Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2021/2023
ECLI:EU:T:2023:606
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0598_RES
Causa T‑598/21
[OSCURATO:PERSONA] of Non-[OSCURATO:PERSONA] & distributors (Euranimi)
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 4 ottobre 2023
«Misure di salvaguardia – Mercato dei prodotti di acciaio – Importazione di determinati prodotti di acciaio – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Proroga di una misura di salvaguardia – Necessità – Minaccia di grave pregiudizio – Misure di adeguamento – Interesse dell’Unione – Errore manifesto di valutazione»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse esistente e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso diretto contro un regolamento che proroga misure di salvaguardia sotto forma di un sistema di contingenti tariffari – Ricorso proposto da un’associazione professionale per la tutela e la rappresentanza di importatori del prodotto interessato – Ricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 24‑36)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che proroga una misura di salvaguardia sotto forma di un sistema di contingenti tariffari – Inclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/1029)
(v. punti 43‑45)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di incidenza diretta – Criteri – Atto che produce direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente – Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che istituisce una misura di salvaguardia sotto forma di un sistema di contingenti tariffari – Ricorso proposto da un’associazione professionale per la tutela e la rappresentanza di importatori del prodotto interessato – Incidenza diretta sui membri rappresentati
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/1029)
(v. punti 46‑52)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che istituisce una misura di salvaguardia sotto forma di un sistema di contingenti tariffari – Sistema di contingentamento che produce effetti giuridici che non dipendono da alcuna misura di esecuzione – Ricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2021/1029)
(v. punti 57‑61)
Politica commerciale comune – Regime comune delle importazioni – Misure di salvaguardia – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(v. punto 67)
Politica commerciale comune – Regime comune delle importazioni – Misure di salvaguardia – Regolamento che proroga una misura di salvaguardia sotto forma di un sistema di contingenti tariffari – Presupposti – Proroga necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio – Fattori da prendere in considerazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/478, art. 19, §2, a)]
(v. punti 72‑93)
Politica commerciale comune – Regime comune delle importazioni – Misure di salvaguardia – Regolamento che proroga una misura di salvaguardia sotto forma di un sistema di contingenti tariffari – Presupposti – Prova di adeguamenti realizzati dai produttori dell’Unione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/478, art. 19, §2, b)]
(v. punti 95‑101)
Politica commerciale comune – Regime comune delle importazioni – Misure di salvaguardia – Regolamento che proroga una misura di salvaguardia sotto forma di un sistema di contingenti tariffari – Interesse dell’Unione a prorogare la misura di salvaguardia – Criteri di valutazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/478)
(v. punti 106‑119)
[OSCURATO:PERSONA] della politica di difesa commerciale dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha assoggettato le importazioni di determinati prodotti di acciaio originari di vari paesi terzi (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi») a vigilanza preventiva. Alla luce dei dati statistici raccolti al riguardo, essa ha avviato un’inchiesta di salvaguardia al termine della quale ha concluso che esisteva una minaccia di grave pregiudizio per l’industria siderurgica dell’Unione nella maggior parte delle categorie di prodotti in esame. Di conseguenza, essa ha istituito, in successione, una misura di salvaguardia provvisoria sulle importazioni dei prodotti di acciaio in questione (
1
), e successivamente una misura di salvaguardia definitiva (
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), sotto forma di contingenti tariffari specifici per categoria (
3
). Il meccanismo di salvaguardia così istituito si articola in due fasi, la prima, consistente nell’imposizione di contingenti tariffari fissati a livelli diretti a consentire di mantenere i flussi commerciali tradizionali per categoria di prodotti, e la seconda, nell’applicazione di un dazio supplementare alle importazioni, all’aliquota del 25 %, in caso di superamento delle soglie quantitative fissate di tali contingenti tariffari (in prosieguo: il «dazio fuori contingente») (
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). Il 24 giugno 2021, con il regolamento 2021/1029 (
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), la [OSCURATO:PERSONA] ha prorogato detta misura per un periodo di tre anni fino al 30 giugno 2024 (in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
[OSCURATO:PERSONA] of Non-[OSCURATO:PERSONA] & distributors (Euranimi), ricorrente, un’associazione di imprese dell’Unione che rappresenta gli interessi di importatori, distributori, operatori commerciali e trasformatori per quanto riguarda l’acciaio non integrato, l’acciaio inossidabile e i prodotti metallici, ha proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento impugnato.
Il Tribunale, pur dichiarando tale ricorso ricevibile, lo respinge nel merito. Nella sua sentenza, esso fornisce in particolare precisazioni sulle condizioni richieste per riconoscere sia l’interesse ad agire sia la legittimazione ad agire di un’associazione che rappresenta gli interessi di importatori, distributori, operatori commerciali e trasformatori del prodotto di cui trattasi ai fini di un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di un atto che istituisce una misura di salvaguardia.
Giudizio del Tribunale
Anzitutto, il Tribunale esamina e conclude per la ricevibilità del ricorso, respingendo a tal fine l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancanza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire della ricorrente.
Per quanto concerne l’interesse ad agire della ricorrente, il Tribunale ritiene che l’annullamento del regolamento impugnato possa, di per sé, produrre effetti giuridici e procurare un vantaggio alla ricorrente.
Infatti, in primo luogo, un siffatto annullamento sarebbe paragonabile ad una liberalizzazione totale dei contingenti tariffari, il che consentirebbe alla ricorrente di esercitare la sua attività nell’ambito di un regime giuridico privo di vincoli connessi a soglie quantitative.
In secondo luogo, l’interesse della ricorrente è esistente e attuale, in quanto la possibilità di applicare il dazio fuori contingente esiste alla data di proposizione del ricorso. Tale interesse è anche certo, poiché il sistema di contingentamento era entrato in vigore alla data di applicazione del regolamento impugnato.
In terzo luogo, l’esistenza dell’interesse ad agire della ricorrente non può essere subordinata all’imposizione del dazio fuori contingente. Infatti, da un lato, la ricorrente non contesta soltanto l’imposizione di tale dazio, ma anche il regime di contingentamento che, per la sua stessa esistenza, modifica la situazione giuridica dei suoi membri. Dall’altro lato, condizionare la sussistenza dell’interesse ad agire all’imposizione del dazio fuori contingente avrebbe l’effetto di obbligare i membri della ricorrente ad importare volumi superiori alle soglie quantitative per poter contestare detto regime e ad ignorare la situazione sfavorevole derivante dall’applicazione stessa di tale regime.
In ultimo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene invano che il Tribunale avrebbe respinto, in una sentenza precedente (
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), l’ipotesi secondo cui i contingenti tariffari produrrebbero effetti. Infatti, in tale sentenza, il Tribunale non si è pronunciato sulla ricevibilità del ricorso di cui era stato investito, ma sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’analisi della [OSCURATO:PERSONA], cosicché le considerazioni fatte valere da quest’ultima sono irrilevanti nell’ambito dell’esame dell’interesse ad agire della ricorrente nel caso di specie.
Per quanto concerne la legittimazione ad agire della ricorrente, il Tribunale dichiara che quest’ultima, in quanto associazione rappresentativa, è legittimata ad agire, sulla base dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, avverso il regolamento impugnato. In proposito, esso ricorda che, conformemente a tale disposizione, un’associazione rappresentativa può proporre un ricorso di annullamento contro un atto di cui non è destinataria, a condizione che l’atto impugnato sia un atto regolamentare che riguarda direttamente i suoi membri e che non comporta alcuna misura d’esecuzione.
Nel caso di specie, il Tribunale dichiara, anzitutto, che il regolamento impugnato ha carattere regolamentare alla luce della sua portata generale nonché delle modalità della sua adozione, non essendo quest’ultimo un atto legislativo.
Esso constata poi che tale regolamento incide direttamente sui membri della ricorrente in quanto, in primo luogo, produce effetti diretti sulla loro situazione giuridica: esso determina, infatti, il quadro giuridico e le condizioni alle quali tali membri possono importare nell’Unione, in termini sia di volume sia di prezzo, posto che i loro prodotti sono soggetti a un sistema di contingentamento, e non più ad un’immissione in libera pratica nell’Unione, la quale non impone né una determinazione di quantitativi né un’autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, il regolamento impugnato non lascia alcun potere discrezionale alle autorità competenti dello Stato membro nell’ambito dell’attuazione della misura di salvaguardia, tanto nel contesto della prima fase del meccanismo di salvaguardia, poiché il sistema di contingentamento diventa effettivo alla data di applicazione del regolamento impugnato, quanto nell’ambito della seconda fase di tale meccanismo, posto che le autorità competenti sono tenute ad applicare un dazio fuori contingente una volta esauriti i contingenti tariffari.
Infine, il Tribunale conferma che detto regolamento non comporta misure di esecuzione nei confronti dei membri della ricorrente. Infatti, la produzione degli effetti giuridici del sistema di contingentamento non dipende da alcuna misura di esecuzione. Ne consegue che, prima dell’esaurimento del contingente tariffario, non esistono misure di esecuzione che i membri della ricorrente, la cui situazione giuridica è pregiudicata dall’istituzione del sistema di contingentamento, potrebbero contestare dinanzi ai giudici nazionali.
Nel merito, il Tribunale respinge, in primo luogo, il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 19 del regolamento di base sulle misure di salvaguardia (
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), in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concludere che le condizioni per la proroga delle misure di salvaguardia ai sensi di tale disposizione sono soddisfatte (
8
).
In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo vertente su errori manifesti in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione dell’interesse dell’Unione a prorogare la misura di salvaguardia, in quanto la ricorrente non ne ha dimostrato l’esistenza.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale respinge integralmente il ricorso.
(
1
) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU 2018, L 181, pag. 39
).
(
2
) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della [OSCURATO:PERSONA], del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU 2019, L. 31, pag. 27
).
(
3
) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 ha stabilito un contingente tariffario specifico per paese per i paesi aventi un interesse di fornitura significativo e un contingente tariffario «residuo» per gli altri paesi esportatori verso l’Unione.
(
4
) Regolamento 2019/159, considerando da 164 a 180.
(
5
) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della [OSCURATO:PERSONA] al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU 2021, L 225, pag. 1
).
(
6
) Sentenza del 20 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑790/19
,
EU:T:2021:706
.
(
7
) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (
GU 2015, L 83, pag. 16
).
(
8
) In forza di tale disposizione, una misura di salvaguardia può essere prorogata qualora sia accertata la necessità di tale proroga per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio [articolo 19, paragrafo 2, lettera a)] e sia accertata l’esistenza di elementi di prova circa l’avvio di adeguamenti da parte dei produttori dell’Unione [articolo 19, paragrafo 2, lettera b)].