CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 25119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d’appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], laquale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito perl’accoglimento del ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 02/03/2026, la Corte d’appello di Napoli confermava lasentenza del 14/10/2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito agiudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato allapena di tre anni e otto mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa (così già ridottaper la scelta del rito abbreviato) per i reati, unificati dal vincolo dellacontinuazione, di rapina impropria pluriaggravata (dall’essere stata la violenzacommessa da persona travisata e da più persone riunite) di cui al capo a) e dilesioni personali aggravate (dall’essere state commesse per eseguire il reato dirapina) di cui al capo b), reati entrambi commessi in concorso con un soggettonon identificato e ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello diNapoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Con i l primo motivo, i l r icorrente denuncia la mancanza,contraddittorietà e illogicità della motivazione «con riferimento alla valutazionedella prova ed alla affermazione della responsabilità», nonché l’erroneaapplicazione dell’art. 192 cod. proc. pen.La Corte d’appello di Napoli avrebbe «interpreta[to] a senso unico elementidi valutazione ambigui ed incerti, procedendo attraverso supposizioni ericostruzioni ipotetiche, destituendo ed escludendo dal processo logico di verificadella prova le argomentazioni difensive di segno contrario […], che, secompiutamente analizzate, avrebbero fortemente compromesso la tenuta delragionamento seguito».La Corte d’appello sarebbe in particolare incorsa in errore là dove haaffermato la completezza dell ’ istruttoria e la conseguente inutil itàdell’integrazione probatoria che era stata richiesta dalla difesa, consistentenell’esame della persona offesa sul contenuto di alcuni messaggi che essa avevainviato all’imputato successivamente alla presentazione della denuncia «dai qualiemergeva uno scenario ben diverso dal contenuto della denuncia» stessa. Nelritenere la completezza dell’istruttoria, la Corte d’appello di Napoli avrebbetrascurato di considerare che «la circostanza indicata dalla difesa si era verificatasuccessivamente all’occorso ed alla conseguente denuncia, non potendo esserericompresa nella istruttoria svolta in fase di indagini preliminari», con laconseguente illogicità della motivazione.La Corte d’appello avrebbe rigettato la menzionata richiesta di integrazioneprobatoria «senza puntualmente verificare la (eventuale) rilevanza e decisivitàdella circostanza introdotta», con la conseguente manifesta illogicità dellamotivazione, atteso che questa, in quanto avrebbe «ignora[to] un elementodimostrativo che, pure, avrebbe potuto rivestire il carattere di decisività»,conterrebbe «un errore macroscopico in punto di valutazione della prova».La circostanza dei menzionati messaggi inviati dalla persona offesaall’imputato, «contestualizzata all’interno del complessivo materiale di indagine eposta a confronto con la farraginosa ed a tratti illogica denuncia, avrebbecertamente imposto diversa conclusione del processo».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza,contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché l’erronea applicazione dellalegge penale «in relazione al principio della personalizzazione della pena ed aldiniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.».Nel riconoscere una «contenuta valenza delle circostanze attenuantigeneriche», la Corte d’appello di Napoli avrebbe trascurato di compiere lanecessaria verifica, individualizzata e completa, degli elementi relativi sia allapersonalità dell’imputato sia al fatto delittuoso posto in essere, fornendo unpercorso argomentativo «con riferimento alla operatività del beneficio in parola[…] intrinsecamente contraddittorio ed illogico, oltre che omissivo rispetto aldevolutum, rendendo una motivazione incongrua e insufficiente, che si traducenell’erronea applicazione della norma di riferimento e dei principi che lasorreggono».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.1.1. È utile rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte dicassazione, qualora l’imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizioabbreviato condizionato a una integrazione probatoria, non riproponga talerichiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado(come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003,dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’art. 438, comma 6, cod. proc.pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato noncondizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l’inizialerichiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando lafacoltà di sollecitare l’esercizio dei poteri di integrazione istruttoria ex officio aisensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020,Bergmann, Rv. 279324-01; Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv.272579-01).Tale situazione appare sovrapponibile a quella di specie, nella qualel’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il giudizio abbreviato condizionato e, in via subordinata,il giudizio abbreviato cosiddetto “secco” e il G.i.p. del Tribunale di Napoli, dopoavere rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, aveva disposto ilgiudizio abbreviato “secco” che era stato richiesto in via subordinatadall’imputato (seconda pagina della sentenza di primo grado).Ciò posto, quanto alla sollecitazione dell’esercizio dei poteri di integrazioneistruttoria ex officio, si deve ricordare che, nel giudizio abbreviato di appello, leparti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, sopravvenute oscoperte successivamente, ma hanno appunto soltanto il potere di sollecitarel’esercizio dei poteri istruttori di cui al menzionato art. 603, comma 3, cod. proc.pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell’assoluta necessitàdell’integrazione probatoria (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv.278061-01; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913-02), inquanto potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso deglielementi acquisiti (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318-02).L’accertamento dell’assoluta necessità dell’assunzione della prova, ai sensidel comma 3 dell’art. 603 cod. proc. pen., è rimesso alla valutazionediscrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, secorrettamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01;Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01).Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “Ricci” (Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01), hanno del resto datempo chiarito che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa lapresunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istitutodi carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché ilgiudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli1.2. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deveosservare che la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto non assolutamentenecessaria l’integrazione probatoria sollecitata dall’imputato appellante costituitadall’esame della persona offesa – in particolare, su alcuni messaggi che essaaveva inviato all’imputato dopo avere sporto la denuncia –, sulla considerazioneche le tesi difensive che la suddetta integrazione probatoria avrebbe dovutosuffragare, cioè quella secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato oggetto di pressionida parte della polizia giudiziaria e quella secondo cui il fatto era stato in realtàuno scherzo, trovavano aperta smentita: la prima, nel fatto che non risultava cheil [OSCURATO:PERSONA] fosse stato oggetto di alcuna pressione da parte della poliziagiudiziaria; la seconda, nella circostanza che, se il fatto fosse stato uno scherzo,non si sarebbe logicamente compreso perché gli occhiali di notevole valore cheerano stati sottratti al [OSCURATO:PERSONA] non gli fossero mai stati restituiti.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivazione del carattere non assolutamentenecessario della sollecitata integrazione probatoria sia stata congruamenteargomentata e, pertanto, non sia censurabile in questa sede di legittimità.1.3. Ciò posto, quanto all’affermazione di responsabilità, la Corte d’appello diNapoli, anche aderendo alle valutazioni del G.i.p. del Tribunale di Napoli, si deveritenere avere operato un adeguato riscontro della credibilità della personaoffesa, avendo verificato come essa avesse reso delle dichiarazioni reiterate (il23/06/2025 e il 21/07/2025) e precise, individuando – prima su Istagram e poitre le 14 fotografie contenute nell’album che le era stato sottoposto dalla poliziagiudiziaria – nell’[OSCURATO:PERSONA] il soggetto alla guida del ciclomotore che era statoutilizzato per commettere la rapina.La Corte d’appello di Napoli ha altresì non incongruamente ritenuto come ilritardo con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato la denuncia fosse stato nonillogicamente spiegato dalla persona offesa con il timore che gli era derivatodall’avere appreso che il fratello dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] era accusato diavere accoltellato un ragazzo.Parimenti logicamente non incongrue appaiono le considerazioni della Corted’appello secondo cui: la conoscenza della persona offesa, asserita dall’imputato,non rendeva di per sé credibile la tesi secondo cui il fatto era stato uno scherzo;l’avere l’imputato agito a volto scoperto non costituiva un elemento tale dacomprovarne l’innocenza.Tali valutazioni della credibilità della persona offesa e, più in generale, delcompendio probatorio, si devono ritenere pertanto prive di contraddizioni e dimanifeste illogicità, sicché esse si sottraggono a censure in questa sede dilegittimità.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.2.1. Si deve anzitutto rilevare che, diversamente da quanto sembrerebbeemergere dalla rubrica del motivo, nella quale il ricorrente contesta il «diniegodelle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.», le circostanze attenuantigeneriche erano state riconosciute dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, il quale leaveva ritenute equivalenti alle contestate circostanze aggravanti (ultimocapoverso della penultima pagina della sentenza di primo grado).2.2. Ciò rilevato, quanto alla censura relativa alla «contenuta valenza dellecircostanze attenuanti generiche» – con la quale il ricorrente appare contestare ilsuindicato giudizio di equivalenza e, quindi, che le stesse circostanze attenuantinon siano state reputate prevalenti rispetto alle contestate aggravanti –, si deverammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione Corte hanno da tempochiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra oppostecircostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione,tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza sisia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogatain concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01.Successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01).Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza dilegittimità, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nelvizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio dicomparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementienunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi,apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n.3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01. In senso analogo, Sez. 1, n.17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02, relativa a un’ipotesiin cui il giudice di appello aveva confermato il giudizio di equivalenza fra lecircostanze operato dal giudice di primo grado).Nel caso di specie, la Corte d’appello di Napoli ha giustificato la propriascelta nel senso dell’equivalenza delle concesse circostanze attenuanti genericherispetto alle ritenute circostanze aggravanti motivandola con specifico riferimentoalle precedenti condanne, anche recenti, che erano state riportate dall’[OSCURATO:PERSONA],una per un duplice furto e una per resistenza a un pubblico ufficiale, condanneche si dovevano ritenere rilevanti ex art. 133, secondo comma, cod. pen.In tale modo, la Corte d’appello mostra di avere considerato ed esaminatogli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., in particolare quelli relativi allacapacità a delinquere dell’[OSCURATO:PERSONA], pervenendo alla conclusione, priva diincoerenze e illogicità, che la soluzione dell’equivalenza era la più idonea arealizzare l’adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto.2.3. Si deve infine rilevare, con riguardo alla determinazione della misuradella pena, che: a) la pena detentiva base di cinque anni di reclusione per ilreato di rapina corrisponde al minimo edittale (mentre la pena pecuniaria base di€ 1.200,00 di multa supera non di molto il minimo edittale); b) l’aumento dipena per il reato di lesioni aggravate di sei mesi di reclusione ed € 300,00 dimulta risulta contenuto.Tali evidenziati elementi appaiono tali da escludere qualsiasi possibileesercizio abusivo del potere discrezionale che spetta ai giudici del merito nelladeterminazione della misura della pena.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabiliprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentodella somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]