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CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21656/2026

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e della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania, inaccoglimento del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale di Catania, revocava ilNumero registro generale 14287/2022decreto ingiuntivo n. 1555/2011 e rigettava la domanda propoNsutmae ro sinez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026sede monitoria.Data pubblicazione 25/06/20262. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo pereuro 59.045,00 a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizionedi cui all’art. 40 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] per gli incarichi diResponsabile del settore “[OSCURATO:PERSONA] e Contenzioso”, a suo direricomprendente le due Strutture complesse “[OSCURATO:PERSONA]” e“[OSCURATO:PERSONA] del Contenzioso”, espletati dal marzo 2004all’agosto 2010.

Come prova scritta, aveva presentato prospettoriassuntivo delle somme spettanti rilasciato dall’Azienda, sia pure finoal luglio 2006.3.

L’Azienda aveva proposto opposizione per mancanza dei presupposti,con particolare riferimento all’attivazione dell’organizzazionedipartimentale, e per inidoneità probatoria del prospetto.4.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione perché (in sintesi): ilprospetto aveva valore probatorio e da esso risultava che Nicolosiaveva maturato il diritto alla maggiorazione fino al luglio 2006, e per49 settimane, sicché era corretta anche la quantificazione per il periodosuccessivo oggetto di causa; lo svolgimento dell’incarico, apicale didirigente di Struttura complessa, era dimostrato da certificato di statodi servizio del 22/3/2011; non rilevava la mancata approvazionedell’atto aziendale, rilevante solo per una rivendicazione eccedente lamisura minima; non ostava la retribuzione di posizione già ingodimento, perché quella di cui all’art. 40 costituiva una voceaggiuntiva; il quantum non era contestato.5.

L’Azienda aveva proposto appello censurando il valore probatorio delprospetto, che altro non era che un foglio di appunti, non firmato daldirigente né protocollato, nel quale gli stessi dirigenti rivendicanti ilbeneficio avevano steso annotazioni in vista di un incontro, e si riferivaad un periodo (marzo 2004/luglio 2006) diverso da quello di interesse(agosto 2006-agosto 2010).

Aveva altresì censurato l’omessaconsiderazione del fatto che all’atto del conferimento dell’incarico laNumero registro generale 14287/2022maggiorazione in questione non era stata prevista né riconosciuNutmae,r on séez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026l’Azienda aveva previsto al riguardo alcun impegno di spesa.

AvevaData pubblicazione 25/06/2026ancora censurato che non si fosse considerato che nel periodo oggettodi causa l’Azienda non si era ancora dotata di un modello organizzativodipartimentale, né aveva realizzato il processo di aziendalizzazioneprevisto dagli artt. 50 e 51 del CCNL, con l’adozione dell’Atto aziendaleche graduasse le funzioni e la tipologia degli incarichi secondo gli artt.55, comma 6, e 58, comma 7, del CCNL, che pure integravano fattocostitutivo del preteso diritto.

Ancora, aveva censurato che non si fosseconsiderata l’avvenuta corresponsione, proprio in ragione dellamaggiore gravosità e responsabilità della funzione affidata allaricorrente, della maggiorazione del 20% della retribuzione di posizione,alla quale non poteva aggiungersi, senza incorrere in indebitaduplicazione, quella minima del 35% riconosciuta dal Tribunale.

Avevalamentato che la sentenza gravata avesse riconosciuto il diritto senzache fosse stato dimostrato che la struttura, per il grado di complessitàed autonomia ed i correlati poteri e responsabilità, fosse assimilabilead una struttura dipartimentale, specificando che si trattava di duestrutture di modeste dimensioni, inidonee ad integrare la fattispecie dicui all’art.40, comma 9, del CCNL, tanto più che la D.A. n.736/2010prevedeva che il Dipartimento fosse costituito da almeno quattroStrutture complesse.

Aveva, infine, censurato la sentenza nella partein cui, in punto di quantificazione, aveva valorizzato la mancatacontestazione specifica del criterio di calcolo per il periodo agosto 2006-agosto 2010, posto che il calcolo dipendeva dalle condizionicontrattuali, il che rendeva impossibile la contestazione sui calcoli, e,comunque, il credito era stato contestato nell’an.6.

