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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23231/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Catania, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione tra reati giudicati con tre sentenze definitive, emesse nei confrontidel condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. econtraddittorietà della motivazione) è inammissibile perché versato in fatto,riproduttivo di profili devoluti con l’istanza già vagliati in modo ineccepibile dalgiudice dell’esecuzione e, comunque, manifestamente infondato quanto allamentato vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura dell’ordinanzaimpugnata.Rilevato che, infatti, che nel caso in esame emerge dal provvedimentocensurato che vi è omogeneità tra alcune delle condotte ma una di questeintegra il reato di maltrattamenti commesso ai danni del coniuge, mentre quellodi lesioni e il danneggiamento giudicati con diversa pronuncia definitiva,riguardano altra persona offesa (il padre della ex ragazza del fratellodell’imputato), con mera, parziale sovrapponibilità temporale delle condotte,commesse però in contesti diversi e a danno di parti lese differenti.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, che risulta che il primo provvedimento riguarda il reatodi porto di coltello commesso nel 2011 e l’ordinanza spiega con ragionamentolineare e immune da vizi di ogni tipo, che non si tratta di oggetto utilizzato aidanni del coniuge del condannato, anche se la condotta di maltrattamenti risultaaccertata sino al mese di aprile 2022.Ritenuto, peraltro, completo il ragionamento svolto dal giudicedell’esecuzione nella parte in cui spiega che non sono stati forniti elementi perreputare che al momento dell’inizio delle condotte di maltrattamenti (2001)l’imputato avesse già deciso di portare con sé il coltello, dieci anni dopo, nonchédi attuare una vendetta ai danni del padre della ragazza di suo fratello, fattocommesso nel 2017.Rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che, dunque, la prova del medesimo disegno criminoso è stataesclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica,immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti, con oscuramento dei dati sensibiliin ragione di uno dei reati per i quali vi è esecuzione della pena.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Catania, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione tra reati giudicati con tre sentenze definitive, emesse nei confrontidel condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. econtraddittorietà della motivazione) è inammissibile perché versato in fatto,riproduttivo di profili devoluti con l’istanza già vagliati in modo ineccepibile dalgiudice dell’esecuzione e, comunque, manifestamente infondato quanto allamentato vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura dell’ordinanzaimpugnata.Rilevato che, infatti, che nel caso in esame emerge dal provvedimentocensurato che vi è omogeneità tra alcune delle condotte ma una di questeintegra il reato di maltrattamenti commesso ai danni del coniuge, mentre quellodi lesioni e il danneggiamento giudicati con diversa pronuncia definitiva,riguardano altra persona offesa (il padre della ex ragazza del fratellodell’imputato), con mera, parziale sovrapponibilità temporale delle condotte,commesse però in contesti diversi e a danno di parti lese differenti.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, che risulta che il primo provvedimento riguarda il reatodi porto di coltello commesso nel 2011 e l’ordinanza spiega con ragionamentolineare e immune da vizi di ogni tipo, che non si tratta di oggetto utilizzato aidanni del coniuge del condannato, anche se la condotta di maltrattamenti risultaaccertata sino al mese di aprile 2022.Ritenuto, peraltro, completo il ragionamento svolto dal giudicedell’esecuzione nella parte in cui spiega che non sono stati forniti elementi perreputare che al momento dell’inizio delle condotte di maltrattamenti (2001)l’imputato avesse già deciso di portare con sé il coltello, dieci anni dopo, nonchédi attuare una vendetta ai danni del padre della ragazza di suo fratello, fattocommesso nel 2017.Rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che, dunque, la prova del medesimo disegno criminoso è stataesclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica,immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti, con oscuramento dei dati sensibiliin ragione di uno dei reati per i quali vi è esecuzione della pena. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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