Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22107/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Milone-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoVincenzo Prestianni-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2317/2019depositata il 25/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/20261.

BAT Engineering s.c.s. aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale diAgrigento un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per ilpagamento di prestazioni professionali, rese nell’adempimento dell’incaricodi implementazione del piano industriale e di progettazione, concordatocon la convenzione del 16.6.2009.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto opposizione contestando la debenzadell’importo richiesto e la validità della convenzione conclusa, che avevaaffermato affetta da nullità per illiceità dell’oggetto e contrarietà a normeimperative.Il Tribunale di Agrigento aveva respinto l’opposizione.2.

La società debitrice aveva impugnato la sentenza di primo grado enel corso del giudizio di appello era stata sottoposta ad amministrazionegiudiziaria: l’amministratore giudiziario, costituitosi, aveva rilevatol’inammissibilità o improcedibilità o improponibilità della domanda dipagamento introdotta da BAT Engineering s.c.s., dovendosi applicare ladisciplina del procedimento di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159/2011, ecomunque l’intervenuto illegittimo frazionamento del credito, avendo BatEngineering s.c.s. chiesto in altro giudizio il pagamento di prestazionimaturate in relazione alla stessa convenzione.La Corte d’Appello di Palermo aveva respinto l’impugnazione per leseguenti ragioni:-con la “convenzione d’incarico tecnico commerciale” stipulata dalleparti il 16.6.2009 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva conferito a BAT Engineering s.c.s. due distinti incarichi professionali: a) quello di promuovere lacommercializzazione del servizio di smaltimento/trattamento di rifiutispeciali, di cui è titolare la committente; b) quello di estendere esviluppare il piano industriale nel settore dello smaltimento, trattamento erecupero energetico dai rifiuti del committente, incaricando il consulenteanche della progettazione integrata dei diversi sistemi pianificati.

IlNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026presente contenzioso riguarda il secondo incarico, precisamente quello diprogettare l’ampliamento dell’impianto di smaltimento di rifiuti nonpericolosi in Camastra, di proprietà dell’appellante ;-non ha fondamento la pretesa inammissibilità della domanda perl’intervento dell’amministrazione giudiziaria della società appellante,perché l’art.6 d. lgs. n.21/2018 ha modificato la disciplina richiamatadall’amministratore giudiziario escludendo dalla sottoposizione a confisca ireati di cui al d. lgs. n.152/2006 e ha abolito l’art.12 sexies d.l.n.306/1992, che aveva esteso al sequestro adottato per i suddetti reati ledisposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei benisequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela di terzi, di cui ald. lgs. n.159/2011;-nemmeno ha fondamento la pretesa parcellizzazione abusiva delcredito, perché il contratto concluso tra le parti prevedeva due distinteprestazioni, mentre il frazionamento del credito presuppone che una sia laprestazione obbligatoria, considerata unitariamente in sede contrattuale.3. [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione giudiziaria, ha proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi.BAT Engineering s.c.s. ha depositato controricorso.Non sono state depositate memorie illustrative prima dell’adunanzafissata per la discussione in camera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la società in amministrazionegiudiziaria lamenta, ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ed in particolare degli art.3 e 6 d.lgs.n.21/2018, dell’art.260 del d. lgs. n.152/2006, 240 bis c.p. (chesostituisce l’art. 12 sexies d.l. n.306/1992), art.51 comma 3 bis c.p.p. edart.452 quaterdecies (che sostituisce l’art.260 d.l. n.152/2006) .Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamenteaffermato che sarebbe venuta meno la confisca -regolata secondo ilNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026procedimento di cui al d. lgs. n.159/2011- per il reato di cui all’art.260 d.lgs. n.152/2006 contestato, perché ciò sarebbe errato alla luce dellenorme richiamate che hanno comportato solo una riorganizzazione dellamateria e l’inserimento del reato ambientale di cui all’art.260 d.l.152/2006 nel codice penale, all’art.452 quaterdecies.

Il sequestropreventivo a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. -in funzione della confisca- era statodisposto in sede penale proprio in relazione al reato richiamato ecomportava l’applicazione delle disposizioni del d. lgs. n.159/2011 perl’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e in materia ditutela dei terzi.

Poiché la l. n.159/2011 prevede uno specificoprocedimento di verifica dei crediti che si intendono far valere neiconfronti della società in amministrazione giudiziaria, la domanda subiudice di BAT Engineering s.c.s. sarebbe divenuta inammissibile oimprocedibile.1.1.