La Corte di Appello accoglieva il gravame perché (in sintesi): ilprospetto non aveva alcun valore probatorio, trattandosi di un meroelenco dei dirigenti privo di sottoscrizione, recante i servizi prestati egli importi pretesi, avente consistenza meramente esplicativa deitermini delle rivendicazioni avanzate.Numero registro generale 14287/2022Nel merito, l’art. 40 del CCNL per la dirigenza sanitaria professNiuomnerao sleez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026tecnica ed amministrativa 98/2001 prevedeva che: «La retribuzione diData pubblicazione 25/06/2026posizione è una componente del trattamento economico dei dirigentiche in relazione alla graduazione delle funzioni previste dall'art 50comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all’incarico agli stessiconferito...

Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimentoovvero di incarichi che pur non configurandosi con tale denominazione,ricomprendono - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse -per la retribuzione di posizione-parte variabile del dirigente interessatoè prevista una maggiorazione fra il 35% ed il 40%, calcolato sul valoremassimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma10».Da tali previsioni discendeva che il diritto alla maggiorazione aveva perfatti costitutivi la direzione di un dipartimento o, comunque, di piùstrutture complesse, e la graduazione della struttura secondo l’Attoaziendale.A sua volta l’art. 27 del CCNL prevedeva che «Per “struttura” si intendel'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'attoaziendale di cui all'art. 3. comma 1 bis del d.lgs. 502 92 laresponsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie...

Perstruttura complessa - sino all'emanazione dell'atto di indirizzo ecoordinamento previsto dall'art 15 quinquies comma 6, del d.lgs.numero 502 del 1992, e del conseguente atto aziendale - nell'ambitodel ruolo sanitario si considerano tutte le strutture già riservate inazienda ai dirigenti di ex secondo livello...

Tra le strutture complesseper dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall'aziendaper l'attuazione di processi organizzativi integrati.

I dipartimentiaziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali,transmurali, etc.) rappresentando il modello operativo delle aziendesvolgono attività professionali e gestionale».Valorizzato ancora l’art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996, richiamatodall’art. 26 del CCNL 98/2001, intitolato «Graduazione delle funzioniNumero registro generale 14287/2022dei dirigenti ai fini della determinazione della retribuzione di posizNiuomnereo »se,z ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026evidenziava che nel periodo oggetto di causa nessun Atto aziendaleData pubblicazione 25/06/2026istitutivo di un assetto dipartimentale era stato approvato.

Affermava,richiamando Cass. n. 23431/2017, che ciò non era tout court ostativoal riconoscimento del beneficio, bastando che si fosse «Preposti astrutture che, al di là della qualificazione, nella organizzazioneaziendale presentino una complessità non dissimile a quella deldipartimento, perché articolate al loro interno in più strutturecomplesse».

Rilevava, però, che, nel periodo oggetto di causa,l’Azienda era organizzata sul modello dei “Settori” e dei “Servizi” di cuialla L.R. n.30/1993, il cui articolo 7 individuava come “Settore” il“[OSCURATO:PERSONA] generali e Legali”, e rinviava al [OSCURATO:PERSONA] e l’organizzazione dei Servizi che formavano i Settori.Dette fonti normative non imponevano di qualificare come StrutturaComplessa i singoli Servizi ricompresi in un Settore.

Dalla delibera del18 dicembre 2003 si evinceva che il Settore “Affari generali e legali eContenzioso” era composto da due Servizi, uno dei quali ricomprendevain sé l’intera materia degli “Affari legali e del Contenzioso”.

A ciò eraseguita l’istituzione del Servizio “Gestione del Contenzioso” che avevacomportato la scissione tra il Servizio “Gestione del Contenzioso” ed ilServizio “[OSCURATO:PERSONA]”.

L’articolazione del Settore in due servizi affinied omogenei tanto da essere in precedenza unificati lo rendeva“difficilmente assimilabile” ad una struttura dipartimentale, «la quale,viceversa, si caratterizza per essere finalizzata all'attuazione di processiorganizzativi integrati e, dunque, preposta al coordinamento distrutture multidisciplinari e dalle competenze diversificate».

Né potevarilevare che nella stessa delibera il Servizio “Gestione del Contenzioso”fosse definito come Struttura complessa, visto che tale qualificazionenon era ripetuta per il Servizio “[OSCURATO:PERSONA]” e che, contrariamente aquanto ritenuto dal giudice di primo grado, perché potesse configurarsila direzione di un Dipartimento (o di struttura similare) occorreva chein esso confluissero più Strutture complesse.

A norma del sopracitatoNumero registro generale 14287/2022art.27, «La complessità di un'articolazione organizzativa va vaNulumetrao tsaez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026avendo riguardo, tra gli altri, al grado di autonomia in relazione ancheData pubblicazione 25/06/2026ad eventuale struttura sovraordinata; all'affidamento e gestione dibudget; alla consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentaliricomprese nel budget affidato; alla produzione di entrate propriedestinate al finanziamento generale dell'azienda od ente; criteri daiquali, viceversa la Nicolosi ha ritenuto di potere totalmenteprescindere, dando erroneamente per scontata una qualificazione cheaveva, viceversa, l'onere di dimostrare».

Nulla era stato dimostrato alriguardo, tranne il numero di procedimenti trattati dalla struttura, datodi per sé neutro.Aggiungeva la Corte di merito che “in ogni caso” ostava alriconoscimento del diritto l’omessa determinazione della componentevariabile minima della retribuzione di posizione correlata all’incarico,alla quale applicare la maggiorazione prevista dal nono comma dell’art.40 cit., che a sua volta doveva essere determinata sulla base dellagraduazione delle funzioni di cui all’art. 26 del CCNL, che richiedevauna negoziazione collettiva.

In difetto di tale graduazione “a monte”,non erano configurabili pretese economiche individuali.7.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a quattro motivi, seguito da memoria.8.

L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art.360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dalladelibera n.629 del 10 marzo 2004 e dal certificato di servizio del 22marzo 2011, contenenti l’additamento del “[OSCURATO:PERSONA]” astruttura complessa.

Si rileva che la sentenza non parla della deliberan.629 e richiama il certificato di servizio ma senza citare la parte in cuiesso recita che “fermi restando la titolarità e l’esercizio di dirigenteresponsabile della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 14287/20222.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo cNoummermo saez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 7 della L.R.Data pubblicazione 25/06/2026Sicilia n.30/93, dell’art.2, comma 1, del d.lgs n.165/2001, dell’art.3,comma 1 bis del d.lgs n.502/92 e dell’art. 27 del CCNL 1998/2001dell’Area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa del SSN, conconseguente violazione dell’art. 2697 c.c.La sentenza impugnata è censurata per aver addossato alla lavoratricel’onere di provare la consistenza di Struttura complessa del “ServizioAffari Legali”, malgrado l’art.7, comma 5, della L.R.

Sicilia n.30/93prevedesse che il Settore fosse diretto da un dirigente di II livello, cheil relativo comma 4 qualificasse “Settore” il “Settore affari generali elegali, contenzioso”, ed il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]avesse previsto che l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, per la sua dimensione,potesse attribuire rango dipartimentale alla macroarea “Affari legali eContenzioso”, e la deliberazione n.2922 del 18/12/2003 aveva datoaziendale, ancora in attesa di verifica positiva da parte del competenteAssessorato, attraverso la previsione di un [OSCURATO:PERSONA] eContenzioso e delle relative [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Contenzioso.Si deduce, ancora, che secondo l’art. 27, comma 2 del CCNL tutte lestrutture organizzative dirette da un dirigente di II livello siconsideravano complesse, sicché l’attribuzione dell’incarico alla Nicolosipresupponeva che questa fosse dirigente di II livello.Infine, si sostiene che dall’art.7, comma 7, della L.R., secondo il quale“Ciascun servizio si articolerà in moduli organizzativi secondo ilcontratto nazionale di lavoro”, e dall’art.27, co.7 del CCNL 98/2001,secondo il quale «Per struttura semplice si intendono sia le articolazioniinterne della struttura complessa....», deriva che l’accorpamento di piùservizi ne fa una Struttura complessa.3.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo comma dell’art.360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dal “fatto”che la difesa dell’Azienda avrebbe ammesso alla pag. 15 dNeulm rerioc roegrisstoro gienn erale 14287/2022Numero sezionale 2282/2026opposizione a decreto ingiuntivo che v’era stata la graduazione delleNumero di raccolta generale 21656/2026funzioni, graduazione che risulterebbe altresì dalla deliberazioDnaeta pnu.b9bli6ca zione 25/06/2026del 30/1/1999.4.

Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 26 e 40,comma 9, del CCNL 98/2001.Si contesta la conformità a diritto dell’affermazione, contenuta nellasentenza impugnata, secondo la quale il beneficio dipenderebbe dallaprevia contrattazione della graduazione delle funzioni/base, posto chel’art. 40, comma 9 cit. prevede che la maggiorazione si applichi sulvalore massimo della retribuzione di posizione in godimento (comerideterminata dal comma 10).5.

Il ricorso è inammissibile.6.

E’ indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nelcaso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguitodi una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudicedi legittimità possono pervenire alla cognizione della precedentepronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro aconoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendoricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche datielettroniche (Cass. nn. 8614/2011, 29993/2020, 4478/2026).7.

Questa Corte, quindi, può e deve sapere e considerare (anche perchéla pendenza di quel giudizio risulta dalla stessa produzione attorea) checon ordinanza n. 4976/2025 è stato rigettato il ricorso per cassazioneproposto dalla stessa Nicolosi nei confronti della stessa ASP Catania,avverso sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1143 del 2dicembre 2019, che aveva accolto il gravame proposto dalla ASPavverso la sentenza del Tribunale di Catania di accoglimento delladomanda della Nicolosi, intesa al riconoscimento di somma di denaro atitolo di maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 40,comma 9, CCNL dirigenza SSN [OSCURATO:PERSONA] amministrativa, sanitariaNumero registro generale 14287/2022tecnica e professionale, spettante al dirigente che svolga funzNiuomnerio sdeiz ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026direttore di dipartimento o incarichi di Direzione di più struttureData pubblicazione 25/06/2026complesse, domandata nella misura minima del 35% sulla fascia diappartenenza.

Risulta da tale ordinanza che a fondamento delladomanda Nicolosi aveva posto di essere stata, nel periodo dal 10 marzo2004 al 31 luglio 2006, dirigente del Settore “Affari legali eContenzioso” dell’AUSL di Catania, oggi ASP, struttura complessa a suavolta articolata in due servizi, denominati Servizio “Affari legali” eServizio “Gestione del Contenzioso”.8.

Dal confronto degli storici delle due liti emerge chiaramente chel’odierna ricorrente aveva svolto gli incarichi in forza dei quali rivendica,nel presente giudizio, la maggiorazione della retribuzione di posizioneex art. 40, comma 9, CCNL dirigenza SSN [OSCURATO:PERSONA], sanitaria tecnica e professionale, dal marzo 2004all’agosto 2010, ed aveva poi chiesto la stessa maggiorazione, per lestesse ragioni di fatto e di diritto, con separati ricorsi monitori, il primoper il periodo marzo 2004-luglio 2006, che formò oggetto delprocedimento definito con la sopra richiamata ordinanza; il secondo peril periodo agosto 2006-agosto 2010, formante oggetto del presenteprocedimento.9.

Orbene, questa Corte ha costantemente affermato che in ordine airapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche cheeventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudicepronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma conconseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità delgiudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti aduna nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo,il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivoalla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fattoo di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichiil regolamento (Cass. nn. 15493/2015, 20765/2018, 37269/2021).Numero registro generale 14287/202210.

Nella specie, non risulta alcuna sopravvenienza né di faNtutmoer on séez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026di diritto, sicché il giudicato formatosi nel precedente procedimentoData pubblicazione 25/06/2026spiega efficacia anche nel presente.

D’altronde, i motivi di ricorso sonodel tutto sovrapponibili a quelli già disattesi nella sopracitata ordinanza.11.

Non occorre provvedere sulle spese, essendo la ASP Cataniarimasta intimata.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14287/2022Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026Data pubblicazione 25/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania, inaccoglimento del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale di Catania, revocava ilNumero registro generale 14287/2022decreto ingiuntivo n. 1555/2011 e rigettava la domanda propoNsutmae ro sinez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026sede monitoria.Data pubblicazione 25/06/20262. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo pereuro 59.045,00 a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizionedi cui all’art. 40 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] per gli incarichi diResponsabile del settore “[OSCURATO:PERSONA] e Contenzioso”, a suo direricomprendente le due Strutture complesse “[OSCURATO:PERSONA]” e“[OSCURATO:PERSONA] del Contenzioso”, espletati dal marzo 2004all’agosto 2010. Come prova scritta, aveva presentato prospettoriassuntivo delle somme spettanti rilasciato dall’Azienda, sia pure finoal luglio 2006.3. L’Azienda aveva proposto opposizione per mancanza dei presupposti,con particolare riferimento all’attivazione dell’organizzazionedipartimentale, e per inidoneità probatoria del prospetto.4. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione perché (in sintesi): ilprospetto aveva valore probatorio e da esso risultava che Nicolosiaveva maturato il diritto alla maggiorazione fino al luglio 2006, e per49 settimane, sicché era corretta anche la quantificazione per il periodosuccessivo oggetto di causa; lo svolgimento dell’incarico, apicale didirigente di Struttura complessa, era dimostrato da certificato di statodi servizio del 22/3/2011; non rilevava la mancata approvazionedell’atto aziendale, rilevante solo per una rivendicazione eccedente lamisura minima; non ostava la retribuzione di posizione già ingodimento, perché quella di cui all’art. 40 costituiva una voceaggiuntiva; il quantum non era contestato.5. L’Azienda aveva proposto appello censurando il valore probatorio delprospetto, che altro non era che un foglio di appunti, non firmato daldirigente né protocollato, nel quale gli stessi dirigenti rivendicanti ilbeneficio avevano steso annotazioni in vista di un incontro, e si riferivaad un periodo (marzo 2004/luglio 2006) diverso da quello di interesse(agosto 2006-agosto 2010). Aveva altresì censurato l’omessaconsiderazione del fatto che all’atto del conferimento dell’incarico laNumero registro generale 14287/2022maggiorazione in questione non era stata prevista né riconosciuNutmae,r on séez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026l’Azienda aveva previsto al riguardo alcun impegno di spesa. AvevaData pubblicazione 25/06/2026ancora censurato che non si fosse considerato che nel periodo oggettodi causa l’Azienda non si era ancora dotata di un modello organizzativodipartimentale, né aveva realizzato il processo di aziendalizzazioneprevisto dagli artt. 50 e 51 del CCNL, con l’adozione dell’Atto aziendaleche graduasse le funzioni e la tipologia degli incarichi secondo gli artt.55, comma 6, e 58, comma 7, del CCNL, che pure integravano fattocostitutivo del preteso diritto. Ancora, aveva censurato che non si fosseconsiderata l’avvenuta corresponsione, proprio in ragione dellamaggiore gravosità e responsabilità della funzione affidata allaricorrente, della maggiorazione del 20% della retribuzione di posizione,alla quale non poteva aggiungersi, senza incorrere in indebitaduplicazione, quella minima del 35% riconosciuta dal Tribunale. Avevalamentato che la sentenza gravata avesse riconosciuto il diritto senzache fosse stato dimostrato che la struttura, per il grado di complessitàed autonomia ed i correlati poteri e responsabilità, fosse assimilabilead una struttura dipartimentale, specificando che si trattava di duestrutture di modeste dimensioni, inidonee ad integrare la fattispecie dicui all’art.40, comma 9, del CCNL, tanto più che la D.A. n.736/2010prevedeva che il Dipartimento fosse costituito da almeno quattroStrutture complesse. Aveva, infine, censurato la sentenza nella partein cui, in punto di quantificazione, aveva valorizzato la mancatacontestazione specifica del criterio di calcolo per il periodo agosto 2006-agosto 2010, posto che il calcolo dipendeva dalle condizionicontrattuali, il che rendeva impossibile la contestazione sui calcoli, e,comunque, il credito era stato contestato nell’an.6. La Corte di Appello accoglieva il gravame perché (in sintesi): ilprospetto non aveva alcun valore probatorio, trattandosi di un meroelenco dei dirigenti privo di sottoscrizione, recante i servizi prestati egli importi pretesi, avente consistenza meramente esplicativa deitermini delle rivendicazioni avanzate.Numero registro generale 14287/2022Nel merito, l’art. 40 del CCNL per la dirigenza sanitaria professNiuomnerao sleez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026tecnica ed amministrativa 98/2001 prevedeva che: «La retribuzione diData pubblicazione 25/06/2026posizione è una componente del trattamento economico dei dirigentiche in relazione alla graduazione delle funzioni previste dall'art 50comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all’incarico agli stessiconferito... Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimentoovvero di incarichi che pur non configurandosi con tale denominazione,ricomprendono - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse -per la retribuzione di posizione-parte variabile del dirigente interessatoè prevista una maggiorazione fra il 35% ed il 40%, calcolato sul valoremassimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma10».Da tali previsioni discendeva che il diritto alla maggiorazione aveva perfatti costitutivi la direzione di un dipartimento o, comunque, di piùstrutture complesse, e la graduazione della struttura secondo l’Attoaziendale.A sua volta l’art. 27 del CCNL prevedeva che «Per “struttura” si intendel'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'attoaziendale di cui all'art. 3. comma 1 bis del d.lgs. 502 92 laresponsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie... Perstruttura complessa - sino all'emanazione dell'atto di indirizzo ecoordinamento previsto dall'art 15 quinquies comma 6, del d.lgs.numero 502 del 1992, e del conseguente atto aziendale - nell'ambitodel ruolo sanitario si considerano tutte le strutture già riservate inazienda ai dirigenti di ex secondo livello... Tra le strutture complesseper dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall'aziendaper l'attuazione di processi organizzativi integrati. I dipartimentiaziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali,transmurali, etc.) rappresentando il modello operativo delle aziendesvolgono attività professionali e gestionale».Valorizzato ancora l’art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996, richiamatodall’art. 26 del CCNL 98/2001, intitolato «Graduazione delle funzioniNumero registro generale 14287/2022dei dirigenti ai fini della determinazione della retribuzione di posizNiuomnereo »se,z ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026evidenziava che nel periodo oggetto di causa nessun Atto aziendaleData pubblicazione 25/06/2026istitutivo di un assetto dipartimentale era stato approvato. Affermava,richiamando Cass. n. 23431/2017, che ciò non era tout court ostativoal riconoscimento del beneficio, bastando che si fosse «Preposti astrutture che, al di là della qualificazione, nella organizzazioneaziendale presentino una complessità non dissimile a quella deldipartimento, perché articolate al loro interno in più strutturecomplesse». Rilevava, però, che, nel periodo oggetto di causa,l’Azienda era organizzata sul modello dei “Settori” e dei “Servizi” di cuialla L.R. n.30/1993, il cui articolo 7 individuava come “Settore” il“[OSCURATO:PERSONA] generali e Legali”, e rinviava al [OSCURATO:PERSONA] e l’organizzazione dei Servizi che formavano i Settori.Dette fonti normative non imponevano di qualificare come StrutturaComplessa i singoli Servizi ricompresi in un Settore. Dalla delibera del18 dicembre 2003 si evinceva che il Settore “Affari generali e legali eContenzioso” era composto da due Servizi, uno dei quali ricomprendevain sé l’intera materia degli “Affari legali e del Contenzioso”. A ciò eraseguita l’istituzione del Servizio “Gestione del Contenzioso” che avevacomportato la scissione tra il Servizio “Gestione del Contenzioso” ed ilServizio “[OSCURATO:PERSONA]”. L’articolazione del Settore in due servizi affinied omogenei tanto da essere in precedenza unificati lo rendeva“difficilmente assimilabile” ad una struttura dipartimentale, «la quale,viceversa, si caratterizza per essere finalizzata all'attuazione di processiorganizzativi integrati e, dunque, preposta al coordinamento distrutture multidisciplinari e dalle competenze diversificate». Né potevarilevare che nella stessa delibera il Servizio “Gestione del Contenzioso”fosse definito come Struttura complessa, visto che tale qualificazionenon era ripetuta per il Servizio “[OSCURATO:PERSONA]” e che, contrariamente aquanto ritenuto dal giudice di primo grado, perché potesse configurarsila direzione di un Dipartimento (o di struttura similare) occorreva chein esso confluissero più Strutture complesse. A norma del sopracitatoNumero registro generale 14287/2022art.27, «La complessità di un'articolazione organizzativa va vaNulumetrao tsaez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026avendo riguardo, tra gli altri, al grado di autonomia in relazione ancheData pubblicazione 25/06/2026ad eventuale struttura sovraordinata; all'affidamento e gestione dibudget; alla consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentaliricomprese nel budget affidato; alla produzione di entrate propriedestinate al finanziamento generale dell'azienda od ente; criteri daiquali, viceversa la Nicolosi ha ritenuto di potere totalmenteprescindere, dando erroneamente per scontata una qualificazione cheaveva, viceversa, l'onere di dimostrare». Nulla era stato dimostrato alriguardo, tranne il numero di procedimenti trattati dalla struttura, datodi per sé neutro.Aggiungeva la Corte di merito che “in ogni caso” ostava alriconoscimento del diritto l’omessa determinazione della componentevariabile minima della retribuzione di posizione correlata all’incarico,alla quale applicare la maggiorazione prevista dal nono comma dell’art.40 cit., che a sua volta doveva essere determinata sulla base dellagraduazione delle funzioni di cui all’art. 26 del CCNL, che richiedevauna negoziazione collettiva. In difetto di tale graduazione “a monte”,non erano configurabili pretese economiche individuali.7. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a quattro motivi, seguito da memoria.8. L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art.360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dalladelibera n.629 del 10 marzo 2004 e dal certificato di servizio del 22marzo 2011, contenenti l’additamento del “[OSCURATO:PERSONA]” astruttura complessa. Si rileva che la sentenza non parla della deliberan.629 e richiama il certificato di servizio ma senza citare la parte in cuiesso recita che “fermi restando la titolarità e l’esercizio di dirigenteresponsabile della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 14287/20222. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo cNoummermo saez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 7 della L.R.Data pubblicazione 25/06/2026Sicilia n.30/93, dell’art.2, comma 1, del d.lgs n.165/2001, dell’art.3,comma 1 bis del d.lgs n.502/92 e dell’art. 27 del CCNL 1998/2001dell’Area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa del SSN, conconseguente violazione dell’art. 2697 c.c.La sentenza impugnata è censurata per aver addossato alla lavoratricel’onere di provare la consistenza di Struttura complessa del “ServizioAffari Legali”, malgrado l’art.7, comma 5, della L.R. Sicilia n.30/93prevedesse che il Settore fosse diretto da un dirigente di II livello, cheil relativo comma 4 qualificasse “Settore” il “Settore affari generali elegali, contenzioso”, ed il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]avesse previsto che l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, per la sua dimensione,potesse attribuire rango dipartimentale alla macroarea “Affari legali eContenzioso”, e la deliberazione n.2922 del 18/12/2003 aveva datoaziendale, ancora in attesa di verifica positiva da parte del competenteAssessorato, attraverso la previsione di un [OSCURATO:PERSONA] eContenzioso e delle relative [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Contenzioso.Si deduce, ancora, che secondo l’art. 27, comma 2 del CCNL tutte lestrutture organizzative dirette da un dirigente di II livello siconsideravano complesse, sicché l’attribuzione dell’incarico alla Nicolosipresupponeva che questa fosse dirigente di II livello.Infine, si sostiene che dall’art.7, comma 7, della L.R., secondo il quale“Ciascun servizio si articolerà in moduli organizzativi secondo ilcontratto nazionale di lavoro”, e dall’art.27, co.7 del CCNL 98/2001,secondo il quale «Per struttura semplice si intendono sia le articolazioniinterne della struttura complessa....», deriva che l’accorpamento di piùservizi ne fa una Struttura complessa.3. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo comma dell’art.360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dal “fatto”che la difesa dell’Azienda avrebbe ammesso alla pag. 15 dNeulm rerioc roegrisstoro gienn erale 14287/2022Numero sezionale 2282/2026opposizione a decreto ingiuntivo che v’era stata la graduazione delleNumero di raccolta generale 21656/2026funzioni, graduazione che risulterebbe altresì dalla deliberazioDnaeta pnu.b9bli6ca zione 25/06/2026del 30/1/1999.4. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 26 e 40,comma 9, del CCNL 98/2001.Si contesta la conformità a diritto dell’affermazione, contenuta nellasentenza impugnata, secondo la quale il beneficio dipenderebbe dallaprevia contrattazione della graduazione delle funzioni/base, posto chel’art. 40, comma 9 cit. prevede che la maggiorazione si applichi sulvalore massimo della retribuzione di posizione in godimento (comerideterminata dal comma 10).5. Il ricorso è inammissibile.6. E’ indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nelcaso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguitodi una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudicedi legittimità possono pervenire alla cognizione della precedentepronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro aconoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendoricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche datielettroniche (Cass. nn. 8614/2011, 29993/2020, 4478/2026).7. Questa Corte, quindi, può e deve sapere e considerare (anche perchéla pendenza di quel giudizio risulta dalla stessa produzione attorea) checon ordinanza n. 4976/2025 è stato rigettato il ricorso per cassazioneproposto dalla stessa Nicolosi nei confronti della stessa ASP Catania,avverso sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1143 del 2dicembre 2019, che aveva accolto il gravame proposto dalla ASPavverso la sentenza del Tribunale di Catania di accoglimento delladomanda della Nicolosi, intesa al riconoscimento di somma di denaro atitolo di maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 40,comma 9, CCNL dirigenza SSN [OSCURATO:PERSONA] amministrativa, sanitariaNumero registro generale 14287/2022tecnica e professionale, spettante al dirigente che svolga funzNiuomnerio sdeiz ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026direttore di dipartimento o incarichi di Direzione di più struttureData pubblicazione 25/06/2026complesse, domandata nella misura minima del 35% sulla fascia diappartenenza. Risulta da tale ordinanza che a fondamento delladomanda Nicolosi aveva posto di essere stata, nel periodo dal 10 marzo2004 al 31 luglio 2006, dirigente del Settore “Affari legali eContenzioso” dell’AUSL di Catania, oggi ASP, struttura complessa a suavolta articolata in due servizi, denominati Servizio “Affari legali” eServizio “Gestione del Contenzioso”.8. Dal confronto degli storici delle due liti emerge chiaramente chel’odierna ricorrente aveva svolto gli incarichi in forza dei quali rivendica,nel presente giudizio, la maggiorazione della retribuzione di posizioneex art. 40, comma 9, CCNL dirigenza SSN [OSCURATO:PERSONA], sanitaria tecnica e professionale, dal marzo 2004all’agosto 2010, ed aveva poi chiesto la stessa maggiorazione, per lestesse ragioni di fatto e di diritto, con separati ricorsi monitori, il primoper il periodo marzo 2004-luglio 2006, che formò oggetto delprocedimento definito con la sopra richiamata ordinanza; il secondo peril periodo agosto 2006-agosto 2010, formante oggetto del presenteprocedimento.9. Orbene, questa Corte ha costantemente affermato che in ordine airapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche cheeventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudicepronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma conconseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità delgiudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti aduna nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo,il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivoalla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fattoo di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichiil regolamento (Cass. nn. 15493/2015, 20765/2018, 37269/2021).Numero registro generale 14287/202210. Nella specie, non risulta alcuna sopravvenienza né di faNtutmoer on séez ionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026di diritto, sicché il giudicato formatosi nel precedente procedimentoData pubblicazione 25/06/2026spiega efficacia anche nel presente. D’altronde, i motivi di ricorso sonodel tutto sovrapponibili a quelli già disattesi nella sopracitata ordinanza.11. Non occorre provvedere sulle spese, essendo la ASP Cataniarimasta intimata. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14287/2022Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 21656/2026Data pubblicazione 25/06/2026
Decreto Cassazione n. 21656/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris