CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00652/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17744/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1471/2019 depositata il14/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha concluso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una transazione: si trattava di risanare i debiti che la società [OSCURATO:PERSONA] srl aveva verso le banche. I Taliani erano fideiussori della società, oltre che soci fondatori, insieme al figlio di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA] e la moglie di costui, [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.-L’accordo prevedeva l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] di liberare i [OSCURATO:PERSONA] dal loro vincolo verso la banca, mentre costoro si impegnavano a mettere a disposizione della società la somma di 155 mila euro ciascuno onde liberarla dai debiti verso le banche. 2.-I [OSCURATO:PERSONA] hanno però agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] accusandolo di essere inadempiente alle obbligazioni assunte con la transazione, ossia all’obbligo di mettere la sua parte e rinegoziare le garanzie bancarie della società. Per contro, i due garanti facevano presente di avere versato la loro. 2.1.- Nel giudizio conseguente, il Borsini si è difeso sostenendo di non aver potuto rinegoziare le garanzie e dunque ottenere la liberazione dei fideiussori a causa degli ostacoli frapposti proprio da costoro. 3.-Il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda, ravvisando dunque inadempimento del Borsini, ed ha condannato quest’ultimo al risarcimento del danno a favore dei [OSCURATO:PERSONA], quantificandolo nella differenza tra quanto corrisposto dagli attori, a causa dell’inadempimento della controparte, al fine di ripianare il debito (circa 355 mila euro) e quanto da loro messo a disposizione in base alla transazione, ossia quanto avrebbero dovuto pagare se ci fosse stato adempimento (ossia 155 mila): quindi un danno da 200 mila euro circa. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Ancona. 4.-Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede con beneficio d’inventario del [OSCURATO:PERSONA] more deceduto, con cinque motivi. I [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, depositando altresì atto denominato “Memora ex art. 378 cod. proc. civ.” che tuttavia non può considerarsi tale, sostanziandosi non già nell’illustrazione degli argomenti difensivi svolti nel controricorso bensì nel mero apodittico rinvio agli stessi. Considerato che La corte di meritoha accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto alla obbligazione assunta con la transazione di rinegoziare le fideiussioni in modo da liberare dal relativo obbligo i [OSCURATO:PERSONA]. Hanno altresì ritenuto non dimostrato che l’inadempimento di tale obbligazione fosse dovuto all’ostruzionismo degli stessi [OSCURATO:PERSONA], i quali, secondo la controparte, strumentalmente non avevanoapprovato il bilancio, facendo naufragare le trattative per la vendita ad un potenziale cliente dello stock di magazzino, del valore di 80 mila euro. 5.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente. Si duole che nell’impugnata sentenza la corte di merito scambi il convenuto originario [OSCURATO:PERSONA] con il figlio Carlo, attribuendoal primo obbligazioni e situazioni riguarda nti viceversa il secondo, tanto da indicare il Giancarlo quale fideiussore della societàpur non essendo il medesimo tale. Lamenta che detto scambio di persona, oltre a comportare l’omesso esame del fatto processuale consistente nella vera identità del convenuto e del suo ruolo nella vicenda, ha altresì inciso sulla motivazione dell’impugnata sentenza, rendendola inadeguata in ragione dei riferimenti errati ai protagonisti della vicenda oggetto di giudizio. 6.- Con il terzo motivo denunzia violazione degli articoli 1936 e 1954 c.c. Si duole che l’operata confusione tra il padre Giancarlo e il figlio Carlo abbia inciso anche sulla individuazione del danno , risultando attribuito a l [OSCURATO:PERSONA] l’ inadempimento agli obblighi propri del fideiussore sul presupposto che egli rivestisse tale ruolo, laddove fideiussore è sempre stato l’odierno ricorrente. Il motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. E’ vero che nella parte narrativa risulta a volte confuso il figlio Carlo con il padre Giancarlo, convenuto in giudizio e del cui inadempimento si discute, ma è del pari vero che nella motiva zione dell’impugnata sentenza viene fatto riferimento al convenuto solo con il cognome (Borsini) e lo si individua attraverso la sua condizione di parte della transazione: vi è l’errata indicazione al ruolo di co-fideiussore, ma si evince facilmente con tutta evidenza che si ha riguardo al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto responsabile dell’inadempimento dell’obbligazione assunta con la transazione, e cioè di rinegoziare le fideiussioni verso le banche, ed essere costui ad essere considerato obbligato a risarcire il danno conseguente atale inadempimento. 7.