Il motivo è infondato, pur alla luce della diversa motivazione chesegue.Si premette che non vi possono essere dubbi sul fatto che il reato giàprevisto dall’art. 260 d. lgs. n.152/2006, sia ora punito dall’art. 452quaterdecies c.p.: il d.lgs. n.21/2018 ha abrogato, all’art.7 punto q), l’art.260 d. lgs. cit. dopo aver ridisegnato i reati in materia di tutela ambientalecondotta di reato già punita ai sensi dell’art. 260 cit. è descritta esanzionata negli stessi termini, appunto, all’art. 452 quaterdecies c.p.(con continuità punitiva: cfr., al riguardo, l’art.8 d. lgs. n.21/2018).La confisca -rispetto alla quale è funzionale il sequestro preventivo- èprevista per il reato di cui all’art.452 quaterdecies c.p.: dalla stessanorma, per quanto riguarda le cose che servirono a commettere ilreato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo cheappartengano a persone estranee al reato. … ; attraverso l’art.240 bisc.p., -che, inserito dall’art.6 d. lgs. n.21/2018, è rubricato confisca inNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026casi particolari e ripropone la misura già disciplinata dall’art.12 sexiesco 4 ter d.l. n.306/92, contestualmente abrogato-, che prevede anche peril reato di cui si discute, comunque richiamato pure attraverso ilriferimento all’art.51 co 3 bis c.p.p., la confisca di denaro e altre utilità dicui il condannato non può giustificare la provenienza e/o che non sonocoerenti con la sua condizione reddituale -.L’art. 104 bis delle disp. att. del c.p.p. rubricato Amministrazionedei beni sottoposti a sequestro e confisca.

Tutela dei terzi nel giudizio ,dispone al comma 1-quater che Ai casi di sequestro e confisca in casiparticolari previsti dall'articolo 240 bis del codice penale o dalle altredisposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi disequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti dicui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice, si applicano le disposizioni deltitolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Siapplicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativoin materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati econfiscati e di esecuzione del sequestro. … .Le considerazioni che precedono trovano conferma nel fatto che, nelcaso di specie, per i beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321c.p.p. -in vista della confisca- dal Tribunale di Palermo con provvedimentodel 18.12.2017 è stata disposta l’amministrazione giudiziaria ai sensi deld. lgs. n.159/2011: non vi possono essere dubbi quindi, in questo giudizio,sulla ricomprensione del provvedimento nell’ambito di operativitàdell’attuale art. 240 bis c.p., già art.12 sexies d.l. n.306/1992, disciplinatoai sensi dell’art.104 bis disp. att. c.p.p.Non è invece conseguenza diretta dell’applicazione della disciplinadettata dal d.lgs. n.159/2011 per l’amministrazione e la gestione dei benisequestrati e per la tutela dei terzi la prospettatainammissibilità/improcedibilità del giudizio civile pendente -avente adNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026oggetto una pretesa creditoria- che la società ricorrente ne vorrebbederivare.L’art. 55 d. lgs cit., intitolato Azioni esecutive , dispone che:

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguiteazioni esecutive.

I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegnadall'amministratore giudiziario.2.

Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino allaconclusione del procedimento di prevenzione.

Le procedure esecutive siestinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimentodefinitivo di confisca.

In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deveessere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità delprovvedimento che ha disposto la restituzione del bene.3.

Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudizialiprecedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovverodiritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che siaparte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento diprevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sinoalla conclusione del procedimento di prevenzione.

4. In caso di revocadefinitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesaoriginariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato adintervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dallarevoca .La disposizione richiamata regola esplicitamente e chiaramente leconseguenze del sequestro sulle azioni esecutive, che non possono essereiniziate o proseguite (queste ultime sono destinate ad essere sospese finoall’esito del sequestro in confisca, ipotesi nella quale si estinguono; nelcaso di revoca debbono essere riassunte), e sulle domande giudizialitrascritte relative a diritti reali o personali di godimento o di garanzia subeni (con previsione del coinvolgimento dei terzi nel procedimento diNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026prevenzione: anche in questo caso il giudizio pendente rimane sospeso,fino all’esito del procedimento di prevenzione).La norma richiamata nulla dice riguardo ai giudizi civili pendenti aventioggetto diverso e, in particolare, nulla dice quanto ad una teoricaimpossibilità di iniziare o proseguire azioni a tutela di diritti di credito.Nulla dicono in proposito nemmeno l’art.56 d. lgs. cit., che regola irapporti pendenti, in relazione ai contratti riguardanti l’aziendasequestrata o stipulati per i beni in stato di sequestro, e i successiviart.57, 58 e 59 che disciplinano l’attività di verifica dei crediti avanti alGiudice delegato, dopo il deposito di confisca in primo grado (cfr.l’art.57 co 2 cit.) secondo modalità che richiamano le disposizioni dettatein materia di verifica dello stato passivo in sede fallimentare (secondo ilRD n.267/1942 e s.m.i.).L’art.52 l. n.159/2011 e s.m.i., rubricato Diritti dei terzi disponequanto segue:

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terziche risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché idiritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, overicorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altribeni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea alsoddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da causelegittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non siastrumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o ilreimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede el'inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o diricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nelcaso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale equello che ne legittima il possesso.

2. I crediti di cui al comma 1 devonoessere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai qualisi riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cuiNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026all'articolo 37, comma 5. …

3. Nella valutazione della buona fede, iltribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali epatrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anchecon riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi didiligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensionidegli stessi .1.2.

Dalle disposizioni richiamate emerge quanto segue.Le azioni espressamente precluse nei confronti dell’amministrazionegiudiziaria nell’ambito del procedimento di prevenzione sono: quelleesecutive che, se iniziate, si sospendono in attesa dell’esito delprocedimento di prevenzione; quelle relative al diritto di proprietà ovveroai diritti reali o personali di godimento o di garanzia sui beni sottoposti adamministrazione giudiziaria, che si regolano all’interno della procedura aisensi dell’art.23 e i giudizi esterni riguardanti le quali, se pendentiin base ad una domanda trascritta anteriormente, vengono sospesi sinoalla conclusione del procedimento di prevenzione, comportando ilcoinvolgimento del terzo parte di quel giudizio, nel procedimento diprevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.Non vi è alcuna norma, nel d. lgs. n.159/2011 e s.m.i., che precluda lapossibilità di agire in sede ordinaria per la tutela dei diritti di credito.L’art.52 cit., che peraltro si riferisce espressamente all’ipotesi in cui siagià intervenuta la confisca, individua le condizioni alle quali i diritti dicredito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestrosiano non pregiudicati, quindi utilmente opponibili all’amministrazionegiudiziaria, e richiama, per il loro accertamento, gli art.57, 58 e 59 cit.:queste norme regolano l’accertamento dei crediti nell’ambito dellaprocedura di prevenzione al fine di poterne ottenere il riconoscimento inmodo analogo a quanto avviene per la formazione dello stato passivo insede fallimentare, ai sensi della legge n.267/1942 e s.m.i. alle qualiappare utile fare riferimento in via analogica.Numero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il contesto delineato dalle norme non è incompatibile conl’introduzione o con la prosecuzione del giudizio di accertamento giàpendente in sede ordinaria prima della confisca.

Il giudizio ordinario potràin tal caso concludersi con una pronuncia utile per l’ipotesi in cui ilsequestro non esiti in confisca o questa sia revocata anche se essa, pur sefavorevole, non potrà costituire titolo esecutivo utile a fondare unaprocedura esecutiva nei confronti dell’amministrazione giudiziaria (per lapreclusione esplicita delle azioni esecutive), non potrà esserefruttuosamente utilizzata, da sola, in sede di verifica ex art.57 e s. d. lgs.cit. se successiva alla disposizione del sequestro, e comunque noncomporterà automaticamente il pagamento del dovuto nemmeno seprecedente al sequestro, essendo necessaria, ai sensi dell’art.52 cit. laconcorrenza di elementi che non sono di per sé correlati all’esistenza edentità effettiva del credito, né potrebbe in alcun modo ritardare i tempidella procedura.A confisca disposta, l’introduzione di un giudizio volto alla tutela di unaposizione creditoria verso l’amministrazione giudiziaria non sembrautilmente esperibile per carenza di interesse, perché esso non potrebberaggiungere un risultato utile al di fuori del procedimento di prevenzione erappresenterebbe, nella sostanza, una duplicazione del procedimento diverifica -al quale comunque sarebbe necessario accedere per ilriconoscimento concreto del credito- in violazione del disposto dell’art.111Cost. sotto il profilo della ragionevole durata e del giusto processo.Per i giudizi già pendenti al momento della disposizione del sequestro,valgono considerazioni analoghe a quelle che precedono quando non vi siastata, prima del sequestro, una sentenza che accerta o nega la pretesacreditoria azionata.

Ove vi sia già stata una pronuncia giudiziale, permanein ogni caso l’interesse di chi si afferma creditore a coltivare l’autonomogiudizio in sede ordinaria anche nelle fasi di impugnazione -in attesadell’esito definitivo del procedimento di prevenzione anche dopo laNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026confisca-: in particolare, quando vi sia già stata prima dell’intervento delsequestro una sentenza favorevole (contestata dall’Amministrazione),essa potrebbe essere accertativa dell’anteriorità e della consistenza delcredito e pertanto valorizzabile in sede di insinuazione ex art.57 e s. cit.,mentre la sentenza sfavorevole (suscettibile di divenire giudicato a favoredell’Amministrazione) pregiudicherebbe per ciò solo la possibilità diammissione allo stato passivo -cfr. il meccanismo in tale ipotesipredisposto dall’art.96 l.n.267/1942 e s.m.i.-.1.3.

In conclusione, l’assenza di disposizioni esplicite preclusivedell’introduzione o della prosecuzione in sede ordinaria di azioni di tuteladel credito dopo il sequestro disciplinato dal d. lgs. n.159/2011 che abbiacolpito il preteso debitore, impone una valutazione che tenga conto degliinteressi di tutte le parti coinvolte, alla luce degli esiti diversi ancorapossibili del procedimento ex art.52 e s l. n.159/2011 e del suo oggetto.Se si esamina il caso di specie alla luce delle indicazioni cheprecedono, si osserva che il credito preteso da BAT Engineering s.c.s. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. è stato accertato positivamente dal Tribunale diAgrigento con sentenza impugnata avanti alla Corte d’Appello di [OSCURATO:SOCIETA]. prima della disposizione del sequestro preventivo disciplinatoai sensi della l. n.159/2011 e prima che la società debitrice fossesottoposta ad amministrazione giudiziaria.Appare corretta quindi la valutazione nel merito dei motivi diimpugnazione proposti, effettuata dalla Corte d’Appello di Palermo -conconferma del deciso di primo grado-: dal fatto che la sentenza d’appellonon possa essere utilizzata come titolo esecutivo nei confrontidell’amministrazione giudiziaria e che nonostante la pronuncia la societàcreditrice debba chiedere l’ammissione del credito ai sensi dell’art.58 d.lgs. n.159/2011 non può derivare l’inammissibilità o improcedibilità delgiudizio -già in fase di appello-.Numero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/20262.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.360 n.5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti ed, in particolare, l’unicità degliaccordi intervenuti tra le odierne parti in causa con la stipula della“convenzione di incarico tecnico commerciale” del 16.6.2009 e,conseguentemente dei due distinti, ma non autonomi e/o indipendentiincarichi professionali conferiti con la predetta convenzione.

Non di duedistinti rapporti negoziali si sarebbe trattato ma di due prestazioni pattuitein esecuzione di un unico contratto.

Sarebbe pertanto violativa del divietodi frazionamento del credito, in contrasto con gli art.96 c.p.c., 2 e 111Cost., l’introduzione da parte di BAT Engineering s.c.s. del presentegiudizio per il pagamento delle fatture n.13 e 14 del 2011 e di altrogiudizio per il pagamento della fattura n.20/2011, nascente da altraprestazione eseguita in adempimento del medesimo contratto.La Corte di merito, confermando l’assunto del Tribunale di Siracusa,avrebbe erroneamente ritenuto che il procedimento per cui è causa siriferirebbe solo ai compensi relativi all’incarico di sviluppo industriale eprogettazione integrata, mentre nell’altro procedimento si tratterebbe deicompensi relativi all’incarico di commercializzazione dei servizi.

L’erroredella Corte sarebbe nel non aver considerato che la convenzioneconsisterebbe in un’unica pattuizione e che entrambe le prestazionisarebbero state rese in esecuzione dell’unico accordo intervenuto.2.1.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha esaminato e interpretato la convenzione del16.6.2009, giungendo a conclusioni corrispondenti a quelle del primoGiudice e negando quindi in radice -seppure implicitamente- la possibilitàdi riscontro di una illegittima parcellizzazione del credito: anche ove sipossa teorizzare (ma non è così) che la prospettata differenteinterpretazione del contratto -due distinte ed autonome obbligazioni enon due prestazioni con unica fonte- possa rientrare nell’ambito del fattoNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026(storico) omesso considerato dall’art.360 co 1 n.5 c.p.c., si tratta diquestioni che riguardano il merito della controversia e che sono statevalutate allo stesso modo in primo e in secondo grado.Ai sensi dell’art.348 ter co 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, lasentenza impugnata non può essere censurata ai sensi dell’art.360 co 1n.5 c.p.c.3.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di legittimità si imputano in applicazione delprincipio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso;condanna [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione giudiziaria, al pagamento, infavore di BAT Engineering s.c.s. delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida complessivamente in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 10 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Milone-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoVincenzo Prestianni-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2317/2019depositata il 25/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/20261. BAT Engineering s.c.s. aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale diAgrigento un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per ilpagamento di prestazioni professionali, rese nell’adempimento dell’incaricodi implementazione del piano industriale e di progettazione, concordatocon la convenzione del 16.6.2009.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto opposizione contestando la debenzadell’importo richiesto e la validità della convenzione conclusa, che avevaaffermato affetta da nullità per illiceità dell’oggetto e contrarietà a normeimperative.Il Tribunale di Agrigento aveva respinto l’opposizione.2. La società debitrice aveva impugnato la sentenza di primo grado enel corso del giudizio di appello era stata sottoposta ad amministrazionegiudiziaria: l’amministratore giudiziario, costituitosi, aveva rilevatol’inammissibilità o improcedibilità o improponibilità della domanda dipagamento introdotta da BAT Engineering s.c.s., dovendosi applicare ladisciplina del procedimento di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159/2011, ecomunque l’intervenuto illegittimo frazionamento del credito, avendo BatEngineering s.c.s. chiesto in altro giudizio il pagamento di prestazionimaturate in relazione alla stessa convenzione.La Corte d’Appello di Palermo aveva respinto l’impugnazione per leseguenti ragioni:-con la “convenzione d’incarico tecnico commerciale” stipulata dalleparti il 16.6.2009 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva conferito a BAT Engineering s.c.s. due distinti incarichi professionali: a) quello di promuovere lacommercializzazione del servizio di smaltimento/trattamento di rifiutispeciali, di cui è titolare la committente; b) quello di estendere esviluppare il piano industriale nel settore dello smaltimento, trattamento erecupero energetico dai rifiuti del committente, incaricando il consulenteanche della progettazione integrata dei diversi sistemi pianificati. IlNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026presente contenzioso riguarda il secondo incarico, precisamente quello diprogettare l’ampliamento dell’impianto di smaltimento di rifiuti nonpericolosi in Camastra, di proprietà dell’appellante ;-non ha fondamento la pretesa inammissibilità della domanda perl’intervento dell’amministrazione giudiziaria della società appellante,perché l’art.6 d. lgs. n.21/2018 ha modificato la disciplina richiamatadall’amministratore giudiziario escludendo dalla sottoposizione a confisca ireati di cui al d. lgs. n.152/2006 e ha abolito l’art.12 sexies d.l.n.306/1992, che aveva esteso al sequestro adottato per i suddetti reati ledisposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei benisequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela di terzi, di cui ald. lgs. n.159/2011;-nemmeno ha fondamento la pretesa parcellizzazione abusiva delcredito, perché il contratto concluso tra le parti prevedeva due distinteprestazioni, mentre il frazionamento del credito presuppone che una sia laprestazione obbligatoria, considerata unitariamente in sede contrattuale.3. [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione giudiziaria, ha proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi.BAT Engineering s.c.s. ha depositato controricorso.Non sono state depositate memorie illustrative prima dell’adunanzafissata per la discussione in camera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società in amministrazionegiudiziaria lamenta, ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ed in particolare degli art.3 e 6 d.lgs.n.21/2018, dell’art.260 del d. lgs. n.152/2006, 240 bis c.p. (chesostituisce l’art. 12 sexies d.l. n.306/1992), art.51 comma 3 bis c.p.p. edart.452 quaterdecies (che sostituisce l’art.260 d.l. n.152/2006) .Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamenteaffermato che sarebbe venuta meno la confisca -regolata secondo ilNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026procedimento di cui al d. lgs. n.159/2011- per il reato di cui all’art.260 d.lgs. n.152/2006 contestato, perché ciò sarebbe errato alla luce dellenorme richiamate che hanno comportato solo una riorganizzazione dellamateria e l’inserimento del reato ambientale di cui all’art.260 d.l.152/2006 nel codice penale, all’art.452 quaterdecies. Il sequestropreventivo a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. -in funzione della confisca- era statodisposto in sede penale proprio in relazione al reato richiamato ecomportava l’applicazione delle disposizioni del d. lgs. n.159/2011 perl’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e in materia ditutela dei terzi. Poiché la l. n.159/2011 prevede uno specificoprocedimento di verifica dei crediti che si intendono far valere neiconfronti della società in amministrazione giudiziaria, la domanda subiudice di BAT Engineering s.c.s. sarebbe divenuta inammissibile oimprocedibile.1.1. Il motivo è infondato, pur alla luce della diversa motivazione chesegue.Si premette che non vi possono essere dubbi sul fatto che il reato giàprevisto dall’art. 260 d. lgs. n.152/2006, sia ora punito dall’art. 452quaterdecies c.p.: il d.lgs. n.21/2018 ha abrogato, all’art.7 punto q), l’art.260 d. lgs. cit. dopo aver ridisegnato i reati in materia di tutela ambientalecondotta di reato già punita ai sensi dell’art. 260 cit. è descritta esanzionata negli stessi termini, appunto, all’art. 452 quaterdecies c.p.(con continuità punitiva: cfr., al riguardo, l’art.8 d. lgs. n.21/2018).La confisca -rispetto alla quale è funzionale il sequestro preventivo- èprevista per il reato di cui all’art.452 quaterdecies c.p.: dalla stessanorma, per quanto riguarda le cose che servirono a commettere ilreato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo cheappartengano a persone estranee al reato. … ; attraverso l’art.240 bisc.p., -che, inserito dall’art.6 d. lgs. n.21/2018, è rubricato confisca inNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026casi particolari e ripropone la misura già disciplinata dall’art.12 sexiesco 4 ter d.l. n.306/92, contestualmente abrogato-, che prevede anche peril reato di cui si discute, comunque richiamato pure attraverso ilriferimento all’art.51 co 3 bis c.p.p., la confisca di denaro e altre utilità dicui il condannato non può giustificare la provenienza e/o che non sonocoerenti con la sua condizione reddituale -.L’art. 104 bis delle disp. att. del c.p.p. rubricato Amministrazionedei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio ,dispone al comma 1-quater che Ai casi di sequestro e confisca in casiparticolari previsti dall'articolo 240 bis del codice penale o dalle altredisposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi disequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti dicui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice, si applicano le disposizioni deltitolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Siapplicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativoin materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati econfiscati e di esecuzione del sequestro. … .Le considerazioni che precedono trovano conferma nel fatto che, nelcaso di specie, per i beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321c.p.p. -in vista della confisca- dal Tribunale di Palermo con provvedimentodel 18.12.2017 è stata disposta l’amministrazione giudiziaria ai sensi deld. lgs. n.159/2011: non vi possono essere dubbi quindi, in questo giudizio,sulla ricomprensione del provvedimento nell’ambito di operativitàdell’attuale art. 240 bis c.p., già art.12 sexies d.l. n.306/1992, disciplinatoai sensi dell’art.104 bis disp. att. c.p.p.Non è invece conseguenza diretta dell’applicazione della disciplinadettata dal d.lgs. n.159/2011 per l’amministrazione e la gestione dei benisequestrati e per la tutela dei terzi la prospettatainammissibilità/improcedibilità del giudizio civile pendente -avente adNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026oggetto una pretesa creditoria- che la società ricorrente ne vorrebbederivare.L’art. 55 d. lgs cit., intitolato Azioni esecutive , dispone che: 1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguiteazioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegnadall'amministratore giudiziario.2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino allaconclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive siestinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimentodefinitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deveessere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità delprovvedimento che ha disposto la restituzione del bene.3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudizialiprecedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovverodiritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che siaparte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento diprevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sinoalla conclusione del procedimento di prevenzione. 4. In caso di revocadefinitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesaoriginariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato adintervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dallarevoca .La disposizione richiamata regola esplicitamente e chiaramente leconseguenze del sequestro sulle azioni esecutive, che non possono essereiniziate o proseguite (queste ultime sono destinate ad essere sospese finoall’esito del sequestro in confisca, ipotesi nella quale si estinguono; nelcaso di revoca debbono essere riassunte), e sulle domande giudizialitrascritte relative a diritti reali o personali di godimento o di garanzia subeni (con previsione del coinvolgimento dei terzi nel procedimento diNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026prevenzione: anche in questo caso il giudizio pendente rimane sospeso,fino all’esito del procedimento di prevenzione).La norma richiamata nulla dice riguardo ai giudizi civili pendenti aventioggetto diverso e, in particolare, nulla dice quanto ad una teoricaimpossibilità di iniziare o proseguire azioni a tutela di diritti di credito.Nulla dicono in proposito nemmeno l’art.56 d. lgs. cit., che regola irapporti pendenti, in relazione ai contratti riguardanti l’aziendasequestrata o stipulati per i beni in stato di sequestro, e i successiviart.57, 58 e 59 che disciplinano l’attività di verifica dei crediti avanti alGiudice delegato, dopo il deposito di confisca in primo grado (cfr.l’art.57 co 2 cit.) secondo modalità che richiamano le disposizioni dettatein materia di verifica dello stato passivo in sede fallimentare (secondo ilRD n.267/1942 e s.m.i.).L’art.52 l. n.159/2011 e s.m.i., rubricato Diritti dei terzi disponequanto segue: 1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terziche risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché idiritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, overicorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altribeni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea alsoddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da causelegittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non siastrumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o ilreimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede el'inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o diricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nelcaso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale equello che ne legittima il possesso. 2. I crediti di cui al comma 1 devonoessere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai qualisi riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cuiNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026all'articolo 37, comma 5. … 3. Nella valutazione della buona fede, iltribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali epatrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anchecon riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi didiligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensionidegli stessi .1.2. Dalle disposizioni richiamate emerge quanto segue.Le azioni espressamente precluse nei confronti dell’amministrazionegiudiziaria nell’ambito del procedimento di prevenzione sono: quelleesecutive che, se iniziate, si sospendono in attesa dell’esito delprocedimento di prevenzione; quelle relative al diritto di proprietà ovveroai diritti reali o personali di godimento o di garanzia sui beni sottoposti adamministrazione giudiziaria, che si regolano all’interno della procedura aisensi dell’art.23 e i giudizi esterni riguardanti le quali, se pendentiin base ad una domanda trascritta anteriormente, vengono sospesi sinoalla conclusione del procedimento di prevenzione, comportando ilcoinvolgimento del terzo parte di quel giudizio, nel procedimento diprevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.Non vi è alcuna norma, nel d. lgs. n.159/2011 e s.m.i., che precluda lapossibilità di agire in sede ordinaria per la tutela dei diritti di credito.L’art.52 cit., che peraltro si riferisce espressamente all’ipotesi in cui siagià intervenuta la confisca, individua le condizioni alle quali i diritti dicredito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestrosiano non pregiudicati, quindi utilmente opponibili all’amministrazionegiudiziaria, e richiama, per il loro accertamento, gli art.57, 58 e 59 cit.:queste norme regolano l’accertamento dei crediti nell’ambito dellaprocedura di prevenzione al fine di poterne ottenere il riconoscimento inmodo analogo a quanto avviene per la formazione dello stato passivo insede fallimentare, ai sensi della legge n.267/1942 e s.m.i. alle qualiappare utile fare riferimento in via analogica.Numero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il contesto delineato dalle norme non è incompatibile conl’introduzione o con la prosecuzione del giudizio di accertamento giàpendente in sede ordinaria prima della confisca. Il giudizio ordinario potràin tal caso concludersi con una pronuncia utile per l’ipotesi in cui ilsequestro non esiti in confisca o questa sia revocata anche se essa, pur sefavorevole, non potrà costituire titolo esecutivo utile a fondare unaprocedura esecutiva nei confronti dell’amministrazione giudiziaria (per lapreclusione esplicita delle azioni esecutive), non potrà esserefruttuosamente utilizzata, da sola, in sede di verifica ex art.57 e s. d. lgs.cit. se successiva alla disposizione del sequestro, e comunque noncomporterà automaticamente il pagamento del dovuto nemmeno seprecedente al sequestro, essendo necessaria, ai sensi dell’art.52 cit. laconcorrenza di elementi che non sono di per sé correlati all’esistenza edentità effettiva del credito, né potrebbe in alcun modo ritardare i tempidella procedura.A confisca disposta, l’introduzione di un giudizio volto alla tutela di unaposizione creditoria verso l’amministrazione giudiziaria non sembrautilmente esperibile per carenza di interesse, perché esso non potrebberaggiungere un risultato utile al di fuori del procedimento di prevenzione erappresenterebbe, nella sostanza, una duplicazione del procedimento diverifica -al quale comunque sarebbe necessario accedere per ilriconoscimento concreto del credito- in violazione del disposto dell’art.111Cost. sotto il profilo della ragionevole durata e del giusto processo.Per i giudizi già pendenti al momento della disposizione del sequestro,valgono considerazioni analoghe a quelle che precedono quando non vi siastata, prima del sequestro, una sentenza che accerta o nega la pretesacreditoria azionata. Ove vi sia già stata una pronuncia giudiziale, permanein ogni caso l’interesse di chi si afferma creditore a coltivare l’autonomogiudizio in sede ordinaria anche nelle fasi di impugnazione -in attesadell’esito definitivo del procedimento di prevenzione anche dopo laNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026confisca-: in particolare, quando vi sia già stata prima dell’intervento delsequestro una sentenza favorevole (contestata dall’Amministrazione),essa potrebbe essere accertativa dell’anteriorità e della consistenza delcredito e pertanto valorizzabile in sede di insinuazione ex art.57 e s. cit.,mentre la sentenza sfavorevole (suscettibile di divenire giudicato a favoredell’Amministrazione) pregiudicherebbe per ciò solo la possibilità diammissione allo stato passivo -cfr. il meccanismo in tale ipotesipredisposto dall’art.96 l.n.267/1942 e s.m.i.-.1.3. In conclusione, l’assenza di disposizioni esplicite preclusivedell’introduzione o della prosecuzione in sede ordinaria di azioni di tuteladel credito dopo il sequestro disciplinato dal d. lgs. n.159/2011 che abbiacolpito il preteso debitore, impone una valutazione che tenga conto degliinteressi di tutte le parti coinvolte, alla luce degli esiti diversi ancorapossibili del procedimento ex art.52 e s l. n.159/2011 e del suo oggetto.Se si esamina il caso di specie alla luce delle indicazioni cheprecedono, si osserva che il credito preteso da BAT Engineering s.c.s. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. è stato accertato positivamente dal Tribunale diAgrigento con sentenza impugnata avanti alla Corte d’Appello di [OSCURATO:SOCIETA]. prima della disposizione del sequestro preventivo disciplinatoai sensi della l. n.159/2011 e prima che la società debitrice fossesottoposta ad amministrazione giudiziaria.Appare corretta quindi la valutazione nel merito dei motivi diimpugnazione proposti, effettuata dalla Corte d’Appello di Palermo -conconferma del deciso di primo grado-: dal fatto che la sentenza d’appellonon possa essere utilizzata come titolo esecutivo nei confrontidell’amministrazione giudiziaria e che nonostante la pronuncia la societàcreditrice debba chiedere l’ammissione del credito ai sensi dell’art.58 d.lgs. n.159/2011 non può derivare l’inammissibilità o improcedibilità delgiudizio -già in fase di appello-.Numero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.360 n.5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti ed, in particolare, l’unicità degliaccordi intervenuti tra le odierne parti in causa con la stipula della“convenzione di incarico tecnico commerciale” del 16.6.2009 e,conseguentemente dei due distinti, ma non autonomi e/o indipendentiincarichi professionali conferiti con la predetta convenzione. Non di duedistinti rapporti negoziali si sarebbe trattato ma di due prestazioni pattuitein esecuzione di un unico contratto. Sarebbe pertanto violativa del divietodi frazionamento del credito, in contrasto con gli art.96 c.p.c., 2 e 111Cost., l’introduzione da parte di BAT Engineering s.c.s. del presentegiudizio per il pagamento delle fatture n.13 e 14 del 2011 e di altrogiudizio per il pagamento della fattura n.20/2011, nascente da altraprestazione eseguita in adempimento del medesimo contratto.La Corte di merito, confermando l’assunto del Tribunale di Siracusa,avrebbe erroneamente ritenuto che il procedimento per cui è causa siriferirebbe solo ai compensi relativi all’incarico di sviluppo industriale eprogettazione integrata, mentre nell’altro procedimento si tratterebbe deicompensi relativi all’incarico di commercializzazione dei servizi. L’erroredella Corte sarebbe nel non aver considerato che la convenzioneconsisterebbe in un’unica pattuizione e che entrambe le prestazionisarebbero state rese in esecuzione dell’unico accordo intervenuto.2.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha esaminato e interpretato la convenzione del16.6.2009, giungendo a conclusioni corrispondenti a quelle del primoGiudice e negando quindi in radice -seppure implicitamente- la possibilitàdi riscontro di una illegittima parcellizzazione del credito: anche ove sipossa teorizzare (ma non è così) che la prospettata differenteinterpretazione del contratto -due distinte ed autonome obbligazioni enon due prestazioni con unica fonte- possa rientrare nell’ambito del fattoNumero registro generale 2836/2020Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 22107/2026Data pubblicazione 27/06/2026(storico) omesso considerato dall’art.360 co 1 n.5 c.p.c., si tratta diquestioni che riguardano il merito della controversia e che sono statevalutate allo stesso modo in primo e in secondo grado.Ai sensi dell’art.348 ter co 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, lasentenza impugnata non può essere censurata ai sensi dell’art.360 co 1n.5 c.p.c.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di legittimità si imputano in applicazione delprincipio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso;condanna [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione giudiziaria, al pagamento, infavore di BAT Engineering s.c.s. delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida complessivamente in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 10 marzo 2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 22107/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris