CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 43679/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo kannullamento del provvedimento impugnato in difetto di onere della parte ricorrente di depositare gli atti comprovanti kesecuzione del sequestro La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] di Capua ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo 11 febbraio 2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 321-322-324-309 codice di procedura penale affermando il ricorrente non necessario ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di riesame il deposito da parte dell'interessato della prova dell'esecuzione dell'impugnato decreto e che comunque l'onere di tale prova non ricadrebbe sull'istante. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato in difetto di onere della parte ricorrente di depositare gli atti comprovanti l'esecuzione del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Infatti, deve rilevarsi ritenersi che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa. Tale interesse va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 — 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 — 04). Affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601). Nel caso di impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure cautelari reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell'interesse ad impugnare, da cui la sussistenza della relazione con la cosa sottoposta a vincolo. 2.1. Tale condizione non ricorre allorquando lo strumento sia attivato al mero fine di ottenere un'affermazione di non conformità a diritto di un provvedimento che non ha ancora inciso in nessun modo sulla sfera patrimoniale del soggetto. Per effetto di tali considerazioni, la questione si sposta sul diverso e connesso profilo dell'onere di allegazione della condizione a cui è subordinato l'interesse ad impugnare ed in particolare dell'esecuzione del vincolo sui beni di cui il ricorrente chiede la restituzione. 2.2. Ne consegue che - qualora non sia presente in atti alcun provvedimento da cui desumere l'avvenuta esecuzione del sequestro che fonderebbe il carattere concreto dell'interesse a impugnare - è onere di chi impugna, a pena di inammissibilità, dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare che presuppone l'avvenuta esecuzione del sequestro che è suo onere allegare (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545). Se infatti l'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere restituzione del bene sequestrato e se il fatto costitutivo dell'azione è l'esecuzione del provvedimento, non la sua adozione (Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275598 — 01), consegue che è onere di colui che, legittimato ad impugnare e propone l'impugnazione, allegare l'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro. 2.2. Ciò è reso evidente anche per effetto della possibilità che vengano disposti - in relazione al delitto contestato - sequestri a struttura mista, nei quali è disposto il sequestro preventivo in via diretta dei beni e, in via subordinata, il sequestro nella forme per equivalente, situazione che, proprio per la diversa struttura e presupposti applicativi delle misure ablative, necessariamente presuppone non solo la prova dell'avvenuta esecuzione, ma anche la specificazione dei beni oggetto di sequestro di cui si chiede la restituzione, la relazione tra il bene e il soggetto ricorrente, nonché la specificazione se l'ablazione del bene sia avvenuta in via diretta o per equivalente e ciò in quanto il diverso titolo di ablazione postula diversi presupposti applicativi. 3.Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciscvin Roma, 1'8 ottobre 2021 Il ConsifSliere este