- Con il secondo motivo il ricorrente denunzia omesso esame di un fatto decisivo. Lamenta di aver dedotto sin dal primo grado in via subordinata, ossia in caso di accoglimento della domanda, la questione circa l’ammontare del risarcimento, da contenersi nella differenza tra la somma corrisposta dai due attori (355 mila) e quanto costoro avrebbero versato in caso di regolare esecuzione del contratto: differenza che ammontava a circa 22 mila euro. Siduole che il giudice di prime cure non abbia p ronunciato su tale domanda e, riproposta in appello, non sia stata considerata nemmeno dal giudice del gravame. Il motivo è inammissibile. Risulta dall’odierno ricorrente dedotto invero vizio di omesso esame di un fatto in luogo dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c. per l’asserita omessa pronuncia su domanda espressamente formulata. Senza sottacersi che, avendo la cortedi merito condannato al risarcimento del danno seppure in misura diversa, la medesima ha in realtà implicitamente rigettato la quantificazione dello stesso proposta dall’odierno ricorrente, sicché non v’è omissione di pronunzia ma esamee rigetto implicito della medesima. 8.- Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 1218 e 1223 c.c. Si duole che la corte di merito abbia liquidato il danno considerando la differenza tra quanto effettivamente corrisposto dagli attori (355 mila euro) e quanto invece avrebbe dovuto essere a loro carico se il ricorrente avesse adempiuto (155 mila euro), in violazione del criterio causale, che impone di ritenere risarcibili solo i danni che costituiscono la conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, atteso che l’obbligazione verso la banca (degli attori stessi in quanto fideiussori) non può dirsi sorta a seguito dell’inadempimento della transazione, trattandosi di obbligazione preesistente e trovante fonte nelle fideiussioni , non già nella transazione. Il motivo è inammissibile. Va anzitutto osservato come , a prescindere dal merito, non risultiche una tale questione ( che il danno risarcito in primo grado fosse frutto della confusione di due titoli di obbligazione diversi ) sia stata posta in appello, non risultando dall’odierno ricorrente indicato come, dove e quando ha investito i giudici di secondo grado della medesima, che si appalesa pertanto inammissibilmente prospettata per la prima voltanella presente sede di legittimità. Deve per altro verso sottolinearsi come il riccorentenon colga in realtà la ratio della decisione impugnata , ovvero tenti di prospettarla diversamente da quale essa è, atteso che il danno risulta liquidato come conseguenza dell’inadempimento della transazione, ossia di un obbligo assunto non verso la banca (che era quello fondato sulle fideiussioni) bensì verso gli originari attori, nessuna confusione essendo stata pertanto operata dalla corte di merito tra i due titoli. In altri termini, i giudici di appello hanno calcolato il danno (e la relativa quantificazione integra questione di fatto) derivato dall’inadempimento dell’impegno assunto con la transazione: danno diverso da quello originario verso le banche. Non sono infatti le banche a dolersi dell’inadempimento (nel qual caso avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto dell’obbligazione verso di esse assunta ) bensì i beneficiari della transazione, e cioè le controparti del Borsini, sicché correttamente la corte di merito ha valutato il pregiudizio derivante dall’inadempimento della transazione, laddove avrebbe errato se avesse incluso nel danno il rapporto dell’odierno ricorrente con le banchein ragione delle stipulate delle fideiussioni. 9.- Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 1286 e 1362 c.c. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che, in base all’accordo transattivo, le obbligazioni da lui assunte erano alternative, nel senso che la sua responsabilità era subordinata ad un duplice inadempimento: che i due attori non venissero liberati dalle fideiussioni verso la banca, e che venisse consenti ta l’utilizzazione di linee di credito che dovevano rimanere inalterate per non comportare ulteriori debiti. Condizione quest’ultima invero non verificatasi, essendo stata pertanto erroneamente affermata la responsabilità in proposito. Il motivo è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che la questione non risulta invero posta in grado di appello, non avendo l’odierno ricorrente indicato quando ed in che termini ha posto in tale sede il la questione ( e nemmeno se la stessa sia stata trattata in prime cure ). Deve ulteriormente sottolinearsi che anche ad intendere la clausola nel senso proposto dal ricorrente (responsabilità subordinata al verificarsi di una duplice condizione) il motivo postula invero accertamenti di fatto ( che i due obbligati si siano astenuti dal consentire o da utilizzare essi stessi le linee di credito; se le condizioni dedotte in contratto si siano o meno avvera te ) proprie del giudizio di merito ed invero preclusi in questa sede di legittimità. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 5.000,00 euro per onorari , oltre ad euro 200 ,00 per esborsi, nonché oltre spese generali al 15% ed accessoridi legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza