, sulla base della decisione quadro 2008/909, di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro, qualora vi siano elementi che indichino che le condizioni in quest’ultimo Stato membro, alla data dell’adozione della decisione da eseguire o delle decisioni successive che la riguardano, sono incompatibili con il diritto fondamentale ad un equo processo, enunciato all’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] ( 32 ). 63. Tuttavia, per pervenire a tale conclusione, la quale ha sollevato taluni interrogativi da parte della dottrina ( 33 ), la Corte si è basata su diverse disposizioni della decisione quadro 2008/909 relative al rispetto dei diritti fondamentali, le quali figurano parimenti nella decisione quadro 2002/584 ( 34 ), sottolineando il legame di parentela tra queste due decisioni quadro ( 35 ). Ciò vale, in particolare, per l’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, il quale dispone che quest’ultima non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE. Infatti, tale clausola generale di rispetto dei diritti fondamentali corrisponde a quella menzionata all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ( 36 ). 64. È vero che, come ho indicato in precedenza, una siffatta clausola generale di rispetto dei diritti fondamentali figura parimenti all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805. 65. Potrebbe pertanto essere concepibile esigere dall’autorità di esecuzione che essa svolga, nell’ambito dell’applicazione di tale regolamento, un esame in due fasi in caso di allegazione di un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione. 66. Ritengo tuttavia che tale requisito non sia scontato a causa dell’esistenza, in seno al regolamento 2018/1805, di un motivo specifico di non riconoscimento e di non esecuzione, come quello menzionato all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento. 67. Infatti, rilevo che, diversamente che nelle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, il legislatore dell’Unione non si è accontentato di prevedere una clausola generale di rispetto dei diritti fondamentali nel regolamento 2018/1805, ma ha previsto, inoltre, di includervi un motivo specifico di non riconoscimento e di non esecuzione ( 37 ), precisando il metodo e i criteri in forza dei quali un rischio di violazione dei diritti fondamentali deve essere valutato dall’autorità di esecuzione. Occorre dunque fare riferimento a tale metodo e a tali criteri, i quali vengono illustrati in quella che può essere considerata una lex specialis rispetto alla clausola generale di rispetto dei diritti fondamentali figurante all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805 ( 38 ). 68. A tal riguardo, occorre sottolineare che, facendo riferimento ad un rischio di «palese violazione» di un diritto fondamentale «nelle particolari circostanze del caso», l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento, richiede inequivocabilmente un esame individualizzato dell’esistenza di un siffatto rischio. Osservo che non è affatto richiesto, né in questa né in un’altra disposizione di detto regolamento, che tale esame individualizzato venga imperativamente preceduto dalla constatazione dell’esistenza vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone ( 39 ). Orbene, al momento dell’adozione del regolamento 2018/1805, la Corte aveva già formulato il requisito di un esame in due fasi in materia di mandato d’arresto europeo ( 40 ), anche al fine di verificare l’esistenza di un rischio di violazione del diritto fondamentale a un processo equo, quale enunciato all’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ), cosicché, a mio avviso, è con piena cognizione di causa e deliberatamente che il legislatore dell’Unione ha scelto di non imporre un siffatto esame in due fasi nell’ambito di tale regolamento. Pur se la constatazione dell’esistenza di siffatte carenze può sicuramente facilitare quella di una violazione di un diritto fondamentale nelle circostanze del caso di specie, non si tratta dunque di una fase obbligatoria se ci si attiene ai termini utilizzati dal legislatore dell’Unione all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di detto regolamento. 69. Non può essere ricavata una diversa soluzione, a mio avviso, da un’applicazione analogica del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali ( 42 ). Tale regolamento contiene, al suo articolo 12, paragrafo 1, lettera b), un motivo di rifiuto in termini comparabili a quelli dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 ( 43 ). Orbene, il considerando 64 del regolamento 2023/1543, il quale illustra la portata di tale motivo di rifiuto, potrebbe lasciar intendere che l’attuazione di detto motivo sia subordinata all’osservanza di un esame in due fasi ( 44 ). Ritengo, tuttavia, che, citando l’esempio specifico di una proposta motivata adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, il legislatore dell’Unione si sia limitato a sottolineare la necessità, per l’autorità di esecuzione, di procedere ad un esame individualizzato qualora siano state constatate carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro di emissione. 70. Rilevo, inoltre, che l’esame di altri strumenti di riconoscimento reciproco in materia penale non depone a favore della tesi secondo la quale occorrerebbe imporre in via generale all’autorità di esecuzione il rispetto di un esame in due fasi al fine di verificare l’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali. 71. In tal senso, la decisione quadro 2005/214/GAI ( 45 ) prevede, al suo articolo 20, paragrafo 3, che ciascuno Stato membro possa, se il certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 TUE, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Osservo che l’attuazione di tale motivo di non riconoscimento e di non esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria non è affatto assoggettata ad un esame in due fasi nella giurisprudenza della Corte ( 46 ), fermo restando che detto motivo, nella misura in cui costituisce un’eccezione al principio del riconoscimento reciproco, deve essere interpretato in modo restrittivo ( 47 ). 72. Inoltre, quando è stata chiamata a prendere in considerazione il motivo di non esecuzione di un ordine europeo di indagine previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale ( 48 ), la Corte non ha menzionato il requisito di un esame in due fasi ( 49 ). 73. Preciso parimenti che occorre escludere, a mio avviso, la possibilità di un doppio standard di controllo del rispetto dei diritti fondamentali all’interno del regolamento 2018/1805, a seconda della natura del diritto fondamentale in questione e della clausola applicabile. In tal senso, l’esistenza della clausola generale figurante all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, non implica, di per sé, la necessità di procedere ad un esame in due fasi al fine di stabilire se il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di confisca debbano essere negati a causa dell’asserita violazione di diritti fondamentali nello Stato membro di emissione. 74. Infatti, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 prevede un motivo specifico di non riconoscimento e di non esecuzione di un provvedimento di confisca in caso di rischio di una palese violazione dei diritti fondamentali, cosicché non occorre basarsi sulla clausola generale figurante all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento per valutare l’esistenza di un siffatto rischio. In tale contesto, questa clausola generale è intesa unicamente a richiamare l’obbligo incombente agli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all’articolo 6 TUE. Preciso parimenti che il motivo specifico previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di detto regolamento non può limitarsi ai diritti fondamentali da esso menzionati, ossia il diritto ad un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. La constatazione secondo cui tali diritti fondamentali sono presi in considerazione «in particolare» indica che tale elencazione non è esaustiva, cosicché il motivo specifico di non riconoscimento e di non esecuzione figurante in quest’ultima disposizione è destinato ad essere applicato ad un’asserita violazione di altri diritti fondamentali. 75. Comprendo parimenti l’argomento secondo cui potrebbe sembrare paradossale applicare un test così rigoroso come l’esame in due fasi in materia di mandato d’arresto europeo, ove viene direttamente interessato il diritto alla libertà, mentre un siffatto test sarebbe assente in materia di confisca, ove un simile diritto non è in gioco. 76. Ciò premesso, è giocoforza constatare che tale paradosso è il risultato della scelta del legislatore dell’Unione di redigere in maniera diversa le clausole relative al rispetto dei diritti fondamentali a seconda dello strumento di riconoscimento reciproco in materia penale preso in considerazione. 77. A tal riguardo, ricordo che la decisione quadro 2002/584 non contiene un motivo specifico di non esecuzione di un mandato di arresto europeo la cui formulazione sia identica a quella dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805. 78. Fatte queste precisazioni, ciò non toglie che, relegando la facoltà di cui dispone l’autorità di esecuzione di far valere il motivo di non riconoscimento e di non esecuzione previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 a «situazioni eccezionali» e ad una «palese violazione» di un diritto fondamentale protetto dalla [OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione ha inteso imporre all’autorità di esecuzione il rispetto di una soglia particolarmente elevata di gravità di una siffatta violazione, sulla scia di quanto dichiarato dalla Corte al punto 192 del suo parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 ( 50 ). 79. Benché una siffatta valutazione incomba, in definitiva, al giudice del rinvio, ritengo, alla luce degli elementi sottoposti alla Corte, che una simile soglia non risulta essere superata nell’ambito della presente causa. 80. Ricordo, a tal riguardo, che il giudice del rinvio si interroga sul rispetto, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali della persona giuridica interessata dal provvedimento di confisca sotto diversi aspetti, ossia, in primo luogo, l’asserita assenza di partecipazione a tutte le fasi del procedimento penale sfociato nell’adozione di tale provvedimento; in secondo luogo, l’asserita assenza di informazione in merito al diritto di avvalersi di un avvocato e, in terzo luogo, l’asserita assenza di notificazione del testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua comprensibile a tale persona, anche se detta persona non ha impugnato il provvedimento di confisca. Sono pertanto in discussione il diritto ad un ricorso effettivo e i diritti della difesa, i quali sono contemplati esplicitamente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805. 81. Per quanto riguarda tali diritti fondamentali, rilevo, in primo luogo, che la direttiva 2014/42 e la decisione quadro 2005/214, sostituita parzialmente da tale direttiva, obbligano gli Stati membri a stabilire norme minime comuni relative alla confisca di strumenti e proventi connessi con reati, al fine, in particolare, di agevolare il mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari di confisca adottati nell’ambito di procedimenti penali ( 51 ). 82. In tal senso, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti in tale direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale ( 52 ). In particolare, in conformità all’articolo 8, paragrafo 6, di detta direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a garantire che ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all’interessato. Essi devono parimenti disporre che vi sia l’effettiva possibilità per il soggetto nei confronti del quale è stata disposta la confisca di impugnare il provvedimento dinanzi a un organo giudiziario. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 7, della stessa direttiva, dispone che, fatte salve la direttiva 2012/13/UE ( 53 ) e la direttiva 2013/48/UE ( 54 ), le persone i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca hanno diritto a un avvocato durante l’intero procedimento di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente all’identificazione dei beni strumentali e dei proventi, e che le persone interessate sono informate di tale diritto. 83. Sempreché un provvedimento di confisca rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42 ( 55 ), la persona interessata da tale provvedimento può pertanto rivendicare la protezione dei diritti procedurali conferitale da tale direttiva ( 56 ). 84. In secondo luogo, il considerando 18 del regolamento 2018/1805 indica che i diritti procedurali sanciti in diverse direttive ( 57 ) dovrebbero applicarsi, nei limiti dell’ambito di applicazione di tali direttive, ai procedimenti penali rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da dette direttive. 85. Ne consegue che, qualora un provvedimento di confisca ricada nell’ambito di applicazione di taluna delle direttive contemplate al considerando 18 di detto regolamento, la persona interessata da tale provvedimento può far valere i diritti procedurali che le diverse direttive le conferiscono. 86. In terzo luogo, il considerando 18 del regolamento 2018/1805 precisa che, in ogni caso, le garanzie previste dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero applicarsi a tutti i procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento. In particolare, in tale considerando si afferma che le garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali previste dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero applicarsi ai procedimenti in materia penale che non sono procedimenti penali ma che sono contemplati da detto regolamento. 87. A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 47, primo e secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA], ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da questo stesso articolo, e segnatamente a che la sua causa sia esaminata equamente ( 58 ). In tal senso, il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che gli amministrati traggono dal diritto dell’Unione, ribadito all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], è costituito da diversi elementi, tra i quali rientrano, segnatamente, i diritti della difesa, il principio della parità delle armi, il diritto di ricorso ad un giudice nonché il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare ( 59 ). Occorre parimenti citare l’articolo 48, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA], il quale è inteso a garantire il rispetto dei diritti della difesa ad ogni imputato. 88. Da quanto suesposto risulta che, quantomeno, e quand’anche la sua situazione non rientrasse nell’ambito di applicazione delle diverse direttive relative ai diritti procedurali nell’ambito dei procedimenti penali citate in precedenza, la persona che è oggetto in uno Stato membro di un provvedimento di confisca il cui riconoscimento e la cui esecuzione sono chiesti in un altro Stato membro, sulla base del regolamento 2018/1805, deve essere stata messa nelle condizioni di beneficiare nello Stato membro di emissione di tale provvedimento delle garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali previste dalla [OSCURATO:PERSONA]. 89. In particolare, è indispensabile che la persona colpita da un provvedimento di confisca abbia avuto a disposizione un mezzo di ricorso effettivo che gli consentisse di far controllare da un organo giurisdizionale il rispetto di tali garanzie essenziali. 90. Osservo, a tal riguardo, che siffatte garanzie sembrano essere sancite nello ZKP. Infatti, da un lato, l’articolo 500 dello ZKP prevede, in caso di confisca, il diritto di essere ascoltato, per le persone giuridiche, tramite il loro rappresentante, sia nella fase preliminare del procedimento sia nell’udienza principale ( 60 ) nonché il diritto di produrre prove e di porre domande ( 61 ). Dall’altro lato, l’articolo 498a, paragrafo 4, dello ZKP prevede che il proprietario dei beni confiscati disponga di un diritto di ricorso avverso ogni misura di confisca ( 62 ). 91. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la persona interessata dal provvedimento di confisca del quale sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione non ha impugnato la sentenza del 27 maggio 2020 contenente tale provvedimento, sebbene essa avesse a disposizione un mezzo di ricorso effettivo nello Stato membro di emissione. 92. In tali circostanze, tale persona non può far valere, nella fase del riconoscimento e dell’esecuzione del provvedimento di confisca in questione, dinanzi al giudice dello Stato membro di esecuzione competente per il riconoscimento e l’esecuzione di tale provvedimento, la violazione dei suoi diritti fondamentali nel corso del procedimento sfociato nell’adozione di detto provvedimento, deducendo il motivo di non riconoscimento e di non esecuzione figurante all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805. 93. Infatti, una situazione in cui la persona colpita da un provvedimento di confisca intenda ottenere l’accertamento, da parte di un giudice dello Stato membro di esecuzione, della violazione di siffatti diritti, sebbene disponesse di un mezzo di ricorso effettivo a tal fine nello Stato membro di emissione, non può raggiungere, a mio avviso, la soglia di gravità particolarmente elevata richiesta da tale disposizione. In altre parole, non ravviso alcun elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di una «situazion[e] eccezional[e]» caratterizzata dalla presenza di «elementi specifici e oggettivi» idonei a costituire «seri motivi» per ritenere che l’esecuzione del provvedimento di confisca in questione comporti, «nelle particolari circostanze del caso», una «palese violazione» di un diritto fondamentale previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/185. 94. Un giudizio diverso sarebbe contrario, a mio avviso, alla logica sottesa al sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, il quale è fondato sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci ( 63 ), di cui la Corte ha sottolineato l’importanza fondamentale al fine di consentire la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne ( 64 ). 95. In tal senso, la Corte ha dichiarato che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie implica che esista una reciproca fiducia nel fatto che ciascuno degli Stati membri accetta l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando l’attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa ( 65 ). Tale principio è attuato mediante vari strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, come la decisione quadro 2002/584 e la direttiva 2014/41. Il sistema di cooperazione giudiziaria previsto da tali strumenti si basa su una ripartizione delle competenze tra l’autorità giudiziaria di emissione e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nel cui contesto spetta all’autorità giudiziaria di emissione verificare il rispetto delle condizioni richieste per l’emissione del provvedimento di cui viene chiesto il riconoscimento, senza che tale valutazione possa, secondo il principio del mutuo riconoscimento, essere successivamente riesaminata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione ( 66 ). 96. Di conseguenza, nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri fondata sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci, l’autorità di esecuzione non è tenuta a controllare il rispetto, da parte dell’autorità di emissione, delle condizioni di emissione della decisione giudiziaria che essa deve eseguire ( 67 ). 97. Come testimoniato segnatamente dal suo articolo 18, paragrafo 1 ( 68 ), dal suo articolo 23, paragrafo 1 ( 69 ), e dal suo articolo 33, paragrafo 2 ( 70 ), il sistema di cooperazione giudiziaria istituito dal regolamento 2018/1805 si basa parimenti su una distinzione tra le responsabilità connesse alla giustificazione e all’adozione di un provvedimento di confisca, che rientrano nella competenza dell’autorità di emissione, e quelle relative all’esecuzione di tale provvedimento, che rientrano in quella dell’autorità di esecuzione. In tale contesto, incombe, in primis , allo Stato membro di emissione fare in modo che un provvedimento di confisca rispetti i diritti che la persona che ne è oggetto trae dal diritto dell’Unione, di cui fanno parte i diritti fondamentali tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 71 ). È solo in via eccezionale che l’autorità di esecuzione può astenersi, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento, dal riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca che le viene trasmesso. Solo una ripartizione delle responsabilità così configurata è idonea a consentire di garantire una cooperazione transfrontaliera efficace per congelare e confiscare i beni strumentali e i proventi da reato ( 72 ). 98. In conformità alla responsabilità ad esso incombente di garantire, in primis , i diritti fondamentali nell’ambito di un procedimento che conduce all’adozione di un provvedimento di confisca, lo Stato membro di emissione deve assicurare una tutela giurisdizionale effettiva alla persona oggetto di un siffatto provvedimento, in particolare istituendo i mezzi di ricorso che consentono di controllare il rispetto di tali diritti. A partire dal momento in cui è pacifico che tale persona ha avuto a disposizione in tale Stato membro un mezzo di ricorso di cui non si è avvalsa, sebbene la stessa avrebbe potuto, tramite tale mezzo di ricorso, far accertare e, se del caso, correggere o sanzionare da un giudice di detto Stato membro una violazione dei suoi diritti fondamentali, come quelli garantiti dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], non vi è motivo per l’autorità di esecuzione di mettere in discussione la presunzione secondo la quale il provvedimento di confisca di cui detta persona è oggetto è stato adottato nel rispetto di tali diritti fondamentali ( 73 ). Tale soluzione è idonea a proibire, in conformità al principio della fiducia reciproca, il controllo da parte di un giudice dello Stato membro di esecuzione, dal momento in cui gli vengano sottoposte asserzioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, dell’applicazione, da parte di un giudice dello Stato membro di emissione, delle sue norme procedurali in materia penale in un caso individuale. 99. In sostanza, mi pare cruciale evitare che la persona che omette di esercitare il proprio diritto di ricorso nello Stato membro di emissione avverso il provvedimento di confisca di cui essa è oggetto possa contestare, nella fase del procedimento di riconoscimento e di esecuzione di tale provvedimento nello Stato membro di esecuzione, le violazioni ai suoi diritti procedurali che sarebbero state asseritamente commesse nello Stato membro di emissione. 100. Su tale punto, anche se i settori relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione giudiziaria in materia civile comportano ciascuno caratteristiche e obiettivi propri, mi pare interessante menzionare, per stimolare la riflessione, la giurisprudenza della Corte relativa alla violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto in quest’ultimo settore. Infatti, la clausola dell’ordine pubblico prevista all’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 74 ), deve essere interpretata restrittivamente e applicarsi soltanto in casi eccezionali ( 75 ). 101. Al riguardo, da tale giurisprudenza risulta che il ricorso a tale clausola dell’ordine pubblico presuppone una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] ( 76 ). In particolare, per quanto riguarda la questione di stabilire le circostanze in cui il fatto che una decisione di un giudice di uno Stato membro sia stata emessa in violazione di garanzie di ordine procedurale possa costituire un motivo di diniego del riconoscimento ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha dichiarato che la clausola dell’ordine pubblico prevista a tale disposizione assumerebbe rilevanza solo nel caso in cui una siffatta violazione implicasse che il riconoscimento della decisione de qua nello Stato membro richiesto comporterebbe la violazione manifesta di una norma giuridica essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, dunque, nell’ordinamento di tale Stato membro ( 77 ). Sottolineo parimenti che, secondo la Corte, è la fiducia reciproca che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie che permette di ritenere che, in caso di errata applicazione del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, fornisca una garanzia sufficiente ai soggetti giuridici interessati ( 78 ). Pertanto, il regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso si basa sull’idea fondamentale secondo cui i soggetti di diritto sono tenuti, in linea di principio, ad utilizzare tutti i mezzi di ricorso offerti dal diritto dello Stato membro di origine. Tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine, i singoli devono avvalersi in tale Stato membro di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di impedire a monte una violazione dell’ordine pubblico ( 79 ). Il giudice dello Stato membro richiesto, quando verifica l’eventuale esistenza di una violazione manifesta dell’ordine pubblico di tale Stato membro, deve tener conto di quest’ultimo elemento ( 80 ). 102. Nell’ambito della presente causa, il giudice competente dello Stato membro di esecuzione dovrebbe dunque tenere conto, al fine di verificare l’eventuale esistenza di una violazione manifesta di un diritto fondamentale enunciato dalla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, del fatto che la società D. non si è avvalsa dei mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro di emissione al fine di impedire a monte una violazione dei suoi diritti fondamentali, come quelli garantiti dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA]. Se la società D. menziona circostanze particolari che possono aver reso eccessivamente difficile o impossibile l’esercizio dei mezzi di ricorso in tale Stato membro, tale giudice dovrebbe prenderle in considerazione. 103. A tal riguardo, occorre ricordare che il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva impone segnatamente la garanzia di una ricezione reale ed effettiva delle decisioni, vale a dire la loro notifica al destinatario ( 81 ). 104. Orbene, osservo che la società D. sembra contestare dinanzi al giudice del rinvio la notifica del provvedimento di confisca. Infatti, tale società afferma di non avere ricevuto gli estratti della sentenza contenente tale provvedimento nonché le informazioni sui mezzi di ricorso. Detta società propone di fornirne la prova tramite una perizia grafologica dell’attestato di notifica. Rilevo tuttavia che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il certificato di confisca contiene la menzione secondo cui gli estratti della sentenza del 27 maggio 2020 contenenti il provvedimento di confisca (ossia l’introduzione, il dispositivo, la parte della motivazione relativa ai beni confiscati e il mezzo di ricorso), unitamente ad una traduzione in lingua croata, sono stati notificati alla società D., la quale ha ricevuto tali estratti della sentenza del 13 ottobre 2020 senza proporre, tuttavia, un ricorso avverso la stessa. [OSCURATO:PERSONA] misura in cui un siffatto certificato è destinato ad agevolare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca e alla luce della fiducia reciproca cui sono tenuti i giudici degli Stati membri ( 82 ), ritengo che l’autorità di esecuzione debba fondarsi sulle menzioni figuranti in tale certificato. 105. Pertanto, gli accertamenti effettuati dal giudice sloveno competente, in quanto autorità di emissione, in un certificato di confisca, dovrebbero poter essere ignorati dall’autorità di esecuzione solo in presenza di elementi sufficientemente concreti ed obiettivi, idonei a mettere in dubbio la loro credibilità. Se le allegazioni della società D. portano tale autorità a dubitare dell’esistenza o della regolarità della notifica del provvedimento di confisca, essa dovrà consultare l’autorità di emissione su tale punto. Sottolineo, a tal riguardo, che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, per quanto riguarda i motivi di non riconoscimento e di non esecuzione menzionati all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, prima di decidere di non riconoscere o di non dare esecuzione ad un provvedimento di confisca, in tutto o in parte, l’autorità di esecuzione deve consultare con qualsiasi mezzo appropriato l’autorità di emissione e, se del caso, chiedere a quest’ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria. 106. Preciso parimenti che le verifiche che dovrebbero, se del caso, essere effettuate dall’autorità di esecuzione nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, fanno salva l’eventuale applicazione di un altro motivo di non riconoscimento e di non esecuzione previsto al paragrafo 1 di tale articolo. 107. Infatti, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento dispone che l’autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o di non dare esecuzione a un provvedimento di confisca se il certificato di confisca è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento. 108. In udienza, la Commissione ha indicato di avere constatato, dopo aver consultato il fascicolo nazionale, che talune parti della sentenza trasmessa erano illeggibili. 109. L’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2018/1805 dispone che il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca, il cui modello figura all’allegato II di tale regolamento. 110. In conformità all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, gli Stati membri possono effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di un provvedimento di confisca, l’autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata ( 83 ). 111. A tal riguardo, rilevo che la Repubblica di Croazia ha effettuato, l’8 dicembre 2020, una siffatta dichiarazione ( 84 ). 112. È chiaro, a mio avviso, che la trasmissione del provvedimento di confisca originale o di una sua copia autenticata presuppone che il documento trasmesso sia leggibile. 113. In caso contrario, l’autorità di esecuzione potrebbe essere indotta a rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca trasmessogli. Ricordo, a tal riguardo, che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2018/1805 dispone che l’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell’articolo 14 di tale regolamento. 114. Tuttavia, qualora risulti che il provvedimento di confisca trasmesso unitamente al certificato è effettivamente illeggibile in tutto o in parte, e che l’autorità di esecuzione fa pertanto valere, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2018/1805, il carattere incompleto di tale certificato, siffatta autorità dovrebbe, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento, consultare l’autorità di emissione affinché quest’ultima le trasmetta una versione leggibile di tale provvedimento. 115. È solo in assenza di una siffatta trasmissione che l’autorità di esecuzione potrebbe, se del caso, rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca. 116. Alla luce dell’insieme di tali elementi, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di confisca non possono essere rifiutati dall’autorità di esecuzione in forza di tale disposizione in una situazione in cui la persona interessata da tale provvedimento, debitamente notificatole, abbia avuto a disposizione nello Stato membro di emissione un mezzo di ricorso effettivo di cui essa non si è avvalsa, sebbene la stessa avrebbe potuto, tramite tale mezzo di ricorso, far controllare da un giudice di tale Stato membro il rispetto dei suoi diritti fondamentali, segnatamente quelli garantiti dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], facendo valere dinanzi a tale giudice, in primo luogo, l’asserita assenza di partecipazione a tutte le fasi del procedimento penale sfociato nell’adozione di detto provvedimento, in secondo luogo, l’asserita assenza di informazioni in merito al diritto di avvalersi di un avvocato e, in terzo luogo, l’asserita assenza di notifica del testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua comprensibile alla persona interessata da quest’ultimo. IV. Conclusione 117. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali proposte dal Visoki kazneni sud (Corte d’appello penale, Croazia): 1) L’articolo 1, paragrafi 1 e 4, nonché l’articolo 2, punto 2 e punto 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in combinato disposto con il considerando 13 dello stesso, devono essere interpretati nel senso che: tale regolamento si applica ad un provvedimento di confisca adottato nel quadro di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di assoluzione, per un reato diverso da quello sfociato in tale assoluzione e a cui ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione. 2) L’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 deve essere interpretato nel senso che: il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di confisca non possono essere rifiutati dall’autorità di esecuzione in forza di tale disposizione in una situazione in cui la persona interessata da tale provvedimento, debitamente notificatole, abbia avuto a disposizione nello Stato membro di emissione un mezzo di ricorso effettivo di cui essa non si è avvalsa, sebbene la stessa avrebbe potuto, tramite tale mezzo di ricorso, far controllare da un giudice di tale Stato membro il rispetto dei suoi diritti fondamentali, segnatamente quelli garantiti dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, facendo valere dinanzi a tale giudice, in primo luogo, l’asserita assenza di partecipazione a tutte le fasi del procedimento penale sfociato nell’adozione di detto provvedimento, in secondo luogo, l’asserita assenza di informazioni in merito al diritto di avvalersi di un avvocato e, in terzo luogo, l’asserita assenza di notifica del testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua comprensibile alla persona interessata da quest’ultimo. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ). ( 3 ) V., in particolare, sentenza del 29 luglio 2024, Breian ( C‑318/24 PPU , EU:C:2024:658 , punti 38 e da 77 a 79 e la giurisprudenza ivi citata). ( 4 ) GU 2018, L 303, pag. 1 . ( 5 ) Decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ). ( 6 ) Dalle osservazioni del governo sloveno emerge che tale decisione di congelamento, adottata il 16 giugno 2014 per una durata di tre mesi, vietava al detentore delle azioni della società L.Z., la società D, di disporne. Quest’ultima non ha presentato opposizione avverso detta decisione. Risulta peraltro da queste stesse osservazioni che la stessa decisione è stata prorogata più volte tra il 9 settembre 2014 e il 28 novembre 2019. La società D. ha presentato dei ricorsi avverso due di tali proroghe. Tali ricorsi sono stati respinti. ( 7 ) Ai sensi di tale disposizione, oltre che nei casi in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza di colpevolezza dell’imputato, il denaro o i beni di origine illecita di cui all’articolo 245 del Kazenski zakonik (codice penale), e le utilità illecitamente date o ricevute di cui agli articoli 151, 157, 241, 242, 261, 262, 263 e 264 di tale codice, sono altresì confiscati allorché sia provata l’esistenza degli elementi del reato di cui all’articolo 245 di detto codice, dai quali risulti che il denaro o i beni di cui a tale articolo provengono da reati. ( 8 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea ( GU 2014, L 127, pag. 39 , e rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114 ). ( 9 ) Il giudice del rinvio richiama, a tal riguardo, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ( GU 2010, L 280, pag. 1 ). ( 10 ) V. considerando 1 e 2 del regolamento 2018/1805. ( 11 ) V. considerando 3 del regolamento 2018/1805. ( 12 ) V. considerando 4 del regolamento 2018/1805. ( 13 ) V. considerando 12 del regolamento 2018/1805. ( 14 ) V., parimenti, considerando 13 del regolamento 2018/1805. ( 15 ) V., per uno studio dettagliato, Maugeri, A.M., «Regulation (EU) 2018/1805: Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and safeguards. “[OSCURATO:PERSONA] in criminal matters” and non-conviction based confiscation», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 15, n. 2, Intersentia, Mortsel, 2024, pagg. da 164 a 208. V., parimenti, Oliveira e Silva, S., «Regulation (EU) 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders: A headlong rush into Europe-wide harmonization?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 13, n. 2, Intersentia, Mortsel, 2022, pagg. da 198 a 215. ( 16 ) In tal senso, il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie implica che esista una reciproca fiducia nel fatto che ciascuno degli Stati membri accetta l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando l’attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa: v., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). ( 17 ) A mio avviso, le obiezioni mosse dal governo sloveno concernenti la ricevibilità della terza questione, relative ad una presentazione asseritamente erronea dei fatti da parte del giudice del rinvio, dovrebbero essere respinte, alla luce della presunzione di rilevanza che spetta alle questioni sollevate da tale giudice, al quale incombe la responsabilità di accertare, segnatamente, il contesto di fatto [v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice ( C‑116/23 , EU:C:2024:292 , punto 29 e la giurisprudenza ivi citata)]. ( 18 ) V., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster ( C‑202/24 ; in prosieguo: la sentenza Alchaster, EU:C:2024:649 , punto 49 ). ( 19 ) V., in relazione a tale clausola generale, considerando 16 e 17 del regolamento 2018/1805. ( 20 ) V., parimenti, considerando 34 del regolamento 2018/1805. ( 21 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 51 e la giurisprudenza ivi citata). ( 22 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 52 e la giurisprudenza ivi citata). ( 23 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 53 e la giurisprudenza ivi citata). ( 24 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 54 e la giurisprudenza ivi citata). ( 25 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 56 e la giurisprudenza ivi citata). ( 26 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). ( 27 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 58 e la giurisprudenza ivi citata). ( 28 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 59 e la giurisprudenza ivi citata). ( 29 ) V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 60 e la giurisprudenza ivi citata). ( 30 ) Per quanto riguarda l’obiettivo distinto perseguito dal mandato di arresto europeo rispetto a quello ricercato mediante altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale, nella specie un ordine europeo di indagine, v. sentenza dell’8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati) ( C‑584/19 , EU:C:2020:1002 , punti 72 e 73 ). ( 31 ) EU:C:2014:2454 . ( 32 ) V. sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑819/21 , EU:C:2023:841 , punti 24 , da 27 a 30 e 42 ). ( 33 ) V., in particolare, Ouwerkerk, J., «[OSCURATO:PERSONA] in CJUE [OSCURATO:PERSONA] (C‑891/21) and the Argument for [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 32, n. 3, [OSCURATO:PERSONA], L’Aia, 2024, pagg. da 181 a 195; [OSCURATO:PERSONA], S., «Deficiencias sistémicas y reconocimiento de sentencias privativas de libertad. A propósito de la sentencia de 9 de noviembre de 2023, [OSCURATO:PERSONA]», Revista de [OSCURATO:PERSONA] , vol. 78, Centro de [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pagg. da 217 a 235, nonché Montaldo, S., «Intersections among EU judicial cooperation instruments and the quest for an advanced and consistent [OSCURATO:PERSONA] judicial space: The case of the transfer and surrender of convicts in the EU», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 13, n. 3, Intersentia, Mortsel, 2022, pagg. da 252 a 269, in particolare pagg. da 264 a 268. ( 34 ) V. sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑819/21 , EU:C:2023:841 , punti 25 e 26 ). ( 35 ) V. sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑819/21 , EU:C:2023:841 , punto 19 ). ( 36 ) Lo stesso vale per il considerando 13 della decisione quadro 2008/909, il quale corrisponde al considerando 12 della decisione quadro 2002/584. ( 37 ) Tale motivo di non riconoscimento e di non esecuzione è stato aggiunto nel corso dell’iter legislativo su iniziativa del Parlamento europeo [v. relazione del 12 gennaio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (documento A8-0001/2018), nonché nota informativa del 9 ottobre 2018 del Segretariato generale del Consiglio al Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 1 o al 4 ottobre 2018) (documento 12697/18)] e a seguito di una dichiarazione della Repubblica federale di Germania concernente la necessità di una formulazione chiara e trasparente che sottolinei il rispetto dei diritti fondamentali per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca, tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte in materia di rispetto dei diritti fondamentali [v. nota del 15 dicembre 2017 del Segretariato generale del Consiglio alle delegazioni sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca – Risultati delle discussioni in sede di Consiglio (GAI) dell’8 dicembre 2017 (documento 15451/17)]. ( 38 ) V. Montaldo, S., «[OSCURATO:PERSONA] and the protection of the best interests of the child: [OSCURATO:PERSONA] last word on the limits of mutual recognition and the evolving obligations of national judicial authorities in Case C‑261/22 GN», Maastricht journal of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 31, n. 1, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2024, pagg. da 106 a 123, in particolare pagg. 115 e 117. ( 39 ) La Corte non potrebbe pertanto effettuare la stessa constatazione fatta in relazione all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ), ossia che da tale disposizione discende inequivocabilmente che solo le «carenze sistemiche» che «implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [[OSCURATO:PERSONA]]» rendono impossibile il trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente. Detta disposizione enuncia quindi due condizioni cumulative: v., segnatamente, sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur ( C‑185/24 e C‑189/24 , EU:C:2024:1036 , punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). Una simile constatazione non può essere effettuata in relazione al regolamento 2018/1805, dal quale non risulta affatto che solo l’esistenza di carenze generalizzate o sistemiche consentirebbe all’autorità di esecuzione di far valere il motivo di non riconoscimento e di non esecuzione figurante all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento. ( 40 ) V. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ). ( 41 ) V. sentenza del 25 luglio 2018, Minister for [OSCURATO:PERSONA] and Equality (Carenze del sistema giudiziario) ( C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 ). ( 42 ) GU 2023, L 191, pag. 118 . ( 43 ) Si tratta di un motivo di rifiuto degli ordini europei di produzione qualora, in situazioni eccezionali, sussistano validi motivi di ritenere, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che l’esecuzione o l’applicazione dell’ordine comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso, una violazione manifesta di un pertinente diritto fondamentale sancito dall’articolo 6 TUE e dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 44 ) Tale considerando indica, infatti, che, in particolare , nel valutare il motivo di rifiuto menzionato all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2023/1543, qualora l’autorità di esecuzione disponga delle prove o degli elementi indicati in una proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento o della Commissione, adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, che indichi che sussiste un chiaro rischio, in caso di esecuzione dell’ordine, di una grave violazione del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo a norma dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], a causa di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato di emissione, l’autorità di esecuzione dovrebbe determinare in modo specifico e preciso se, tenuto conto della situazione personale dell’interessato, della natura del reato per il quale è condotto il procedimento penale nonché del contesto fattuale che è alla base dell’ordine, e alla luce delle informazioni fornite dall’autorità di emissione, vi siano validi motivi di ritenere che sussista un rischio di violazione del diritto di una persona a un equo processo. ( 45 ) Decisione quadro del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ( GU 2005, L 76, pag. 16 ). ( 46 ) V., in particolare, sentenze del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 ), nonché del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty ( C‑338/20 , EU:C:2021:805 ). ( 47 ) V., in particolare, sentenze del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 31 e la giurisprudenza ivi citata), nonché del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty ( C‑338/20 , EU:C:2021:805 , punto 24 e la giurisprudenza ivi citata). ( 48 ) GU 2014, L 130, pag. 1 . ( 49 ) V. sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II ( C‑852/19 , EU:C:2021:902 ). V., sull’assenza del requisito di un esame in due fasi in tale settore, Mancano, L., «[OSCURATO:PERSONA] and the Particular in [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 24, n. 6, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, pagg. da 962 a 981, in particolare pag. 976. V., parimenti, [OSCURATO:PERSONA], A., «Effective protection of rights as a precondition to mutual recognition: Some thoughts on the CJEU’s Gavanozov II decision», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 13, n. 2, Intersentia, Mortsel, 2022, pagg. da 180 a 197, in particolare pagg. 190 e 191. ( 50 ) EU:C:2014:2454 . Preciso parimenti che, come ogni motivo di non riconoscimento e di non esecuzione, quello previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805 deve essere interpretato restrittivamente: v., in particolare, per analogia, sentenze del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) ( C‑665/20 PPU , EU:C:2021:339 , punto 39 ); del 14 luglio 2022, Procureur général près la cour d’appel d’Angers ( C‑168/21 , EU:C:2022:558 , punto 40 ), e del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un paese terzo) ( C‑700/21 , EU:C:2023:444 , punto 33 ). ( 51 ) V., in particolare, sentenza del 4 ottobre 2024, 1Dream e a. ( C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23 , EU:C:2024:823 , punto 73 e la giurisprudenza ivi citata). ( 52 ) V., in particolare, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna ( C‑845/19 e C‑863/19 , EU:C:2021:864 , punti da 75 a 82 ), nella quale la Corte ha dichiarato che, a motivo del carattere generico della formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, le persone alle quali gli Stati membri devono garantire mezzi di ricorso effettivi ed un processo equo sono non soltanto quelle riconosciute colpevoli di un reato, ma anche i terzi i cui beni siano colpiti dalla decisione di confisca (punto 76 e la giurisprudenza ivi citata). V., parimenti, sentenza del 12 maggio 2022, RR e JG (Congelamento di beni di terzi) ( C‑505/20 , EU:C:2022:376 , punti 24 e da 33 a 38 ). ( 53 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( GU 2012, L 142, pag. 1 ). ( 54 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari ( GU 2013, L 294, pag. 1 ). ( 55 ) V., a tal riguardo, sentenza del 4 ottobre 2024, 1Dream e a. ( C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23 , EU:C:2024:823 ). Segnalo che la direttiva 2014/42 è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260). L’articolo 15 di tale direttiva è dedicato alla confisca non basata su una condanna. ( 56 ) V., sui diritti della difesa nell’ambito dell’applicazione del regolamento 2018/1805, Brandão, N., «The right of defence under Regulation (EU) 2018/1805 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 13, n. 1, Intersentia, Mortsel, 2022, pagg. da 28 a 41. ( 57 ) Si tratta delle direttive 2010/64, 2012/13 e 2013/48, nonché della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( GU 2016, L 65, pag. 1 ), della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali ( GU 2016, L 132, pag. 1 ), e della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ( GU 2016, L 297, pag. 1 ). ( 58 ) V. sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna ( C‑845/19 e C‑863/19 , EU:C:2021:864 , punto 75 ). ( 59 ) V., in particolare, sentenza del 26 luglio 2017, Sacko ( C‑348/16 , EU:C:2017:591 , punto 32 e la giurisprudenza ivi citata). ( 60 ) Ai sensi dell’articolo 500, paragrafo 1, dello ZKP, qualora sia applicabile la confisca dei proventi del reato di un altro beneficiario, quest’ultimo deve essere convocato per essere ascoltato nell’ambito della fase preliminare del procedimento e nell’udienza principale. Se si tratta di una persona giuridica, deve essere convocato il suo rappresentante. [OSCURATO:PERSONA] convocazione, si deve indicare che il procedimento si svolgerà anche in sua assenza. In conformità all’articolo 500, paragrafo 2, dello ZKP, il rappresentante della persona giuridica viene ascoltato nell’udienza principale dopo l’imputato. Lo stesso vale nel caso di un altro beneficiario, qualora non sia stato convocato in qualità di testimone. Peraltro, l’articolo 500, paragrafo 5, dello ZKP, prevede che, se il giudice scopre solo nel corso dell’udienza principale che è applicabile la confisca dei proventi del reato, esso deve sospendere l’udienza principale e convocare il beneficiario o il rappresentante della persona giuridica. ( 61 ) In conformità all’articolo 500, paragrafo 3, dello ZKP, il beneficiario e il rappresentante della persona giuridica hanno il diritto, per quanto riguarda l’accertamento dei proventi del reato, di produrre prove e, con l’autorizzazione del presidente della Sezione, di porre domande all’imputato, ai testimoni e ai periti. ( 62 ) Tale disposizione prevede più in particolare che il proprietario del denaro o dei beni confiscati, o dell’utilità confiscata, abbia il diritto di interporre appello avverso l’ordinanza di confisca di cui all’articolo 498a, paragrafo 2, dello ZKP, se ritiene che non esista alcuna base legale per la confisca. ( 63 ) V. sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 55 ). ( 64 ) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 56 e la giurisprudenza ivi citata). ( 65 ) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). ( 66 ) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punti 61 e 63 e la giurisprudenza ivi citata). ( 67 ) V. sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 64 ). ( 68 ) V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni. ( 69 ) Tale disposizione prevede che l’esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione, le cui autorità sono competenti in via esclusiva a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative. ( 70 ) Ai sensi di tale disposizione, i motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro di esecuzione. ( 71 ) V., in particolare, per quanto riguarda la decisione quadro 2002/584, sentenza del 29 luglio 2024, Breian ( C‑318/24 PPU , EU:C:2024:658 , punto 32 e la giurisprudenza ivi citata). V., parimenti, per quanto riguarda la direttiva 2014/41, sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II ( C‑852/19 , EU:C:2021:902 , punto 55 e la giurisprudenza ivi citata). ( 72 ) V. considerando 4 del regolamento 2018/1805. ( 73 ) A contrario , la Corte ha sottolineato nella sua sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II ( C‑852/19 , EU:C:2021:902 ), che l’impossibilità di contestare nello Stato membro di emissione la necessità e la regolarità di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione di un’audizione di testimoni mediante videoconferenza costituisce una violazione del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il riconoscimento reciproco non può trovare applicazione e andare a beneficio di tale Stato membro (punto 56). Infatti, in considerazione, in particolare, del ruolo fondamentale del principio del riconoscimento reciproco nel sistema introdotto dalla direttiva 2014/41, spetta allo Stato membro di emissione creare le condizioni affinché l’autorità di esecuzione possa utilmente accordare la propria assistenza conformemente al diritto dell’Unione (punto 58). Inoltre, la Corte ha tenuto conto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, il quale consente, a suo avviso, alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha rilevato che, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato membro di emissione, l’applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica, il che sarebbe contrario, nel contempo, all’economia generale di detta direttiva e al principio di fiducia reciproca (punto 59). La Corte ne ha desunto che l’articolo 6 della stessa direttiva, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’emissione, da parte dell’autorità competente di uno Stato membro, di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione dell’audizione di testimoni mediante videoconferenza, qualora la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo di ricorso contro l’emissione di detto ordine europeo di indagine (punto 62). ( 74 ) GU 2001, L 12, pag. 1 . ( 75 ) V., in particolare, sentenze del 7 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑590/21 , EU:C:2023:633 , punto 32 e la giurisprudenza ivi citata), nonché del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol ( C‑633/22 , EU:C:2024:843 , punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). V. parimenti, su tale punto, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol ( C‑633/22 , EU:C:2024:127 , paragrafo 44 ). ( 76 ) V., in particolare, sentenza del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑619/10 , EU:C:2012:531 , punto 62 ). V. parimenti, su tale punto, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol ( C‑633/22 , EU:C:2024:127 , paragrafo 75 ). ( 77 ) V. sentenze del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punto 50 ), e del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 46 ). V., più in generale, sul requisito di una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento giuridico, sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol ( C‑633/22 , EU:C:2024:843 , punto 37 ). In quest’ultima sentenza, la Corte ha indicato che è solo nell’ipotesi in cui l’esecuzione di una decisione nello Stato membro richiesto abbia per effetto una violazione manifesta di un diritto fondamentale quale sancito dalla [OSCURATO:PERSONA] che un giudice di tale Stato membro è tenuto, in forza dell’articolo 34, punto 1, e dell’articolo 45 del regolamento n. 44/2001, a rifiutare l’esecuzione di tale decisione o, a seconda dei casi, a revocare la dichiarazione di esecutività di quest’ultima (punto 44). ( 78 ) V. sentenze del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punti 49 e 63 ); del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 47 ), nonché del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol ( C‑633/22 , EU:C:2024:843 , punto 38 ). ( 79 ) V. sentenze del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punto 64 ), e del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 48 ). V. parimenti, per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ), il quale ha abrogato il regolamento n. 44/2001, sentenza del 7 aprile 2022, H Limited ( C‑568/20 , EU:C:2022:264 , punti da 44 a 46 ). In quest’ultima sentenza, la Corte ha precisato che una violazione manifesta di una norma di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento giuridico può consistere, in particolare, nel fatto che il soggetto debitore in forza del titolo esecutivo non sia stato in grado di difendersi in modo efficace dinanzi al giudice di origine e di contestare, nello Stato membro di origine, la decisione di cui si chiede l’esecuzione (punto 45 e la giurisprudenza ivi citata). ( 80 ) V. sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑681/13 , EU:C:2015:471 , punto 68 ). ( 81 ) V., segnatamente, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty ( C‑338/20 , EU:C:2021:805 , punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In questo stesso punto, la Corte ha parimenti indicato che una notifica del genere deve consentire all’interessato di conoscere con esattezza la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, nonché i mezzi di ricorso avverso siffatta decisione e il termine a tal fine impartito, affinché egli sia in grado di difendere efficacemente i propri diritti e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile impugnare tale decisione. ( 82 ) V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Breian ( C‑318/24 PPU , EU:C:2024:658 , punto 115 ). ( 83 ) Tale disposizione specifica parimenti che solo il certificato di confisca dev’essere tradotto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805. ( 84 ) V. dichiarazione disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/IT/3304.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris