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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00854/2023

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23940/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 57, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1542/17/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

T9P011N00920 - T9P011N00921 - T9P021N00918.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma ' dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del proceso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23940/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 57, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1542/17/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. T9P011N00920 - T9P011N00921 - T9P021N00918. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma ' dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del proceso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 00854/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris