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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33673/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11533-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACI; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 553/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto relativo ad una istanza di rimborso per IRAP in merito agli anni d'imposta dal 2012 al 2016; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che «l'appello non contiene motivi specifici di impugnazione della sentenza ma si limita a riproporre le doglianze già sollevate in primo grado senza svolgere una approfondita critica della decisione del giudice di primo grado».

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia rimesso alla sezione semplice tributaria. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11533 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- Tributaria Regionale, l'appello della parte contribuente conteneva una specifica critica alla motivazione della [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti: nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 6302 del 2022; Cass. n. 7369 del 2017); allorché il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d'appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l'onere di specificità dei motivi (Cass. n. 28546 del 2020; Cass.n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014).

In particolare, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione e non già necessariamente nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 2012; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020); la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo Ric. 2021 n. 11533 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -3- grado assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini della sua decisione circa l'inammissibilità dell'appello, alla asserita circostanza della riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già esaminate in primo grado e quindi dell'assenza nell'appello di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (peraltro tale circostanza è stata efficacemente contestata dal ricorrente che, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha evidenziato, nel riportare la parte in diritto della sentenza di primo grado, i punti in cui l'appello ha fatto in maniera critica preciso riferimento alla sentenza di primo grado), senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell'appello, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla [OSCURATO:PERSONA] assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in Ric. 2021 n. 11533 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -4- diversa composizione, anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11533-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACI; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 553/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto relativo ad una istanza di rimborso per IRAP in merito agli anni d'imposta dal 2012 al 2016; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che «l'appello non contiene motivi specifici di impugnazione della sentenza ma si limita a riproporre le doglianze già sollevate in primo grado senza svolgere una approfondita critica della decisione del giudice di primo grado». Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia rimesso alla sezione semplice tributaria. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11533 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Tributaria Regionale, l'appello della parte contribuente conteneva una specifica critica alla motivazione della [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 6302 del 2022; Cass. n. 7369 del 2017); allorché il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d'appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l'onere di specificità dei motivi (Cass. n. 28546 del 2020; Cass.n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014). In particolare, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione e non già necessariamente nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 2012; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020); la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo Ric. 2021 n. 11533 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- grado assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini della sua decisione circa l'inammissibilità dell'appello, alla asserita circostanza della riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già esaminate in primo grado e quindi dell'assenza nell'appello di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (peraltro tale circostanza è stata efficacemente contestata dal ricorrente che, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha evidenziato, nel riportare la parte in diritto della sentenza di primo grado, i punti in cui l'appello ha fatto in maniera critica preciso riferimento alla sentenza di primo grado), senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell'appello, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla [OSCURATO:PERSONA] assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in Ric. 2021 n. 11533 sez. MT - ud. 12-10-2022 -4- diversa composizione, anche per
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